giovedì 24 luglio 2025

Cittadinanza italiana e requisiti oggettivi: il TAR Friuli Venezia Giulia ribadisce l’inflessibilità su residenza legale e reddito sufficienteNota a TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 31 maggio 2025, n. 235 – R.G. n. 00458/2024

Cittadinanza italiana e requisiti oggettivi: il TAR Friuli Venezia Giulia ribadisce l’inflessibilità su residenza legale e reddito sufficiente
Nota a TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 31 maggio 2025, n. 235 – R.G. n. 00458/2024

Avv. Fabio Loscerbo

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 235 del 31 maggio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino camerunense avverso il provvedimento prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza italiana per residenza decennale (ex art. 9, co. 1, lett. f), L. 91/1992), fondato sulla mancanza di continuità anagrafica e sull’insufficienza del reddito.

1. I fatti di causa

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, aveva presentato nel 2019 istanza di cittadinanza, rigettata nel 2024 per due ordini di motivi:

cancellazione anagrafica per irreperibilità dal Comune di Farra di Soligo (TV) nel gennaio 2024, e successiva iscrizione anagrafica solo a luglio dello stesso anno presso il Comune di Palmanova (UD);

insufficienza del reddito imponibile nei bienni 2021-2022, in relazione al nucleo familiare dichiarato.


2. La decisione del TAR

Il Tribunale ha dato piena ragione alla Prefettura, ritenendo legittimo il diniego per entrambe le motivazioni, con un richiamo articolato alla giurisprudenza di legittimità e di merito.

a) Continuità della residenza legale

Il TAR ha ribadito che la residenza ultradecennale deve essere:

effettiva, legalmente registrata e continuativa sin dalla presentazione della domanda e fino al giuramento;

documentata esclusivamente tramite l’iscrizione anagrafica, senza possibilità di prova alternativa.


È stato ritenuto irrilevante che il ricorrente avesse tentato di opporsi alla cancellazione anagrafica, giacché l’istanza era stata formalmente respinta dal Comune e non impugnata davanti al giudice ordinario, unico competente in materia di stato civile e residenza.

b) Requisito reddituale

Il Collegio ha riaffermato che:

la capacità reddituale è condizione essenziale per la naturalizzazione e deve sussistere sia nel triennio precedente alla domanda, sia fino al giuramento (art. 4, co. 7, DPR 572/1993);

non è ammessa alcuna deroga o giustificazione soggettiva (motivi familiari, personali o di salute) in caso di carenza reddituale, poiché la normativa richiede un dato oggettivo, documentabile e durevole.


La decisione si fonda su un consolidato orientamento che collega l’adeguatezza reddituale alla capacità del richiedente di integrarsi, contribuire al sistema fiscale e non gravare sull’erario pubblico (Cons. Stato, nn. 8042/2022; 3143/2023; TAR Lazio, V bis, n. 4309/2025).

3. Osservazioni critiche

La sentenza riflette una lettura rigorosa e formalista dei presupposti per l’accesso alla cittadinanza italiana, orientata a salvaguardare l’interesse pubblico alla coesione e sicurezza sociale. Tuttavia, si conferma ancora una volta la rigidità del sistema, incapace di valorizzare circostanze eccezionali o transitorie che possono compromettere, in modo non colpevole, uno dei due requisiti richiesti.

Il TAR si uniforma al principio secondo cui la cittadinanza non è un diritto, ma un atto discrezionale concessorio, subordinato alla verifica tecnica di condizioni predeterminate. Ne deriva una configurazione della cittadinanza come riconoscimento post-integrativo, piuttosto che come strumento per favorire l’inclusione.

4. Conclusioni

La sentenza n. 235/2025 rappresenta l’ennesima conferma dell’orientamento giurisprudenziale che reputa insuperabile la cancellazione anagrafica per irreperibilità, anche se di breve durata, e che non tollera flessioni sul piano reddituale, neppure in presenza di cause documentate.

Per i difensori e gli operatori legali, è essenziale:

vigilare sulla continuità formale dell’iscrizione anagrafica dei propri assistiti;

valutare ex ante l’effettiva sostenibilità dei parametri reddituali richiesti, sin dalla fase della domanda;

suggerire, ove vi siano elementi contestabili, un contenzioso parallelo in sede ordinaria per impugnare eventuali cancellazioni anagrafiche.





Nessun commento:

Posta un commento