lunedì 4 agosto 2025

Conversione del permesso per studio: il TAR Parma accoglie il ricorso e impone alla Prefettura un nuovo provvedimento motivatoTAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma – Sentenza n. 284/2025, R.G. n. 412/2024, pubblicata il 26 giugno 2025

Conversione del permesso per studio: il TAR Parma accoglie il ricorso e impone alla Prefettura un nuovo provvedimento motivato

TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma – Sentenza n. 284/2025, R.G. n. 412/2024, pubblicata il 26 giugno 2025

Con la sentenza n. 284/2025, il TAR Emilia-Romagna – sede di Parma – ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un procedimento promosso avverso la revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato, dopo che la Prefettura di Reggio Emilia ha revocato in autotutela il provvedimento impugnato, disponendo nuovamente il rilascio del nulla osta alla conversione.

1. La vicenda

La controversia trae origine dal provvedimento del 30 settembre 2024 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva revocato il nulla osta già rilasciato per la conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro subordinato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, contestando la revoca per carenza di istruttoria, contraddittorietà e violazione del principio del legittimo affidamento.

Il Tribunale, con l’ordinanza n. 380/2024, ha disposto la sospensione del provvedimento e richiesto alla Prefettura una relazione dettagliata, poi reiterando l’ordine di riesame con l’ordinanza n. 30/2025. Nonostante un primo inadempimento, evidenziato con l’ulteriore ordinanza n. 141/2025, l’Amministrazione ha infine depositato, il 4 giugno 2025, un nuovo provvedimento con cui ha revocato in autotutela la precedente decisione e rilasciato nuovamente il nulla osta alla conversione.

2. La decisione del TAR

Preso atto della piena soddisfazione della pretesa azionata, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., chiarendo che l’Amministrazione ha integralmente accolto le istanze del ricorrente e sanato il vizio originario mediante un nuovo provvedimento favorevole.

Il TAR ha anche ribadito che l’assenza del ricorrente in camera di consiglio non impedisce l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., richiamando in tal senso la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. II, sent. n. 1453/2021).

3. Le spese e la soccombenza virtuale

In applicazione del principio della soccombenza virtuale, il Tribunale ha condannato l’Amministrazione resistente – Prefettura di Reggio Emilia – al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, rilevando che la decisione amministrativa finale ha confermato la fondatezza delle doglianze iniziali.

Infine, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, il Collegio ha ordinato l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.


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Nota: La sentenza costituisce un esempio di tutela effettiva del cittadino straniero nel caso di provvedimenti amministrativi revocativi non adeguatamente motivati, e conferma l’obbligo per la Pubblica Amministrazione di riesaminare le istanze alla luce dell’intero quadro istruttorio, anche a seguito di misure cautelari e ordini del giudice amministrativo.

Avv. Fabio Loscerbo



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