giovedì 13 marzo 2025

La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

 La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

Introduzione La Commissione Territoriale di Vicenza ha deliberato in data 10 marzo 2025 sul caso di un cittadino marocchino, riconoscendo la protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008. La decisione è di particolare interesse poiché analizza in profondità gli elementi di radicamento socio-lavorativo del richiedente e l’impatto di un eventuale rimpatrio sul suo diritto alla vita privata e familiare.

Quadro Fattuale e Normativo Il richiedente, nato in Marocco nel 2001, ha lasciato il paese nel settembre 2021, giungendo in Italia nel luglio 2022. Nel corso dell’audizione, ha dichiarato di aver lasciato il Marocco a causa di difficoltà economiche e dell’impossibilità di sostenere le cure mediche dei genitori. La sua richiesta di protezione internazionale è stata formalizzata presso la Questura di Rovigo nel gennaio 2023.

La Commissione ha valutato la domanda alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951, del D.Lgs. 251/2007 e del D.Lgs. 25/2008, escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto il richiedente non ha allegato elementi di persecuzione personale né un rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata.

Elementi Chiave della Decisione La protezione speciale è stata concessa sulla base di tre fattori determinanti:

  1. Radicamento socio-lavorativo

    • Il richiedente ha dimostrato di essere occupato in Italia dal marzo 2023 con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato nel novembre 2024.
    • Ha prodotto la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti e le buste paga, attestando una condizione di autonomia economica.
  2. Tutela della vita privata e familiare

    • La Commissione ha riconosciuto che il richiedente, essendo presente in Italia da oltre due anni e con un’occupazione stabile, ha sviluppato legami sociali e professionali significativi.
    • L’eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998.
  3. Situazione economica e sanitaria nel paese di origine

    • Il richiedente ha dichiarato di essere l’unico sostegno economico della sua famiglia e di non poter garantire, in caso di ritorno in Marocco, un adeguato sostegno ai genitori malati.
    • La Commissione ha considerato le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e alle opportunità lavorative nel paese di origine.

Conclusione La decisione della Commissione Territoriale di Vicenza conferma il ruolo della protezione speciale come strumento di tutela per chi ha costruito un percorso di integrazione significativo in Italia. Il provvedimento evidenzia l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come elemento determinante per l’applicazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, in linea con i principi sanciti dalla CEDU.

Avv. Fabio Loscerbo - Lobbista in materia di Migrazione e Asilo, registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

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