TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 44/2025, R.G. n. 65/2024, pubblicata il 23 gennaio 2025
Con la sentenza n. 44/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la Questura di Gorizia aveva disposto l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, ritenendo che il richiedente si fosse disinteressato al procedimento per non essersi presentato al ritiro del titolo.
1. I fatti oggetto del giudizio
L’interessato aveva presentato domanda in data 24 agosto 2022. Sebbene il permesso fosse stato formalmente emesso già nel novembre successivo, la Questura ne ha disposto l’archiviazione oltre un anno dopo, nel dicembre 2023, sul presupposto della mancata presentazione al ritiro.
Il ricorrente ha impugnato tale archiviazione, sostenendo di non aver mai ricevuto la convocazione per il ritiro del permesso, che gli sarebbe stato necessario per avanzare successivamente istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato.
2. L’eccezione del Ministero e il suo rigetto
Nel giudizio si è costituito il Ministero dell’Interno, eccependo l’asserita carenza di interesse a ricorrere, dato che nel frattempo era stata presentata anche un’istanza di protezione internazionale. Il TAR ha respinto l’eccezione, rilevando che i due titoli di soggiorno hanno presupposti e finalità autonome, e che l’interesse al ricorso resta attuale, anche in assenza di decisione sulla protezione.
3. La violazione del dovere di comunicazione
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze, accertando che non vi era prova dell’invio dell’SMS per la convocazione al ritiro del permesso. Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, l’interessato aveva dimostrato un persistente interesse all’esito positivo del procedimento.
Il TAR ha ricordato che nei procedimenti ad istanza di parte, pur gravando sullo straniero un dovere di diligenza, l’Amministrazione non può presumere un disinteresse senza fondamento documentale certo, soprattutto in presenza di elementi che attestano una volontà collaborativa del richiedente.
4. La decisione del Tribunale
Il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di archiviazione e con ordine alla Questura di Gorizia di rilasciare “ora per allora” il permesso di soggiorno richiesto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il TAR ha altresì condannato l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Questa pronuncia si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale che valorizza il principio di correttezza procedimentale e contrasta l’adozione di provvedimenti preclusivi fondati su presunzioni di fatto non supportate da elementi obiettivi, richiamando la necessità di tutela dell’interesse legittimo procedimentale anche in fase esecutiva.
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Avv. Fabio Loscerbo
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