venerdì 1 agosto 2025

Diniego del permesso di soggiorno per pericolosità sociale: il TAR Palermo legittima il rigetto nonostante la presenza di legami familiari e lavorativiSentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sezione Terza, n. 1518/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 – R.G. n. 1664/2024

Diniego del permesso di soggiorno per pericolosità sociale: il TAR Palermo legittima il rigetto nonostante la presenza di legami familiari e lavorativi

Sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sezione Terza, n. 1518/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 – R.G. n. 1664/2024

Con la sentenza in esame, il TAR Palermo ha rigettato un ricorso avverso un provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla pericolosità sociale dello straniero. Il rigetto del ricorso è avvenuto previa declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione introduttiva, superata da un nuovo provvedimento emesso in sede di riesame.

1. Il contesto procedurale

Il ricorrente aveva impugnato il primo provvedimento di rigetto adottato dalla Questura di Palermo, denunciando numerosi vizi, tra cui l’omessa valutazione dei legami familiari con la consorte e un figlio minore, regolarmente residenti in Italia. Accolta in via cautelare l’istanza di sospensione, il Tribunale aveva disposto il riesame da parte dell’Amministrazione.

Successivamente, il Questore ha emesso un nuovo diniego, nuovamente impugnato con motivi aggiunti. In sede di camera di consiglio, il TAR ha ritenuto il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sostituito dalla nuova determinazione amministrativa.

2. Il fondamento del diniego e la valutazione della pericolosità sociale

Il diniego è stato motivato con riferimento all’esito di una valutazione prefettizia ex art. 1 del d.lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), secondo cui il ricorrente era ritenuto socialmente pericoloso, per la partecipazione a un’associazione criminale dedita a truffe online e al riciclaggio dei proventi. Le valutazioni dell’Amministrazione si sono fondate su dati concreti: pendenze penali, misure cautelari personali e reali, ruolo attivo nel sodalizio, nonché disponibilità diretta dei profitti illeciti.

Il TAR ha ritenuto legittima tale istruttoria e ha chiarito che il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi anche su meri elementi indiziari, senza necessità di una condanna penale definitiva. La funzione di prevenzione insita nella normativa in materia di soggiorno legittima l’Amministrazione a svolgere un apprezzamento anticipatorio del rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.

3. Il bilanciamento con i legami familiari e lavorativi

La sentenza si sofferma anche sull’argomentazione secondo cui i legami familiari e la parziale integrazione sociale avrebbero dovuto impedire un giudizio negativo. Tuttavia, il Tribunale osserva come tali elementi siano stati effettivamente valutati nel riesame, ma non abbiano prevalso nel bilanciamento con l’interesse pubblico primario alla sicurezza.

Richiamando la giurisprudenza del TAR Lombardia (Brescia, Sez. II, sent. n. 487/2020), viene ribadito che la mera titolarità di relazioni familiari e lavorative non impedisce di per sé un giudizio di pericolosità sociale, soprattutto in presenza di condotte che dimostrano un’integrazione solo formale e non sostanziale nel tessuto civile.

4. Decisione sulle spese e patrocinio a spese dello Stato

Nonostante il rigetto del ricorso, il Tribunale ha ammesso in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non manifestamente infondate le censure proposte. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge.


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Avv. Fabio Loscerbo



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