domenica 27 luglio 2025

Revoca nulla osta per errore del sistema informatico: il TAR FVG conferma la legittimità del provvedimento regionaleTAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 85/2025, R.G. n. 23/2025, pubblicata il 13 marzo 2025

Revoca nulla osta per errore del sistema informatico: il TAR FVG conferma la legittimità del provvedimento regionale

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 85/2025, R.G. n. 23/2025, pubblicata il 13 marzo 2025

Con la sentenza n. 85/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto della Regione Friuli Venezia Giulia di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, originariamente rilasciato per effetto di un errore del sistema SPI 2.0.

1. Il contesto del caso

Il ricorrente aveva fatto ingresso in Italia nel maggio 2023, munito di visto per lavoro subordinato rilasciato dal Consolato italiano a Casablanca. Tuttavia, il relativo nulla osta – rilasciato dalla Regione FVG tramite il nuovo portale SPI 2.0 – era stato generato automaticamente a causa di un errore tecnico informatico, nonostante l’assenza di quote disponibili per lavoro non stagionale nel territorio regionale.

La Regione, una volta individuato l’errore, aveva notificato l’annullamento dei nulla osta rilasciati per tale tipologia di lavoro, informando tempestivamente sia il datore di lavoro sia l’ufficio visti del Consolato.

Nonostante ciò, il visto era stato rilasciato ugualmente e il ricorrente era entrato in Italia senza che fosse stata mai formalizzata la stipula del contratto di soggiorno, né l’instaurazione di un valido rapporto di lavoro.

2. Le doglianze del ricorrente

Il ricorrente contestava la legittimità del decreto di revoca, invocando:

l’art. 22 del D.lgs. 286/1998, comma 11, in combinato con la circolare del Ministero dell’Interno n. 3836/2007, che consente il rilascio di un permesso per attesa occupazione allo straniero impossibilitato a formalizzare il contratto di soggiorno per causa non imputabile;

la violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento.


3. La motivazione del TAR

Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, chiarendo che:

l’errore informatico non era imputabile all’Amministrazione, la quale si era tempestivamente attivata per revocare i nulla osta rilasciati irregolarmente;

il mancato perfezionamento del contratto di soggiorno e la mancata instaurazione di un rapporto di lavoro non consentono l’accesso al permesso per attesa occupazione, che presuppone – ex art. 22, comma 11, TUI – la perdita di un lavoro esistente, non la mancata assunzione iniziale;

la circolare ministeriale n. 3836/2007 non può applicarsi al caso in esame, in quanto il ricorrente non si era mai presentato presso lo Sportello Unico per la firma del contratto, né vi è prova che il datore di lavoro fosse disponibile all’assunzione.


Inoltre, il TAR ha rilevato che il visto era stato rilasciato malgrado la comunicazione dell’errore già inviata al Consolato, il che conferma l’assenza di responsabilità regionale e l’insussistenza di un affidamento tutelabile in capo al ricorrente.

4. Principi affermati

La sentenza chiarisce alcuni aspetti fondamentali:

l’ingresso in Italia con un visto ottenuto per errore informatico non può di per sé legittimare la permanenza, né fondare un affidamento giuridicamente rilevante;

l’automazione dei procedimenti amministrativi non può derogare ai presupposti normativi sostanziali, come la disponibilità di quote di ingresso;

la responsabilità consolare per il rilascio di visti in difformità alle indicazioni ricevute non incide sulla validità del provvedimento amministrativo regionale di revoca.


Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con compensazione delle spese di lite, in ragione della complessità tecnico-giuridica della vicenda.


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Avv. Fabio Loscerbo



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