TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 236/2025 del 31 maggio 2025, R.G. n. 131/2025
Con la sentenza n. 236/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di un cittadino beninese contro il provvedimento della Questura di Udine che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “motivi di affidamento”, per asserita mancanza di passaporto.
Il caso
Il giovane ricorrente, già beneficiario di un permesso di soggiorno per minore età e destinatario di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Trieste che disponeva il prolungamento dell’affidamento ai sensi dell’art. 13, comma 2, L. 47/2017, aveva presentato istanza di conversione del titolo di soggiorno nel novembre 2023. Tuttavia, la Questura di Udine ha rigettato l’istanza, motivando che il richiedente non avrebbe fornito copia del passaporto o di documento equipollente.
La decisione del Tribunale
Il TAR ha ritenuto fondata la doglianza del ricorrente, censurando la violazione dell’art. 9, comma 3, del D.P.R. 394/1999. Tale norma consente l’utilizzo di documenti equipollenti al passaporto — quali le attestazioni consolari — purché contengano gli elementi essenziali per l’identificazione: nazionalità, data e luogo di nascita.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva prodotto una carta d’identità consolare rilasciata dal Consolato del Benin a Venezia, accompagnata dal certificato di nascita, ed aveva dimostrato documentalmente l’impossibilità di ottenere il passaporto in Italia. Il Collegio ha sottolineato che tale documentazione soddisfa pienamente i requisiti normativi e che la mancata considerazione da parte dell’Amministrazione costituisce un vizio istruttorio e motivazionale.
Il TAR ha richiamato anche giurisprudenza conforme (TAR Veneto n. 2508/2024, TAR Emilia-Romagna n. 134/2024, TAR Lazio n. 10072/2017), che riconosce la piena validità delle attestazioni consolari nei casi di impossibilità oggettiva a ottenere un passaporto.
Chiarimenti sul ruolo del provvedimento del Tribunale per i Minorenni
Significativa è anche la precisazione del Tribunale circa la natura e la funzione del decreto del Tribunale per i Minorenni: sebbene utile ai fini della valutazione del percorso di integrazione del minore straniero, esso non sostituisce il titolo di soggiorno, che rimane soggetto all’autonoma valutazione della Questura ai sensi dell’art. 5 del T.U. Immigrazione.
Effetti della sentenza
Il provvedimento della Questura è stato annullato e l’Amministrazione dovrà riesaminare la posizione del ricorrente, conformandosi al principio secondo cui l’attestazione consolare può sostituire il passaporto nei casi di impossibilità documentata. Il TAR ha inoltre ammesso in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, con spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Considerazioni conclusive
La sentenza riafferma un principio fondamentale in materia di diritto degli stranieri: la tutela dell’integrazione e del percorso educativo del minore non accompagnato non può essere vanificata da rigidità documentali, specie quando l’interessato abbia fornito prova dell’impossibilità di ottenere un passaporto. L’attestazione consolare, in presenza di tutti i requisiti formali, deve essere considerata strumento idoneo e sufficiente per la conversione del titolo di soggiorno.
Avv. Fabio Loscerbo
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