martedì 5 agosto 2025

Rinnovo del permesso di soggiorno: illegittimità della revoca fondata su fatti superati e inerzia della Questura di ParmaTAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, Sentenza n. 256/2025, R.G. n. 446/2024 – pubblicata il 12 giugno 2025

Rinnovo del permesso di soggiorno: illegittimità della revoca fondata su fatti superati e inerzia della Questura di Parma

TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, Sentenza n. 256/2025, R.G. n. 446/2024 – pubblicata il 12 giugno 2025

Con la sentenza n. 256 del 2025, il TAR Emilia-Romagna, sede di Parma, ha dichiarato l’improcedibilità di un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dopo che la Questura ha revocato in autotutela il provvedimento con cui aveva rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero regolarmente soggiornante.

1. I fatti e il contenzioso

Il ricorrente aveva impugnato il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla Questura di Parma, contestandone l’illegittimità sotto diversi profili: la valutazione non attuale della pericolosità sociale, il mancato riconoscimento dei legami familiari (inclusa la nascita di un terzo figlio nel 2021) e un'errata rappresentazione della situazione lavorativa.

Il TAR, con ordinanza cautelare n. 11/2025, aveva già rilevato che:

i fatti a fondamento del rigetto erano risalenti nel tempo e dunque non rilevanti ai fini dell’attualità della pericolosità;

esistevano legami familiari significativi;

il ricorrente risultava in realtà occupato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Questura.


Per tali ragioni era stato ordinato un riesame entro 45 giorni. Tuttavia, l’Amministrazione è rimasta inerte.

2. L’intervento del Prefetto come Commissario ad acta

Constatata l’inerzia, il Tribunale ha nominato il Prefetto di Parma Commissario ad acta, autorizzandolo a delegare un dirigente per eseguire l’ordine giudiziale. La Questura ha successivamente adempiuto, revocando in autotutela il provvedimento di rigetto, ma senza ancora rilasciare formalmente il titolo di soggiorno richiesto.

3. La decisione del TAR: improcedibilità ma condanna alle spese

Alla luce della revoca del provvedimento impugnato, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., precisando che la fattispecie non integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, poiché l’Amministrazione non ha ancora rilasciato il permesso di soggiorno richiesto.

Pur non pronunciandosi nel merito, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’Amministrazione, per aver comunque dato causa alla controversia. Le spese sono state liquidate in € 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

4. Considerazioni conclusive

La pronuncia è emblematica di due profili ricorrenti nei contenziosi in materia di immigrazione:

da un lato, la frequente utilizzazione impropria di elementi superati per fondare giudizi di pericolosità sociale, in spregio al principio di attualità;

dall’altro, la resistenza silenziosa di alcune Questure agli ordini del giudice amministrativo, che impone interventi sostitutivi.


La decisione, pur non risolutiva in senso satisfattivo, rappresenta un monito a favore della correttezza procedimentale e della tutela effettiva dei diritti degli stranieri radicati nel territorio nazionale.


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Avv. Fabio Loscerbo


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