Sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), n. 300/2025, pubblicata il 27 giugno 2025 – R.G. n. 297/2025
Con la sentenza n. 300/2025, il TAR Parma ha dichiarato irricevibile un ricorso proposto contro il provvedimento della Questura di Piacenza che disponeva l’archiviazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. La decisione si fonda su una causa di natura processuale: il mancato rispetto del termine decadenziale per il deposito del ricorso, pari a 30 giorni dalla notificazione.
1. Il contesto del ricorso: rinnovo del permesso e archiviazione
Il ricorso originava dalla decisione della Questura di Piacenza di archiviare, a distanza di anni, un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata nel 2019, senza preavviso di rigetto né adeguata valutazione della situazione personale del richiedente, residente in Italia da lungo tempo.
La parte ricorrente lamentava una carente istruttoria e l’omessa considerazione della posizione soggettiva dello straniero, chiedendo l’annullamento del provvedimento.
2. L’eccezione procedurale e il deposito oltre il termine
Il Tribunale, rilevato d’ufficio il profilo di irricevibilità, ha posto l’attenzione sulla data di deposito del ricorso, avvenuta il 27 maggio 2025, ovvero al trentunesimo giorno successivo alla notificazione del provvedimento impugnato (26 aprile 2025), in violazione dell’art. 45, comma 1, c.p.a.
In camera di consiglio, la difesa ha sostenuto che un primo tentativo di deposito era stato effettuato il 26 maggio, ma che era stato respinto dal Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa. Tuttavia, tale errore è risultato imputabile esclusivamente alla parte, la quale ha utilizzato un modulo di deposito non aggiornato, come comunicato con apposito messaggio PEC dal sistema stesso (“E013 – il modulo di deposito utilizzato non è più valido”).
3. Errore inescusabile e responsabilità del difensore
Il Collegio ha escluso la sussistenza di un errore scusabile, evidenziando come la comunicazione automatica del sistema fosse chiara e recapitata con tempismo tale da consentire il corretto deposito entro i termini. La mancata osservanza dell’obbligo di aggiornare il modulo è stata dunque considerata un’omissione inescusabile, interamente ascrivibile alla parte ricorrente.
Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso, in applicazione rigorosa dei termini decadenziali previsti dal Codice del processo amministrativo.
4. Spese compensate e tutela della riservatezza
Nonostante il rigetto, il TAR ha disposto la compensazione integrale delle spese, rilevando l’assenza di un’eccezione processuale da parte dell’Amministrazione resistente.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, è stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità del ricorrente e del difensore, a tutela della riservatezza degli interessati.
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Avv. Fabio Loscerbo
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