sabato 2 agosto 2025

Diniego del permesso stagionale per ingresso con divieto di reingresso: il TAR Palermo rigetta il ricorso per infondatezza e inammissibilità parzialeSentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, n. 1514/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 – R.G. n. 873/2025

Diniego del permesso stagionale per ingresso con divieto di reingresso: il TAR Palermo rigetta il ricorso per infondatezza e inammissibilità parziale

Sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, n. 1514/2025, pubblicata il 4 luglio 2025 – R.G. n. 873/2025

Con la sentenza n. 1514/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha respinto un ricorso proposto avverso il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, nonché contro i connessi provvedimenti di espulsione e respingimento con accompagnamento alla frontiera.

Il caso trae origine dal diniego adottato dalla Questura di Agrigento, motivato dalla sussistenza di un divieto di reingresso in Italia per tre anni, emesso in occasione di un precedente respingimento alla frontiera nel 2022. Il ricorrente, munito di visto per lavoro stagionale, aveva comunque fatto ingresso nel territorio nazionale e aveva avanzato regolare istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

1. I motivi di ricorso e l’errore di persona dedotto

Il ricorrente ha articolato diverse censure, sostenendo, in primo luogo, che il diniego si fondava su un errore di persona: secondo la prospettazione difensiva, il divieto di reingresso sarebbe stato adottato nei confronti di un soggetto diverso, erroneamente identificato con il ricorrente. Inoltre, è stata dedotta la mancata considerazione dell’inserimento lavorativo e sociale del richiedente, nonché l’assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. n. 241/1990.

Ulteriore motivo di ricorso ha riguardato la mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, dell’opportunità di differire il respingimento, come previsto dall’art. 13, comma 5, del T.U. Immigrazione.

2. La verifica AFIS e l’efficacia probatoria degli atti

Il TAR ha tuttavia rigettato le censure, ritenendole infondate o inammissibili. Sotto il profilo dell’identificazione, il Collegio ha evidenziato come il riscontro AFIS delle impronte digitali fornisca una prova fidefaciente dell’identità, assimilabile agli atti di un pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 2699 ss. c.c. In assenza di querela di falso o di istanza di verificazione, l’identità del ricorrente con il soggetto destinatario del divieto di reingresso deve considerarsi accertata in via definitiva.

3. Il carattere vincolato del diniego e la non rilevanza del vizio procedimentale

Richiamando l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, il Tribunale ha ribadito che in presenza di cause ostative all’ingresso (quale, appunto, il divieto di reingresso), il diniego del permesso è atto vincolato. Pertanto, non sussiste spazio per censure relative a vizi motivazionali o di eccesso di potere. In tal senso, si richiama la giurisprudenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sent. n. 83/2017.

Anche l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non incide sull’esito del procedimento, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 241/1990, trattandosi di provvedimento che, per sua natura vincolata, avrebbe comunque avuto identico contenuto dispositivo.

4. Difetto di giurisdizione su alcune censure e spese processuali

Il TAR ha inoltre dichiarato inammissibili le censure relative al decreto prefettizio di espulsione, in quanto afferenti alla giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell’art. 13, comma 8, del T.U. Immigrazione.

Le spese di lite sono state poste a carico del ricorrente, con liquidazione ridotta in considerazione della semplicità del rito. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rigettata per manifesta infondatezza del ricorso.


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Avv. Fabio Loscerbo



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