domenica 10 agosto 2025

Cittadinanza e precedenti penali minori: il Consiglio di Stato riafferma il dovere di valutazione concreta dell'integrazioneConsiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6099/2025, pubblicata l’11 luglio 2025 – R.G. n. 6603/2023

Cittadinanza e precedenti penali minori: il Consiglio di Stato riafferma il dovere di valutazione concreta dell'integrazione

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. n. 6099/2025, pubblicata l’11 luglio 2025 – R.G. n. 6603/2023

Con la sentenza n. 6099/2025, il Consiglio di Stato ha annullato un diniego di cittadinanza italiana fondato su una condanna per reati di lieve entità, accogliendo l’appello proposto contro la decisione del TAR Lazio (sent. n. 2843/2023). Il Collegio ha ribadito l’obbligo dell’Amministrazione di svolgere una valutazione individualizzata e aggiornata, evitando automatismi tra precedenti penali e rigetto dell’istanza di naturalizzazione.

1. Il caso: un diniego fondato su condanna per reati minori

Il ricorrente, cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia da oltre dieci anni, aveva presentato istanza di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L’Amministrazione l’aveva respinta in ragione di una condanna, divenuta irrevocabile, per lesioni personali, ingiurie e minacce continuate, pronunziata nel 20XX dal Giudice di Pace, con pena pecuniaria pari a 1.000 euro. Successivamente, il richiedente ha ottenuto riabilitazione ex art. 178 c.p. dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia.

Il TAR Lazio ha confermato il diniego ritenendo i reati, sebbene formalmente minori, espressione di una condotta lesiva di beni costituzionali e quindi incompatibile con lo status civitatis.

2. I motivi di appello accolti

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello ritenendo fondate le censure per difetto di istruttoria e motivazione. In particolare:

Natura penale dei reati: i fatti contestati (artt. 582, 594 e 612 c.p.) sono rientranti nella competenza del Giudice di Pace e sono sanzionati con pene lievi, come il lavoro di pubblica utilità o la permanenza domiciliare.

Lieve allarme sociale: il Collegio ha ritenuto che si trattasse di episodi isolati e risalenti, privi di rilevante disvalore concreto e non rappresentativi di una condotta antisociale protratta.

Percorso di integrazione: il richiedente ha dimostrato un’attività lavorativa stabile (CU dal 2021 al 2025), assenza di altri precedenti o carichi pendenti, e una situazione familiare regolare (coniugato con cittadina straniera in regola).


3. I principi giuridici affermati

La sentenza si inserisce in una consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. III, nn. 5471/2023, 6898/2022, 6789/2022; Sez. I, parere n. 612/2023), secondo cui:

> “La valutazione della personalità del richiedente non può fondarsi sull’astratta tipologia del reato, ma deve essere rapportata al caso concreto, alle modalità dei fatti, alla pena inflitta e alla condotta successiva”.



In particolare:

La riabilitazione penale, pur sopravvenuta al diniego, deve essere tenuta in considerazione in sede di riesame;

L’istruttoria amministrativa deve tener conto dell’inserimento sociale, economico e familiare, e non può ridursi a una motivazione stereotipata;

L’interesse pubblico non può essere presunto, ma va motivato in relazione ai valori costituzionali della dignità, dell’integrazione e della non discriminazione.


4. Conseguenze della decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione alla luce dei principi espressi.

La compensazione delle spese è stata disposta in considerazione della peculiarità del caso, che ha richiesto un bilanciamento tra sicurezza pubblica e dignità della persona.

5. Nota conclusiva

La pronuncia riafferma il principio per cui la cittadinanza italiana, pur essendo atto discrezionale, non è sottratta ai principi di legalità, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Il diniego fondato su meri automatismi, senza considerare il contesto personale e l’effettivo percorso di integrazione, si espone a censure per violazione dell’obbligo di motivazione e difetto di istruttoria.


---

Avv. Fabio Loscerbo



Nessun commento:

Posta un commento