Il diritto di presentare istanza di protezione complementare e l’obbligo della Questura di attivare il procedimento: nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, 23 febbraio 2025, n. R.G. 1199/2025
L’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – in data 23 febbraio 2025, riconosce la fondatezza della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. volta ad accertare il diritto di formalizzare una istanza di protezione complementare presso la Questura competente e a ottenere l’attivazione del procedimento amministrativo secondo le modalità previste per la protezione internazionale.
Il giudice, rilevando la totale inerzia della Pubblica Amministrazione nonostante le reiterate richieste dell’interessato, ha evidenziato la sussistenza del fumus boni iuris sulla base delle disposizioni nazionali e dell’art. 6 della Direttiva 2013/32/UE, nonché dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È stato altresì accertato il periculum in mora derivante dalla condizione di irregolarità amministrativa in cui si trova il richiedente in assenza di avvio procedurale, con il conseguente rischio di espulsione.
L’ordinanza impone alla Questura l’obbligo di ricevere l’istanza e di procedere al rilascio della ricevuta avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, o, in alternativa, di fissare un appuntamento entro 15 giorni per la formalizzazione della stessa, con attestazione della pendenza della procedura.
Avv. Fabio Loscerbo
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