TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I – Sentenza n. 206/2024, R.G. n. 169/2024, pubblicata l’11 giugno 2024
Con la sentenza n. 206/2024, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento con cui la Questura di Udine aveva dichiarato irricevibile l’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, presentata nel novembre 2023.
1. Il fatto contestato
L’interessato aveva richiesto un permesso di soggiorno per attesa occupazione, dopo una precedente permanenza irregolare sul territorio nazionale. La Questura aveva rigettato l’istanza in quanto carente dei presupposti minimi richiesti dalla normativa vigente, rilevando altresì che non sussistevano titoli validi precedenti, né un visto d’ingresso recente.
La difesa ha contestato il provvedimento sotto due profili:
nullità per mancata traduzione del provvedimento in lingua comprensibile al destinatario;
violazione del principio di buona fede e affidamento ex art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
2. La pronuncia del Collegio
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato sotto entrambi i profili.
In primo luogo, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata traduzione del provvedimento non determina nullità, ma può al più giustificare la rimessione in termini per impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 16 settembre 2022, n. 8052). Nel caso in esame, il provvedimento impugnato era una dichiarazione di irricevibilità e non un atto espulsivo, per cui non si applicano le garanzie di cui all’art. 13 del D.lgs. 286/1998.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione del principio di buona fede, atteso che la posizione del richiedente era connotata da una condizione di irregolarità consolidata e da una reiterata omissione di opposizione a precedenti provvedimenti di rigetto.
La pronuncia valorizza il disposto dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.lgs. 286/1998, secondo cui il permesso può essere rifiutato in assenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla legge e in presenza di condizioni ostative pregresse.
3. Conclusioni
La sentenza evidenzia come la mera presentazione di un’istanza tardiva, priva di legami con un precedente titolo di soggiorno valido o con un nuovo visto d’ingresso, non sia sufficiente per fondare una legittima aspettativa alla regolarizzazione.
Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000, oltre oneri di legge.
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Avv. Fabio Loscerbo
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