Nota a TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 31 maggio 2025, n. 233 – R.G. 96/2025
Avv. Fabio Loscerbo
Con la sentenza n. 233/2025, il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino egiziano, già titolare di permesso di soggiorno per minore età, contro il rigetto della domanda di conversione in permesso per attesa occupazione. Il caso offre l’occasione per riflettere sui margini effettivi di tutela dei minori stranieri non accompagnati, una volta raggiunta la maggiore età, quando la loro condotta confligge con i requisiti di ordine pubblico richiesti dall’ordinamento.
1. Il contesto fattuale
Il ricorrente, giunto irregolarmente in Italia come minore nel 2023, aveva ottenuto un permesso ex art. 32 TUI. Dopo l’allontanamento da una prima struttura, era stato nuovamente affidato e identificato con nuove generalità. Durante la sua permanenza in Italia, aveva accumulato una lunga serie di precedenti penali, per reati commessi da minorenne e da maggiorenne, tra cui furti, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, rissa e istigazione alla discriminazione razziale.
2. Il diniego della Questura
La Questura di Udine ha rigettato l’istanza di conversione del permesso, valorizzando:
la valutazione di pericolosità sociale ex art. 4, co. 3 TUI;
il pregresso avviso orale ex art. 3 co. 3-bis D.lgs. 159/2011 (misura di prevenzione antimafia);
l’assenza di integrazione sociale e di un alloggio idoneo;
la mancanza di legami familiari in Italia e la presenza di “forti legami con il Paese d’origine”.
3. Le doglianze del ricorrente
Il ricorrente ha eccepito la violazione:
dell’art. 10-bis L. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi;
dell’art. 32 TUI e dell’art. 14 del DPR 394/1999, per l’assenza del parere del Comitato per i minori stranieri;
dell’art. 18-ter TUI, in quanto asserita vittima di sfruttamento lavorativo.
4. La decisione del TAR
Il TAR ha respinto tutte le censure, ritenendo il provvedimento:
sufficientemente motivato con riferimento alla pericolosità sociale attuale, in base a numerosi deferimenti all’A.G.;
non soggetto a obbligo di preavviso ex art. 10-bis, trattandosi di atto vincolato per legge;
esente da vizi per mancato parere del Comitato, poiché recessivo rispetto alla valutazione di sicurezza pubblica;
non fondato sulla presunta vittima di sfruttamento lavorativo, poiché privo di elementi minimi di riscontro fattuale.
Il TAR ha inoltre revocato il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 DPR 115/2002, per manifesta infondatezza del ricorso.
5. Spunti critici e considerazioni
La pronuncia, coerente con l’indirizzo prevalente in giurisprudenza, conferma che la valutazione sulla pericolosità sociale costituisce un limite insuperabile alla stabilizzazione del soggiorno anche in presenza di un pregresso status protetto (permesso per minore età).
Il provvedimento impugnato si configura come atto vincolato, frutto di un giudizio amministrativo autonomo e non subordinato all’esito di condanne penali definitive. È sufficiente, secondo la giurisprudenza costante, la sussistenza di fatti oggettivamente rivelatori di pericolosità sociale, anche se non sfociati in condanna.
In secondo luogo, si evidenzia come la funzione riabilitativa e protettiva del permesso per minore età tenda a svanire con la maggiore età, qualora il comportamento del soggetto ne contraddica radicalmente la finalità.
Infine, la sentenza lascia trasparire un orientamento tendenzialmente restrittivo nell’interpretazione dell’art. 18-ter TUI, la cui applicabilità resta confinata a casi strutturati e documentati di sfruttamento lavorativo, con riscontro da parte dell’autorità pubblica.
6. Conclusioni
La decisione del TAR Friuli Venezia Giulia n. 233/2025 segna un confine netto tra la tutela garantita ai minori stranieri non accompagnati e la valutazione della loro condotta al raggiungimento della maggiore età. Il sistema mostra un volto severo, che predilige l’interesse generale alla sicurezza pubblica rispetto alla prosecuzione dei percorsi individuali di regolarizzazione, soprattutto in presenza di condotte penalmente rilevanti.
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