mercoledì 30 luglio 2025

Revoca della carta di soggiorno per gravi reati contro minori: il TAR Palermo conferma la legittimità del provvedimento della QuesturaTAR Sicilia, Sezione III – Sentenza n. 1554/2025, R.G. n. 134/2024 – pubblicata il 7 luglio 2025

Revoca della carta di soggiorno per gravi reati contro minori: il TAR Palermo conferma la legittimità del provvedimento della Questura

TAR Sicilia, Sezione III – Sentenza n. 1554/2025, R.G. n. 134/2024 – pubblicata il 7 luglio 2025

Con la sentenza n. 1554/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato il ricorso avverso il decreto della Questura di Palermo che aveva disposto la revoca della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione Europea, già rilasciata in favore del ricorrente, a seguito di una condanna per violenza sessuale aggravata ai danni di un minore.

1. I fatti oggetto del giudizio

Il ricorrente aveva impugnato due provvedimenti:

la revoca della carta di soggiorno disposta dal Questore di Palermo;

il rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto.


Alla base del provvedimento vi era la condanna del ricorrente, pronunciata nel maggio 2023 dal GUP del Tribunale di Palermo, alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata su minore di anni 14, reato commesso in modo reiterato nell’ambito lavorativo. L’Amministrazione ha considerato tale condotta incompatibile con la permanenza regolare del soggetto sul territorio nazionale.

2. Le censure sollevate e la valutazione del TAR

Il ricorrente ha dedotto:

carenza e apoditticità della motivazione;

omessa valutazione della sua non pericolosità sociale;

omessa considerazione del lungo radicamento in Italia (presenza dal 1990, lavoro stabile, legami familiari).


Il Collegio ha respinto tutte le doglianze.

Secondo il TAR, il provvedimento è adeguatamente motivato e poggia su valutazioni congrue e non irragionevoli della pericolosità sociale del ricorrente, fondate su condotte concretamente accertate in sede penale.

Il giudice amministrativo ha sottolineato che:

> “La condotta delittuosa non è stata episodica ma reiterata e commessa in modo non occasionale. Essa risulta del tutto incompatibile con l’inserimento in un contesto lavorativo lecito e con la permanenza sul territorio nazionale in qualità di familiare di cittadino UE”.



L’Amministrazione ha valutato anche gli elementi favorevoli (radicamento, lavoro, famiglia), ma li ha correttamente ritenuti recessivi rispetto alla gravità della condotta penale, come consentito dalla normativa vigente.

3. Il quadro normativo richiamato

Il TAR ha fatto riferimento all’art. 9, comma 4 del D.lgs. 286/1998, applicabile anche ai titoli di soggiorno per familiari di cittadini UE, nella parte in cui vieta il rilascio o il mantenimento del titolo allo straniero pericoloso per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Inoltre, è stato evidenziato che la valutazione della pericolosità non richiede la definitività della sentenza penale, potendo basarsi su accertamenti anche in corso, ove sorretti da gravità indiziaria e coerenza logica.

4. La decisione

Il ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato, con condanna alle spese a carico del ricorrente per un importo pari a euro 3.000 oltre accessori.

Il Tribunale ha disposto l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione, in applicazione degli articoli 52 D.lgs. 196/2003 e 6 Reg. (UE) 2016/679, con particolare riferimento alla tutela della vittima minorenne.


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Considerazioni conclusive

La sentenza conferma un principio consolidato in giurisprudenza: la revoca del titolo di soggiorno è legittima ove l’Amministrazione accerti, con adeguata motivazione, una situazione di pericolosità sociale fondata su gravi fatti penalmente rilevanti, anche in presenza di elementi di radicamento. Il bilanciamento tra sicurezza pubblica e integrazione è rimesso alla discrezionalità dell’autorità amministrativa, che il giudice può sindacare solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza.


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Avv. Fabio Loscerbo


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