sabato 9 agosto 2025

Revoca del permesso di soggiorno e valutazione della pericolosità sociale: il Consiglio di Stato valorizza il contesto personale della stranieraConsiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6113/2025, pubblicata l’11 luglio 2025 – R.G. n. 1488/2025

Revoca del permesso di soggiorno e valutazione della pericolosità sociale: il Consiglio di Stato valorizza il contesto personale della straniera

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6113/2025, pubblicata l’11 luglio 2025 – R.G. n. 1488/2025

Con la sentenza n. 6113/2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto contro la decisione del TAR Emilia-Romagna (n. 861/2024), annullando la revoca del permesso di soggiorno per lavoro motivata da una condanna ex art. 444 c.p.p. per maltrattamenti familiari. Il Collegio ha evidenziato l’omessa valutazione del contesto personale, familiare e sanitario della ricorrente, riconoscendo un vizio sostanziale nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.

1. Il contesto fattuale e processuale

La vicenda riguarda una cittadina straniera destinataria di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, fondato su una sentenza di applicazione di pena (1 anno e 10 mesi, con sospensione condizionale), per reati commessi nel 2020: maltrattamenti verso familiari (art. 572 c.p.), lesioni personali (artt. 582, 585, 576 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), violazione di domicilio (art. 614 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.) e aggravanti ex art. 61 n. 11-quinquies c.p.

La sentenza di primo grado aveva ritenuto legittima la revoca, richiamando la gravità intrinseca del reato di maltrattamenti, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia di pericolosità sociale.

2. Le ragioni dell’appello

La difesa ha censurato l’assenza di una valutazione individualizzata della situazione della ricorrente, la quale:

è entrata in Italia nel 2011 per ricongiungimento familiare;

si è separata dal marito a causa di violenze subite;

è affetta da disturbi psichici, in carico al Centro di Salute Mentale di Casalecchio di Reno;

lavora stabilmente con contratto a tempo indeterminato;

ha contratto nuovo matrimonio nel 2024 e ha presentato istanza di ricongiungimento;

è madre di una figlia minore, che frequenta regolarmente attenendosi alle prescrizioni dei Servizi Sociali.


Tali circostanze, a giudizio dell’appellante, avrebbero imposto una rivalutazione della pericolosità sociale ex art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, valorizzando la sua effettiva integrazione nel tessuto sociale e lavorativo.

3. La decisione del Consiglio di Stato

La Sezione Terza ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo all’omessa attualizzazione della valutazione di pericolosità da parte della Questura. Il Collegio ha affermato che:

> “La sola enfatizzazione del reato commesso, senza considerare il contesto complessivo, è viziata”.



La sentenza sottolinea l’importanza di un’analisi sostanziale e contestualizzata della personalità del soggetto, che tenga conto:

del suo vissuto di vittima di violenza domestica;

del percorso terapeutico in atto;

del radicamento sociale e familiare;

della volontà di integrazione dimostrata anche tramite il nuovo legame coniugale.


La giurisprudenza menzionata dal TAR sul reato di maltrattamenti non può avere valenza automatica in presenza di un quadro clinico e sociale complesso, che impone una valutazione olistica e attuale.

4. Principio affermato

La sentenza ribadisce che la valutazione della pericolosità sociale ai fini del rilascio o del mantenimento del permesso di soggiorno deve essere sempre contestualizzata e attualizzata, tenendo conto:

del decorso temporale dai fatti di reato,

delle misure riabilitative e terapeutiche avviate,

dell’evoluzione del contesto familiare e sociale.


La mera esistenza di una condanna non può automaticamente fondare il diniego o la revoca del permesso di soggiorno, specie laddove sia accertato che il soggetto ha intrapreso un percorso concreto di rieducazione e integrazione.

5. Dispositivo

In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha:

riformato la sentenza del TAR;

accolto il ricorso di primo grado;

annullato il provvedimento impugnato;

compensato le spese del doppio grado, in ragione della peculiarità della fattispecie.


L’Amministrazione dovrà ora rivalutare la posizione della straniera nel rispetto dell’effetto conformativo della sentenza.


---

Avv. Fabio Loscerbo


Nessun commento:

Posta un commento