martedì 22 luglio 2025

Il rigetto del permesso di soggiorno per tirocinio confermato dal TAR FVG: nessuna deroga per condanne ostative graviTAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 237/2025 del 31 maggio 2025, R.G. n. 207/2025

Il rigetto del permesso di soggiorno per tirocinio confermato dal TAR FVG: nessuna deroga per condanne ostative gravi

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 237/2025 del 31 maggio 2025, R.G. n. 207/2025

Con la sentenza n. 237/2025, pubblicata il 31 maggio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino albanese contro il provvedimento con cui la Questura di Udine aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio, richiamando la sussistenza di gravi precedenti penali ostativi all’ingresso e al soggiorno nel territorio italiano.

Il caso

Il ricorrente, già minorenne straniero non accompagnato in Italia, aveva fatto rientro nel Paese nel 2022 munito di visto per tirocinio. Successivamente, aveva chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 27, comma 1, lett. f) del d.lgs. 286/1998 (lavoro in casi particolari), ma l’istanza era stata rigettata a seguito dell’emersione di condanne definitive per reati gravi commessi durante il precedente soggiorno in Italia, tra cui rapina, lesioni personali e furti aggravati.

La Questura, preso atto della gravità dei reati e dell’assenza di legami familiari significativi in Italia, aveva ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rilascio del titolo di soggiorno. Il ricorrente impugnava il diniego, contestando l’automatismo della valutazione e l’assenza di un bilanciamento con la sua attuale condizione personale.

La decisione del Tribunale

Il TAR ha confermato integralmente il provvedimento amministrativo, evidenziando che l’art. 4, comma 3, del TUI prevede il rigetto automatico del permesso in presenza di condanne per i reati elencati nell’art. 380 c.p.p., senza necessità di valutazioni discrezionali circa la pericolosità sociale, salvo l’esistenza di legami familiari significativi ai sensi dell’art. 29 TUI. Nel caso di specie, l’unico familiare presente in Italia risultava essere uno zio, non rientrante tra i soggetti rilevanti per la deroga.

Il Collegio ha inoltre ritenuto non applicabile la recente sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023, in quanto riferita a fattispecie meno gravi (art. 73, comma 5, T.U. Stupefacenti e art. 474, comma 2 c.p.), mentre i reati per cui era stato condannato il ricorrente rientrano tra quelli connotati da una particolare allarmante gravità.

In merito alla motivazione, il TAR ha ribadito che, in presenza di condanne per fatti penalmente gravi, l’Amministrazione può fondare la propria decisione sull’oggettiva intollerabilità della condotta, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, soprattutto in mancanza di elementi soggettivi meritevoli di tutela (come legami familiari o sociali in Italia).

Considerazioni conclusive

La pronuncia si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che riconosce al legislatore ampia discrezionalità nella individuazione delle ipotesi in cui l’interesse alla sicurezza pubblica prevale in via automatica. Essa rappresenta un ulteriore consolidamento del principio per cui, fatta eccezione per i casi di diritto all’unità familiare, non è consentito il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno a cittadini stranieri condannati per reati di elevata gravità, anche se risalenti nel tempo.

Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento