mercoledì 6 agosto 2025

Conversione del permesso per lavoro stagionale: il TAR Parma condanna il silenzio della Prefettura di PiacenzaTAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma – Sentenza n. 255/2025, R.G. n. 79/2025 – pubblicata il 12 giugno 2025

Conversione del permesso per lavoro stagionale: il TAR Parma condanna il silenzio della Prefettura di Piacenza

TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma – Sentenza n. 255/2025, R.G. n. 79/2025 – pubblicata il 12 giugno 2025

Con la sentenza n. 255 del 2025, il TAR Emilia-Romagna (sede di Parma) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un giudizio promosso per l’accertamento del silenzio-inadempimento della Prefettura di Piacenza su un’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato. Il Collegio ha comunque condannato l’Amministrazione alle spese di giudizio, riconoscendo la fondatezza della pretesa in base al principio della soccombenza virtuale.

1. Il contesto del ricorso

Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, aveva presentato istanza di conversione in lavoro subordinato in data 21 marzo 2024. In attuazione del procedimento previsto dall’art. 24, comma 10, del TUI, la Prefettura di Piacenza aveva rilasciato il nulla osta alla conversione in data 25 maggio 2024.

Tuttavia, nonostante tale atto endoprocedimentale positivo, l’Amministrazione non aveva convocato le parti per la stipula del contratto di soggiorno né adottato un provvedimento espresso conclusivo. Solo a seguito dell’avvio del giudizio, lo Sportello Unico ha finalmente convocato datore e lavoratore, a ridosso dell’udienza dell’11 giugno 2025.

2. L’obbligo di concludere il procedimento

Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale: l’Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che fissa in 60 giorni il termine massimo per provvedere alle richieste di rilascio, rinnovo o conversione dei titoli di soggiorno.

Nel caso in esame, l’omesso completamento della procedura ha determinato la legittima attivazione del ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., che tutela l’interesse pretensivo del privato a una risposta tempestiva.

3. Cessazione della materia del contendere e condanna alle spese

All’udienza camerale, l’Amministrazione aveva finalmente adempiuto (seppure tardivamente), dando seguito alla convocazione necessaria per la stipula del contratto di soggiorno. Il difensore del ricorrente ha dunque chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, riconoscendo il soddisfacimento della pretesa.

Il Collegio ha accolto tale richiesta, ma ha condannato comunque il Ministero dell’Interno alle spese di lite (€ 1.000 oltre accessori), applicando il principio della soccombenza virtuale, in quanto il comportamento dell’Amministrazione ha di fatto costretto il privato ad agire in giudizio per ottenere ciò che gli spettava.

4. Considerazioni finali

La pronuncia evidenzia con nettezza un tema strutturale nel rapporto tra cittadino straniero e pubblica amministrazione: l’inadempimento silenzioso delle prefetture anche dopo l’emissione di atti positivi come il nulla osta. Tale inerzia genera incertezza giuridica, ritardi nelle procedure di stabilizzazione e costi ingiustificati per l’ordinamento.

Il TAR ha richiamato il dovere incondizionato dell’amministrazione di chiudere i procedimenti attivati su istanza di parte, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda: anche un diniego deve essere formalizzato.

Questa decisione può fungere da utile precedente nei casi analoghi di inerzia procedimentale, soprattutto nel contesto delle domande di conversione presentate nell’ambito dei decreti flussi.


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Avv. Fabio Loscerbo



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