Titolo: Tribunale di Bologna, Ordinanza n. 6749/2023 del 10 luglio 2023: Riconosciuto il diritto a formalizzare la domanda di protezione complementare
Un'importante decisione sulla protezione complementare
Con l'ordinanza del 10 luglio 2023, il Tribunale di Bologna (R.G. n. 6749/2023) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, ribadendo il diritto alla presentazione di una domanda di protezione complementare direttamente presso la Questura competente, nonostante l'entrata in vigore della nuova normativa introdotta con il D.L. 20/2023 convertito in L. 50/2023.
La vicenda
Il ricorrente aveva presentato istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione complementare (ex art. 19, commi 1 e 1.1 del TUI), tramite PEC, in data 26 aprile 2023, dunque antecedentemente all’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Cutro.
Nonostante la manifestazione tempestiva della volontà di accedere alla protezione complementare, l’Amministrazione aveva rifiutato la formalizzazione della domanda adducendo il mutamento normativo, che aveva eliminato la possibilità di presentare istanze di protezione speciale direttamente presso la Questura.
La decisione del Giudice
Il Tribunale ha affrontato due temi centrali:
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Principio di irretroattività della legge: Il giudice ha chiarito che la norma introdotta con la L. 50/2023 non può applicarsi retroattivamente alle domande già presentate o alle manifestazioni di volontà già formalizzate prima dell’entrata in vigore della legge.
- Il termine "presentazione" della domanda è stato interpretato come manifestazione espressa e univoca della volontà del richiedente, non coincidente con la mera formalizzazione presso la Questura.
- La PEC inviata dal ricorrente in data 26/04/2023 è stata ritenuta idonea ad attivare il procedimento amministrativo.
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Diritto alla protezione complementare: Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del richiedente a formalizzare la domanda di protezione complementare ai sensi della normativa previgente, escludendo che l’Amministrazione potesse legittimamente impedire l’accesso alla procedura.
Il Giudice ha inoltre richiamato il principio di tutela del diritto procedimentale, qualificato come diritto soggettivo azionabile dinanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 8236/2020).
Il periculum in mora
Un altro aspetto fondamentale affrontato nell'ordinanza è il pregiudizio irreparabile derivante dal mancato riconoscimento del diritto di formalizzare l’istanza.
Il ricorrente, presente in Italia dal 2021, aveva ricevuto una proposta di lavoro con un contratto di apprendistato della durata di 36 mesi. L’impossibilità di presentare la domanda avrebbe determinato:
- La perdita della possibilità di regolarizzazione;
- Un pregiudizio grave alle sue condizioni di vita e all’inserimento lavorativo.
Conclusioni
Con questa decisione, il Tribunale di Bologna ha ribadito l'importanza del principio di irretroattività della legge e del diritto del cittadino straniero a formalizzare la domanda di protezione complementare in conformità alla disciplina previgente.
Dispositivo
Il Tribunale ha così disposto:
- L’accertamento del diritto del ricorrente a presentare l’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione complementare ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, TUI.
- L’obbligo della Questura competente di attivare senza ritardo il procedimento amministrativo relativo alla domanda di protezione complementare.
Riflessioni
Questa ordinanza si pone come un ulteriore baluardo a tutela dei diritti procedimentali dei richiedenti protezione in un quadro normativo in continua evoluzione. La decisione rafforza il principio secondo cui la manifestazione della volontà di accedere a una tutela, purché espressa nei tempi previsti, deve essere pienamente garantita anche in presenza di mutamenti legislativi.
Avv. Fabio Loscerbo
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