La riabilitazione annulla la revoca automatica del nulla osta: il TAR Toscana ribadisce i limiti dell'automatismo nei giudizi sull’affidabilità dello straniero
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda
Sentenza n. 1365/2025
R.G. n. 1848/2024 – Udienza dell’8 luglio 2025 – Pubblicazione il 14 luglio 2025
Con la sentenza in epigrafe, il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, emesso dalla Prefettura di Massa Carrara nei confronti di uno straniero già titolare del relativo titolo in seguito a regolare istanza del datore di lavoro.
La revoca era stata motivata dalla sussistenza di condanne penali qualificate come ostative. Tuttavia, prima dell’adozione dell’atto, il difensore del ricorrente aveva formalmente comunicato l'avvenuto deposito dell’istanza di riabilitazione e chiesto la sospensione del procedimento amministrativo. Nonostante ciò, l’Amministrazione ha proseguito, revocando il nulla osta.
La riabilitazione, in effetti, è sopravvenuta dopo pochi giorni, determinando la proposizione del ricorso e l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza dell’11 dicembre 2024, la quale aveva sospeso gli effetti della revoca e ordinato il ripristino del nulla osta in attesa della decisione di merito.
Nel giudizio, il TAR ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenze n. 6781/2020, n. 23/2016 e n. 4685/2013), ribadendo che:
"L’intervento del giudice penale con la pronuncia di riabilitazione modifica la percezione giuridica e sociale della condanna penale, attenuandone gli effetti e facendo venir meno l’automatismo ostativo previsto dal legislatore in materia di permessi di soggiorno".
La sentenza chiarisce inoltre che, a fronte di una riabilitazione, l’Amministrazione non può limitarsi a invocare la mera esistenza del reato pregresso, ma deve procedere ad una nuova valutazione discrezionale, considerando:
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il periodo di permanenza in Italia,
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la stabilità lavorativa,
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il tempo trascorso dal reato,
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l’assenza di recidiva,
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il grado di integrazione sociale.
L’omissione di tale istruttoria è stata giudicata motivo di illegittimità, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese sono state compensate per la particolarità del caso.
Avv. Fabio Loscerbo
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