La Commissione Territoriale di Bologna riconosce la protezione speciale per il rispetto del diritto alla vita privata e familiare
Il 29 ottobre 2024, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna ha emesso un importante provvedimento in materia di protezione internazionale e speciale, evidenziando l’importanza del diritto alla vita privata e familiare nel contesto delle migrazioni.
I Fatti Esaminati
La Commissione ha esaminato il caso di un richiedente di nazionalità egiziana che aveva formalizzato la propria domanda di protezione presso la Questura di Reggio Emilia. Il richiedente aveva dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese a causa di minacce legate a dinamiche familiari, temendo ritorsioni che avrebbero potuto metterne a rischio la sicurezza personale.
Durante l'udienza, il richiedente ha presentato documentazione relativa alla propria situazione lavorativa in Italia e ha sottolineato la difficoltà di ritornare nel Paese d'origine, dove avrebbe subito gravi violazioni dei propri diritti.
Le Valutazioni della Commissione
La Commissione ha analizzato attentamente le dichiarazioni del richiedente, verificandone la coerenza e la credibilità, anche attraverso la consultazione di fonti informative sul contesto socio-politico dell'Egitto.
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Status di rifugiato:
La Commissione ha ritenuto che i fatti narrati non rientrassero nei presupposti di persecuzione previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Non sono stati riscontrati elementi specifici di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica. -
Protezione sussidiaria:
Anche in merito alla protezione sussidiaria, non sono stati rilevati rischi concreti di danno grave, come la tortura o trattamenti inumani, né situazioni di violenza generalizzata tali da configurare un rischio per il richiedente in caso di rientro in Egitto. -
Protezione speciale:
La Commissione, tuttavia, ha riconosciuto che il richiedente aveva legami familiari e sociali consolidati in Italia, oltre a un percorso di integrazione lavorativa documentato. Sulla base dell’art. 19, comma 1.2, del D.Lgs. 286/1998, ha rilevato che un eventuale rimpatrio avrebbe comportato una grave violazione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 8 CEDU).
La Decisione
La Commissione ha quindi deciso:
- Di rigettare la richiesta di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria);
- Di trasmettere il fascicolo alla Questura per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.2, del D.Lgs. 286/1998.
Un Segnale Importante
Questa decisione ribadisce il ruolo fondamentale della protezione speciale nell’ordinamento italiano come strumento per tutelare la dignità e i legami familiari dei migranti che, pur non rientrando nei criteri di protezione internazionale, rischiano di subire gravi violazioni dei propri diritti in caso di rimpatrio.
Conclusione
Il provvedimento della Commissione Territoriale di Bologna evidenzia come le autorità italiane continuino a bilanciare il rispetto delle normative internazionali e nazionali con le esigenze di tutela dei diritti umani, garantendo forme di protezione che valorizzano l’integrazione sociale e lavorativa.
Avv. Fabio Loscerbo
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