martedì 1 aprile 2025

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025 Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

 

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025

Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8654/2024, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il provvedimento della Questura di Ravenna con cui era stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il provvedimento impugnato si fondava unicamente sulla mancanza, al momento della domanda, del certificato di idoneità abitativa previsto dall’art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998. In sede di giudizio, tuttavia, tale documento è stato prodotto e ha attestato la piena conformità dell’alloggio ospitante, già residenza della moglie del ricorrente, per sei persone, numero che comprendeva il nucleo familiare di riferimento.

Il Tribunale ha precisato, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2539/2005 e n. 10925/2019), che il sindacato del giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno per motivi familiari è circoscritto ai profili specificamente contestati nel provvedimento impugnato, senza possibilità di estendere il controllo ad altri presupposti non dedotti.

Con riferimento al caso concreto, il Tribunale ha quindi ritenuto irrilevante il momento in cui il certificato di idoneità abitativa è stato presentato, osservando che nel momento della decisione l’alloggio risultava conforme e la residenza del ricorrente già avviata presso il medesimo immobile.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le spese sono state compensate in ragione della natura documentale della controversia.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a tutelare il diritto all’unità familiare e a valorizzare la leale collaborazione procedimentale tra cittadino e pubblica amministrazione, anche alla luce dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. Essa conferma che la produzione tardiva di documenti determinanti – se intervenuta prima della decisione finale – non può giustificare un automatismo rigettante, ma deve essere esaminata nel merito.


Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 31 marzo 2025

L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025

 L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025


Abstract:
Con la sentenza n. RG 7627/2023, il Giudice di Pace di Verona ha accolto un ricorso avverso un decreto di espulsione, valorizzando il sopravvenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia. Il provvedimento si inserisce in un filone giurisprudenziale che riafferma l’effetto impeditivo automatico dell’espulsione nei confronti dello straniero che ottiene tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, anche se la protezione è stata riconosciuta in un momento successivo alla notifica del decreto.


1. I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del Testo Unico sull’immigrazione, fondato sull’assenza di un valido permesso di soggiorno. La misura era stata notificata il 14 dicembre 2023.

Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha documentato l’intervenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, con ordinanza emessa il 26 settembre 2024 nel procedimento n. 1417/2023.

Alla luce di tale sopravvenienza, l’udienza del 10 marzo 2025 si è conclusa con l’annullamento del provvedimento prefettizio e la compensazione integrale delle spese di lite.


2. La motivazione del Giudice
Il Giudice di Pace ha rilevato come la sopravvenuta decisione del Tribunale civile abbia conferito al ricorrente un diritto pieno e attuale al soggiorno, fondato su un permesso ex art. 19 TUI, idoneo a paralizzare l’esecuzione del decreto espulsivo.

Si sottolinea che la decisione del giudice civile è successiva all’adozione dell’atto amministrativo impugnato. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato, la valutazione dell’attualità del diritto al soggiorno può e deve tenere conto di circostanze sopravvenute, a tutela del principio di effettività e del divieto di espulsione di soggetti titolari di forme di protezione riconosciute dall’ordinamento.


3. Considerazioni sistemiche e rilievi pratici
La pronuncia conferma l’obbligo, per l’autorità amministrativa e per il giudice, di valutare la compatibilità dell’espulsione con il diritto sopravvenuto al soggiorno. In tal senso, si conferma che il riconoscimento giudiziale della protezione speciale ha natura costitutiva e prevalente, imponendo l’annullamento dell’atto espulsivo anche se legittimamente adottato in un momento anteriore.

Da un punto di vista pratico, la sentenza ribadisce l’importanza della strategia difensiva fondata sulla presentazione tempestiva di documentazione sopravvenuta, valorizzabile anche in sede di giudizio amministrativo.

Appare condivisibile, infine, la compensazione delle spese, stante l’intervenuta modifica del quadro giuridico e la buona fede dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto poi annullato.


4. Conclusioni
La sentenza RG 7627/2023 del Giudice di Pace di Verona rafforza l’orientamento secondo cui l’espulsione non può essere eseguita o mantenuta qualora intervenga un titolo giuridico sopravvenuto che legittimi la permanenza dello straniero. Si tratta di un’applicazione coerente dei principi costituzionali e internazionali di tutela dei diritti fondamentali della persona migrante.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 28 marzo 2025

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

 

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

Con ordinanza del 26 marzo 2025, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2025/3017 -1, il Tribunale Ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, ha accolto un ricorso cautelare promosso da un cittadino straniero, già beneficiario di una sospensiva dell’efficacia esecutiva del rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.

La questione, che costituisce una novità assoluta nella giurisprudenza di merito, riguardava il rilascio da parte della Questura della ricevuta (“cedolino”) attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, priva del codice fiscale. Ciò avveniva nonostante una precedente ordinanza dello stesso Tribunale avesse già ordinato il rilascio del documento.

Il ricorrente lamentava l’impossibilità di esercitare attività lavorativa a causa della mancata attribuzione del codice fiscale, elemento imprescindibile per l’accesso al mercato del lavoro e per l’esercizio di diritti fondamentali in Italia.

Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, ma facevano pervenire una nota tecnica, nella quale attribuivano la mancata apposizione del codice fiscale a problematiche operative.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse meritevole di accoglimento. La ratio della decisione risiede nella natura anticipatoria della misura cautelare già emessa, la quale – sospendendo il rigetto della domanda di permesso – consente di anticiparne gli effetti giuridici, tra cui la possibilità di svolgere attività lavorativa ai sensi dell’art. 30, comma 2 del TUI.

Dal momento che il permesso richiesto consente di lavorare, il giudice ha affermato che anche la ricevuta di richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – sebbene formalmente non sia un titolo definitivo – costituisce un documento provvisorio idoneo a giustificare l’attribuzione del codice fiscale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che tale documento deve necessariamente contenere il codice fiscale, senza il quale viene vanificata la funzione abilitante del provvedimento stesso.

La decisione, oltre ad affermare con forza il principio di effettività dei diritti dei cittadini stranieri, si segnala come la prima nel suo genere a imporre l'apposizione del codice fiscale su una ricevuta di primo rilascio per motivi familiari, contribuendo così a colmare un vuoto normativo e operativo che fino ad oggi aveva lasciato spazio a prassi difformi.

Nel dispositivo, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Bologna l’immediata apposizione del codice fiscale sul cedolino già rilasciato in esecuzione dell’ordinanza del 10 gennaio 2025, nell’ambito del procedimento n. 17811/2024.

Questa ordinanza si inserisce a pieno titolo nel quadro giurisprudenziale che mira a garantire l’effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive anche nella fase provvisoria del soggiorno, rafforzando il principio secondo cui l’azione amministrativa deve essere funzionale alla piena realizzazione dei diritti riconosciuti in sede giudiziaria.


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 26 marzo 2025

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

 

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali

Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

di Avv. Fabio Loscerbo

Nel panorama giurisprudenziale in continua evoluzione in materia di protezione speciale, la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 18 febbraio 2025 (n. R.G. 4531/2024), rappresenta un esempio emblematico di applicazione coerente dei principi costituzionali e sovranazionali a tutela della persona straniera.

Il ricorrente aveva proposto opposizione al rigetto della propria istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, rigetto fondato sulla presunta assenza di radicamento in Italia e sulla mancata sussistenza di una condizione di vulnerabilità. Il Tribunale ha ribaltato tale impostazione, riconoscendo il diritto del richiedente alla protezione speciale sia sotto il profilo del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, sia in relazione alla tutela della vita privata e familiare, con esplicito riferimento all’art. 8 CEDU e all’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione.

Particolarmente interessante è l'approfondita analisi compiuta dal Collegio in merito alla situazione sistemica della Turchia, paese d’origine del ricorrente, con un quadro aggiornato delle violazioni sistemiche e gravi dei diritti umani. Il Tribunale ha valorizzato fonti internazionali attendibili, tra cui i report di Freedom House e dell’EUAA, evidenziando come le criticità democratiche, la repressione dell’opposizione politica, la censura mediatica e la crisi dei diritti civili costituiscano elementi oggettivi di rischio per chi faccia ritorno in Turchia.

Sul piano soggettivo, il giudizio si è esteso alla valutazione dell’integrazione personale del ricorrente, che risultava occupato con contratto a tempo indeterminato, dimostrando così un effettivo inserimento sociale e lavorativo. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la condizione di tutela ex art. 19, comma 1.1, anche nella parte riferita al rispetto della vita privata.

Di rilievo la posizione assunta dal Tribunale sul diritto intertemporale. Poiché la domanda era stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (cosiddetto “Decreto Cutro”), il Collegio ha applicato la normativa previgente, ossia quella modificata dal D.L. 130/2020, riaffermando il principio secondo cui il nuovo regime normativo non può retroagire in danno del richiedente.

La decisione si segnala, pertanto, non solo per la corretta applicazione della disciplina giuridica, ma anche per l’approccio sistematico e multilivello, conforme ai principi costituzionali, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al diritto dell’Unione Europea.

Essa conferma come la protezione speciale, nella sua dimensione post-umanitaria, continui a fungere da strumento di tutela fondamentale dei diritti della persona, anche in contesti in cui il mero dato lavorativo si accompagna a una più ampia vulnerabilità sistemica e al rischio di compressione delle libertà fondamentali in caso di rimpatrio.


📌 Avv. Fabio Loscerbo

martedì 25 marzo 2025

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

 

Due ordinanze interlocutorie del Tribunale di Bologna sulla protezione complementare: chiesti chiarimenti alla Questura di Bologna

Con due distinte ordinanze entrambe datate 5 marzo 2025, il Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – ha disposto approfondimenti istruttori nei procedimenti iscritti ai numeri R.G. 1659/2025 e R.G. 1836/2025, entrambi relativi alla difficoltà, per i ricorrenti, di accedere alla procedura di protezione complementare presso la Questura di Bologna.

Nel primo caso (R.G. 1659/2025), il ricorrente aveva dedotto di essersi recato due volte in Questura, in orari mattutini, senza riuscire a formalizzare la propria domanda di protezione. Il Tribunale ha escluso che vi sia competenza a sindacare genericamente l’organizzazione amministrativa, ma ha chiarito che laddove le modalità operative della pubblica amministrazione impediscano o ritardino irragionevolmente l’esercizio di un diritto soggettivo (quale quello di presentare una domanda di protezione), allora la giurisdizione ordinaria deve intervenire. Tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto insufficienti le sole due circostanze descritte per accertare l’impossibilità oggettiva di accesso e ha perciò disposto l’acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. dalla Questura di Bologna, in ordine a giornate, orari e numero di domande effettivamente ricevute.

Nel secondo caso (R.G. 1836/2025), l’accesso alla domanda era stato impedito con una motivazione legata alla mancanza di documentazione comprovante il domicilio a Bologna. Il Tribunale, con ampia motivazione, ha ricordato come la giurisprudenza – sia nazionale che interna allo stesso foro bolognese – escluda espressamente che la mancanza di prova del domicilio possa determinare l’irricevibilità di una domanda di protezione, trattandosi di un vizio eventualmente sanabile e da valutarsi nel merito. Anche in questo caso, è stata disposta un’istruttoria presso la Questura di Bologna per verificare se tale prassi – basata sulla richiesta preventiva di documentazione domiciliare – venga effettivamente seguita come causa di esclusione dall’accesso alla procedura.

Le due ordinanze, pur formalmente interlocutorie, confermano un orientamento consolidato: il diritto di accesso alla procedura di protezione non può essere subordinato a prassi amministrative rigide o contrarie alla normativa, e qualsiasi ostacolo concreto o interpretazione estensiva in senso restrittivo deve essere scrutinata dal giudice.

È significativo che in entrambi i procedimenti il Tribunale abbia fatto ricorso all’art. 213 c.p.c. per richiedere formalmente chiarimenti alla Questura di Bologna, a conferma dell’importanza attribuita alla trasparenza delle modalità operative e al principio di effettività del diritto.


Avv. Fabio Loscerbo

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

 

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena: un punto di riferimento efficiente per la protezione e il soggiorno

A Modena, l’Ufficio Immigrazione della Questura rappresenta non soltanto una struttura amministrativa, ma anche un presidio concreto di accoglienza istituzionale. In particolare, l’Ufficio Asilo si distingue per un approccio pratico, competente e rispettoso delle norme, che merita di essere riconosciuto e valorizzato. Chi si occupa di assistenza legale e sociale in favore di cittadini stranieri lo sa: la disponibilità e la professionalità del personale addetto all’asilo si percepiscono già dal primo contatto.

Uno degli aspetti più importanti da sottolineare è che l’Ufficio Asilo di Modena riconosce in modo esplicito la possibilità di presentare domanda per il solo rilascio del permesso per protezione complementare, anche al di fuori della tradizionale domanda di status di rifugiato o protezione sussidiaria. Tale riconoscimento si traduce concretamente in una prassi ben definita, con la fissazione di un appuntamento specifico per “formalizzare la domanda di protezione complementare all’interno della procedura di protezione internazionale”. È un’apertura sostanziale e importante, che riflette il rispetto della giurisprudenza più avanzata e dei diritti garantiti dall’art. 19 del Testo Unico Immigrazione.

La procedura è organizzata in due fasi: il primo appuntamento serve per l’identificazione e il fotosegnalamento, ovvero le impronte digitali, mentre il secondo è destinato al rilascio della ricevuta di soggiorno provvisorio, che consente al richiedente di accedere ai servizi essenziali, lavorare e integrarsi in attesa della decisione.

Per quanto riguarda i rinnovi dei permessi per richiesta asilo, la Questura ha delegato la gestione degli appuntamenti all’ufficio competente del Comune di Modena. Tuttavia, quando vengono rappresentate esigenze lavorative o situazioni particolarmente delicate, l’Ufficio Immigrazione dimostra grande attenzione: provvede direttamente a fissare o ad anticipare l’appuntamento già assegnato, evitando disagi o interruzioni nei percorsi di regolarizzazione.

Questa capacità di ascolto e adattamento è tutt’altro che scontata nel panorama nazionale. In un sistema spesso segnato da lentezze e difficoltà di accesso, l’esperienza modenese mostra che è possibile coniugare legalità e umanità, offrendo risposte rapide, coerenti e giuridicamente corrette a chi si trova in situazioni di fragilità.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena è, quindi, un esempio concreto di buona amministrazione: vicino alle persone, ma rigoroso nel rispetto delle procedure. Una realtà che lavora nel silenzio quotidiano, ma che merita di essere conosciuta e apprezzata per ciò che rappresenta.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 23 marzo 2025

Due volti dell’immigrazione: chi delinque e chi si integra. Il caso Osama e la necessità di un nuovo paradigma

 

Due volti dell’immigrazione: chi delinque e chi si integra. Il caso Osama e la necessità di un nuovo paradigma

di Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36

In questi giorni, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato con fermezza il rimpatrio di due cittadini stranieri condannati per spaccio di droga, espulsi al termine della loro pena detentiva e ricondotti nel loro Paese di origine. Un’azione concreta, tesa a rafforzare il principio secondo cui chi delinque e non ha titolo per restare deve essere rimpatriato.

“Continua l’impegno per il rimpatrio di soggetti pericolosi presenti irregolarmente sul nostro territorio,” – si legge nel comunicato pubblicato dal Ministro su X.

A questa dichiarazione ho voluto rispondere pubblicamente sottolineando un punto essenziale: espellere chi rifiuta le regole è anche un atto di rispetto verso chi, al contrario, si integra onestamente. È una forma di tutela nei confronti dei tanti stranieri che rispettano le leggi, lavorano e contribuiscono al benessere collettivo.

Uno di loro era ABBASSA Osama, 22 anni, morto tragicamente in un incidente stradale a Padova mentre tornava dal lavoro. Osama aveva trovato un’occupazione stabile, versava regolarmente i contributi, viveva in alloggio comunicato, e aveva sottoscritto l’Accordo di Integrazione, un impegno solenne con lo Stato italiano ad apprendere la lingua, rispettare le leggi, assolvere agli obblighi fiscali e contribuire al progresso della comunità che lo ospita.

La magistratura farà chiarezza sulle responsabilità dell’incidente che ha portato via Osama. Si auspica che non si tratti di un caso di sfruttamento lavorativo, ma è compito della magistratura accertare anche questo aspetto, in un contesto dove, purtroppo, molti stranieri si trovano impiegati in circuiti occupazionali segnati da orari estenuanti, spostamenti rischiosi e scarse tutele.

L’incidente è stato riportato dalla stampa locale, che ha dato notizia della tragica fine di Osama mentre rientrava dal lavoro:
https://www.vicenzatoday.it/cronaca/correzzola-schianto-facchino-morto-19-marzo-2025.html

Va ricordato che pendeva presso il Tribunale di Venezia un ricorso per il riconoscimento della protezione speciale in suo favore. In quella sede avevo scritto che Osama aveva “avviato un percorso di inclusione economica in Italia, testimoniato da contratti di lavoro regolari e da una progressiva stabilizzazione nel mercato occupazionale”. Avevo sostenuto che il suo eventuale rimpatrio avrebbe comportato “un’interruzione forzata del percorso di integrazione economica, con la perdita delle opportunità di lavoro consolidate in Italia”, oltre alla “mancanza di una rete di supporto sociale nel paese d’origine”. E avevo concluso che tutto questo si sarebbe tradotto in una violazione del diritto alla vita privata, così come garantito dall’art. 8 della CEDU.

È proprio per persone come Osama che ho proposto il nuovo paradigma: integrazione o ReImmigrazione.
Un modello che riconosce e valorizza chi si impegna a costruire qui la propria vita, e che al contempo prevede un ritorno nel paese d’origine per chi, invece, rifiuta le regole e sceglie la strada della delinquenza.
Un nuovo paradigma da attuare attraverso l'applicazione generalizzata della procedura di protezione complementare, che nel caso di Osama aveva dato risultati eccellenti: la sua vita, il suo lavoro, il suo percorso erano la testimonianza vivente dell’efficacia di questo strumento quando correttamente applicato.

La morte di Osama non deve essere dimenticata.
Deve diventare un monito, una pietra angolare per affermare la necessità di un nuovo modello, di un nuovo paradigma non più fondato esclusivamente sul lavoro, ma sull'integrazione come percorso complesso, fatto di lingua, rispetto delle regole e partecipazione alla vita civile.
Solo così il fenomeno “immigrazione” potrà diventare gestibile e sostenibile.

Rimpatrio per chi delinque, a tutela di tutti gli stranieri che si integrano

Rimpatrio per chi delinque, a tutela di tutti gli stranieri che si integrano

Con un post pubblicato sui social, il Ministro dell’Interno ha annunciato il rimpatrio di due cittadini stranieri condannati per spaccio di droga. Dopo aver scontato la pena in carcere, i due sono stati espulsi dal territorio nazionale e ricondotti nel Paese d’origine.

Una decisione giusta e coerente con la linea del rispetto delle regole. In uno Stato di diritto, chi ha commesso reati gravi e non possiede i requisiti per restare non può continuare a vivere indisturbato sul territorio. Il rimpatrio in questi casi è una misura necessaria e legittima.

Ma c’è di più: agire con fermezza verso chi delinque significa anche proteggere e valorizzare tutti quegli stranieri che, invece, si impegnano ogni giorno per integrarsi, lavorare, imparare la lingua e rispettare le regole del nostro Paese. È anche grazie a queste azioni che si rafforza la fiducia tra istituzioni e cittadini, italiani e stranieri.

Bene, dunque, il lavoro del Ministero dell’Interno e delle forze dell’ordine. La sicurezza e l’integrazione non sono alternative: vanno insieme. E chi rifiuta l’integrazione, deve accettare la ReImmigrazione.

#Sicurezza #Integrazione #Immigrazione #ReImmigrazione

Avv. Fabio Loscerbo


sabato 22 marzo 2025

Le criticità nell’accesso agli appuntamenti presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan per il rilascio del visto d’ingresso: una riflessione giuridico-amministrativa

 Le criticità nell’accesso agli appuntamenti presso l’Ambasciata d’Italia in Pakistan per il rilascio del visto d’ingresso: una riflessione giuridico-amministrativa

di Avv. Fabio Loscerbo

Negli ultimi anni, l’ottenimento del visto d’ingresso per l’Italia da parte di cittadini stranieri, in particolare da Paesi terzi come il Pakistan, si è rivelato un processo sempre più complesso e disfunzionale. Una vicenda documentata da fonti legali evidenzia una serie di problematiche strutturali e procedurali che sollevano dubbi sull'effettività dei diritti riconosciuti ai richiedenti e sul rispetto dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.

1. Il quadro normativo e le responsabilità della pubblica amministrazione

Il rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato è disciplinato dal combinato disposto dell’art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) e dell’art. 31 del D.P.R. 394/1999. Una volta emesso il Nulla Osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, l’Ambasciata italiana competente è tenuta, secondo l’art. 4 dello stesso regolamento, a rilasciare il visto in modo “consequenziale e complementare”.

Il principio di buona amministrazione, sancito dall’art. 97 della Costituzione e rafforzato dall’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, impone che ogni procedimento amministrativo si concluda entro un termine ragionevole, come previsto anche dall’art. 2 della Legge 241/1990. Tuttavia, in molti casi sono emersi ritardi significativi e ingiustificati.

2. Ritardi e mancate risposte nel procedimento

In una vicenda emblematica, un cittadino straniero ha ottenuto regolare Nulla Osta in data 31 maggio 2024. Nonostante il deposito del passaporto presso l’Ambasciata già nel mese di ottobre 2024, e nonostante numerose diffide, solleciti e istanze di accesso agli atti inviate da parte della difesa legale, ad oggi il visto non risulta ancora rilasciato.

Il procedimento amministrativo si è protratto per mesi, senza un’esplicita comunicazione da parte dell’Amministrazione, in violazione degli obblighi di trasparenza e partecipazione procedimentale previsti dagli articoli 7 e 10 della Legge 241/1990. Neppure le istanze rivolte all’Ispettorato per la Funzione Pubblica e agli organi di controllo del Ministero degli Esteri hanno prodotto risultati risolutivi.

3. L’opacità della gestione tramite outsourcing

Un ulteriore elemento critico riguarda la gestione degli appuntamenti e delle pratiche tramite soggetti terzi, come la società BLS Islamabad, incaricata dalla sede diplomatica di operare come sportello di front office. Nonostante la funzione di intermediazione, permangono opacità rispetto alla regolamentazione interna, ai criteri di priorità nella gestione delle domande e alla trasparenza delle liste d’attesa.

L’accesso agli atti richiesto dalla difesa ha incluso, tra l’altro, domande relative alla convenzione con BLS, alla lista delle pratiche in attesa, al numero di appuntamenti concessi e rifiutati e agli ordini di servizio eventualmente emessi dalla sede diplomatica. Tali documenti non sono stati resi disponibili, nonostante i doveri derivanti dalla normativa sull’accesso.

4. Implicazioni giuridiche e necessità di riforma

Il ritardo nel rilascio del visto d’ingresso vanifica il Nulla Osta rilasciato, compromette il diritto del cittadino straniero a lavorare regolarmente in Italia e genera un danno economico e sociale per il datore di lavoro e per lo stesso richiedente. Non solo: configura una responsabilità amministrativa che può dar luogo a contenziosi per il risarcimento del danno da ritardo e per il mancato rispetto degli obblighi procedurali.

Inoltre, emerge con forza l’esigenza di una riforma strutturale nel sistema di rilascio dei visti, che preveda un controllo più stringente sull’operato delle sedi consolari, una digitalizzazione efficace dei procedimenti e la pubblicazione di dati statistici trasparenti sull’andamento delle pratiche.

Conclusioni

Il caso dell’Ambasciata italiana in Pakistan è paradigmatico di una criticità diffusa nella gestione consolare delle pratiche migratorie. La mancanza di trasparenza, la durata irragionevole dei procedimenti e la scarsa accountability delle amministrazioni coinvolte compromettono il diritto degli stranieri a vedere trattate le loro domande in modo equo, efficace e tempestivo. È urgente che il Ministero degli Esteri e il Governo intervengano per assicurare una gestione consolare efficiente, conforme ai principi dello Stato di diritto e della buona amministrazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori
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Prenotafacile: uno strumento utile ma da riformare – L’accesso ai diritti non può essere una corsa a ostacoli digitali

 Prenotafacile: uno strumento utile ma da riformare – L’accesso ai diritti non può essere una corsa a ostacoli digitali

Nel panorama della digitalizzazione amministrativa italiana, Prenotafacile rappresenta una delle principali porte di accesso per i cittadini stranieri che devono interagire con l’Ufficio Immigrazione delle Questure. Il portale, raggiungibile all’indirizzo https://prenotafacile.poliziadistato.it, è stato ideato per consentire agli utenti di fissare un appuntamento per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e per altre procedure connesse alla permanenza regolare sul territorio nazionale.

Sulla carta, si tratta di una semplificazione importante: un sistema online pensato per evitare code, ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso ordinato agli sportelli. Tuttavia, come spesso accade quando la tecnologia si scontra con la complessità della realtà, quello che dovrebbe essere uno strumento di efficienza si rivela, troppo spesso, una fonte di frustrazione.

La criticità più evidente è legata alla scarsità e alla gestione poco trasparente delle disponibilità. Molti utenti, pur collegandosi costantemente al portale, non riescono a visualizzare slot liberi per settimane. Il sistema sembra premiare chi ha una connessione veloce, chi può passare ore davanti allo schermo, chi conosce perfettamente il funzionamento della piattaforma. A rimanere indietro, invece, sono i più vulnerabili: chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, chi non parla bene l’italiano, chi non può contare su reti di supporto.

Tutto questo genera una dinamica di esclusione silenziosa ma profondamente ingiusta. L’accesso a un diritto — quello al soggiorno regolare, alla protezione internazionale, alla possibilità di lavorare legalmente — non può dipendere dalla velocità con cui si clicca su un link. Eppure, per molti cittadini stranieri, la difficoltà a prenotare un semplice appuntamento si traduce in mesi di attesa, rischi di decadenza, interruzione del lavoro, impossibilità di accedere ai servizi sanitari o previdenziali.

Non si tratta solo di una questione tecnica. È un problema di equità e di giustizia amministrativa. Un sistema pubblico che si affida alla digitalizzazione deve garantire pari accesso a tutti, non creare barriere aggiuntive. Quando la tecnologia diventa un filtro che seleziona chi può esercitare un diritto e chi no, si tradisce il senso stesso della trasformazione digitale nella pubblica amministrazione.

Ciò che serve è un ripensamento radicale. Prenotafacile dovrebbe evolversi da semplice calendario virtuale a una vera e propria piattaforma interattiva. Un luogo in cui l’utente possa non solo prenotare un appuntamento, ma anche seguire l’avanzamento della propria procedura, caricare documenti, ricevere notifiche trasparenti. Un luogo dove esista assistenza multilingue, dove le finestre di prenotazione vengano aperte con criteri chiari e uguali per tutti.

Un portale pubblico non può funzionare come una lotteria. Deve essere strumento di garanzia, non di selezione. E questo vale a maggior ragione in materia di immigrazione, dove la burocrazia si intreccia ogni giorno con la vita, la dignità e la speranza delle persone.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato esperto in diritto dell’immigrazione e lobbista registrato in materia di Migrazione e Asilo presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36

Un presidio di efficienza e umanità: l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna

 Un presidio di efficienza e umanità: l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna rappresenta, per molti cittadini stranieri, il primo punto di contatto con lo Stato italiano. In un tempo in cui il fenomeno migratorio è spesso oggetto di discussioni ideologiche e polarizzate, è importante valorizzare quelle realtà istituzionali che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con serietà, umanità e altissimo senso del dovere.

A Ravenna, l’Ufficio Immigrazione – situato in Viale Enrico Berlinguer n. 20 – si distingue per l’efficienza nella gestione delle procedure relative al soggiorno e alla protezione internazionale. È doveroso precisare che le procedure inerenti ai ricongiungimenti familiari e alle cittadinanze sono di competenza della Prefettura, ma resta centrale il ruolo della Questura per tutto ciò che riguarda l’ingresso e la permanenza degli stranieri, in particolare per coloro che richiedono forme di protezione.

Un elogio particolare va rivolto al personale dell’Ufficio Asilo. Gli operatori di questo settore dimostrano quotidianamente un’elevata competenza giuridica, unita a una rara capacità di ascolto e comprensione delle vicende personali di ciascun richiedente. In un ambito così delicato e complesso, dove alle norme si accompagnano storie di vulnerabilità e ricerca di tutela, l’approccio umano fa la differenza.

L’organizzazione dell’ufficio è improntata alla modernizzazione, anche grazie alla possibilità di prenotare gli appuntamenti online tramite il portale “PrenotaFacile”, evitando code e affollamenti e migliorando la qualità del servizio. Tuttavia, al di là degli strumenti digitali, ciò che davvero merita di essere sottolineato è la serietà con cui ciascun funzionario svolge il proprio compito, incarnando il volto giusto dell’amministrazione pubblica.

In tempi di disinformazione e polemiche, è fondamentale ricordare che esistono realtà istituzionali che operano ogni giorno nel rispetto della legge e della dignità delle persone. L’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna è una di queste: un esempio virtuoso di professionalità e umanità al servizio del bene comune.

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 21 marzo 2025

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

 

Il diritto del richiedente protezione a ottenere temporaneamente il passaporto trattenuto in Questura per esigenze essenziali di vita quotidiana

Nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1222/2025, del 7 marzo 2025

In un panorama giurisprudenziale sempre più sensibile ai diritti concreti dei richiedenti protezione, l’ordinanza del Tribunale di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione – emessa il 7 marzo 2025, segna un punto fermo nella riflessione sull’equilibrio tra doveri di collaborazione e esigenze di vita reale.

La controversia trae origine dalla richiesta di un richiedente protezione alla Questura di Modena per la restituzione del proprio passaporto, consegnato all’atto della domanda di protezione internazionale, come previsto dall’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 25/2008. La finalità non era quella di lasciare il territorio nazionale, bensì di poter esibire un documento valido di identità presso un istituto bancario, che – per procedere alla liquidazione di una carta prepagata – richiedeva il passaporto originale.

A ciò si aggiungeva un ulteriore elemento di necessità: il documento risultava scaduto, e il suo rinnovo presso il consolato del Paese d’origine richiedeva materialmente il ritiro del passaporto stesso.

Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, chiarendo che:

“L’obbligo di consegna del passaporto [...] non esclude che il richiedente possa disporre del documento in pendenza della domanda al fine di farsi identificare presso altri soggetti che lo richiedano”.

Non solo: l’ordinanza valorizza il principio di proporzionalità e ragionevolezza, riconoscendo che il possesso temporaneo del documento, per una finalità specifica e documentata, non vanifica lo spirito della norma, ma anzi, lo completa nella sua funzione di tutela.

Il Giudice stabilisce che, una volta utilizzato il passaporto per i fini indicati (rinnovo e presentazione alla banca), il richiedente dovrà restituirlo prontamente alla Questura, mantenendo quindi il vincolo collaborativo previsto dalla legge.


Una lettura evolutiva del diritto alla protezione

Questa ordinanza si inserisce in una visione più ampia, in cui i diritti del richiedente protezione non sono sospesi o sterilizzati dal procedimento, ma vitalizzati nel loro esercizio quotidiano. Il diritto a possedere un documento valido, a interagire con banche, enti pubblici, consolati e autorità estere è parte integrante della dignità personale, dell’integrazione sociale e della legalità sostanziale.

L’ordinanza del Tribunale di Bologna apre così uno spazio concreto alla gestione umana e ragionevole del diritto alla protezione, respingendo approcci meramente formalistici e riaffermando la centralità della persona anche nella fase transitoria del procedimento.


Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
🌐 www.avvocatofabioloscerbo.it

Il diritto di presentare istanza di protezione complementare e l’obbligo della Questura di attivare il procedimento: nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, 23 febbraio 2025, n. R.G. 1199/2025

 

Il diritto di presentare istanza di protezione complementare e l’obbligo della Questura di attivare il procedimento: nota all’ordinanza del Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, 23 febbraio 2025, n. R.G. 1199/2025

L’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – in data 23 febbraio 2025, riconosce la fondatezza della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. volta ad accertare il diritto di formalizzare una istanza di protezione complementare presso la Questura competente e a ottenere l’attivazione del procedimento amministrativo secondo le modalità previste per la protezione internazionale.

Il giudice, rilevando la totale inerzia della Pubblica Amministrazione nonostante le reiterate richieste dell’interessato, ha evidenziato la sussistenza del fumus boni iuris sulla base delle disposizioni nazionali e dell’art. 6 della Direttiva 2013/32/UE, nonché dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. È stato altresì accertato il periculum in mora derivante dalla condizione di irregolarità amministrativa in cui si trova il richiedente in assenza di avvio procedurale, con il conseguente rischio di espulsione.

L’ordinanza impone alla Questura l’obbligo di ricevere l’istanza e di procedere al rilascio della ricevuta avente valore di permesso di soggiorno provvisorio, o, in alternativa, di fissare un appuntamento entro 15 giorni per la formalizzazione della stessa, con attestazione della pendenza della procedura.


Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

venerdì 14 marzo 2025

Superare la visione economicista dell’immigrazione: un nuovo paradigma basato sull’integrazione o sulla ReImmigrazione

 Superare la visione economicista dell’immigrazione: un nuovo paradigma basato sull’integrazione o sulla ReImmigrazione

L’articolo di Tito Boeri, pubblicato sulla rivista ECO, numero 1 del 2025, affronta una delle grandi contraddizioni del nostro tempo: il crescente bisogno di manodopera immigrata nei paesi economicamente avanzati e, allo stesso tempo, le preoccupazioni dell’elettorato, spesso ostile a un’immigrazione incontrollata. Tuttavia, l’analisi di Boeri si muove all’interno di un paradigma limitante, quello dell’immigrazione vista esclusivamente come una funzione del mercato del lavoro. Questo approccio, oggi, è insufficiente.

Non si può affrontare la questione migratoria solo dal punto di vista della forza lavoro. L’immigrazione deve essere regolata secondo un principio chiaro: Integrazione o ReImmigrazione. Il lavoro è certamente una componente essenziale, ma non può essere l’unico criterio con cui si gestisce il fenomeno migratorio.

Lavoro, lingua, rispetto delle regole: il paradigma “Integrazione o ReImmigrazione”

Oggi il dibattito si muove tra due estremi: da un lato, una visione utilitaristica che accoglie i migranti solo quando servono all’economia; dall’altro, una narrazione emergenziale che li considera solo un problema. Entrambi gli approcci sono sbagliati. L’immigrazione va affrontata con un modello basato su tre pilastri fondamentali:

  1. Lavoro, che garantisce autonomia economica e contribuisce al benessere collettivo.
  2. Lingua, elemento imprescindibile per l’inclusione sociale e la partecipazione alla vita della comunità.
  3. Rispetto delle regole, perché il processo migratorio non deve generare tensioni sociali.

Senza questi tre elementi, il rischio è la frammentazione sociale e l’esclusione. Chi non si integra, deve tornare nel proprio paese d’origine: questo è il principio della ReImmigrazione.

Dal concetto di "utilità economica" a quello di "obbligo di integrazione"

L’errore di fondo dell’analisi di Boeri è credere che la partecipazione al mercato del lavoro sia sufficiente per risolvere i problemi legati all’integrazione. L’integrazione non è automatica. Se non viene strutturata, genera ghettizzazione, marginalizzazione e conflitti.

Dobbiamo superare la visione dell’"utilità economica" e adottare un modello di immigrazione in cui chi arriva ha l’obbligo di integrarsi. Ciò significa accettare le regole del paese ospitante, imparare la lingua e contribuire alla società. Chi rifiuta questi obblighi, non può pretendere di restare.

Conclusione: una nuova politica migratoria

L’approccio di Boeri è parziale. Il vero problema non è quanto immigrati accogliere, ma come integrarli. Servono politiche attive per garantire che chi arriva diventi parte della società e non venga trattato come una "unità lavorativa" intercambiabile.

Il paradigma dell’immigrazione deve basarsi su un concetto chiaro: integrazione o ReImmigrazione. Chi si integra, lavora, impara la lingua e rispetta le regole, ha diritto di restare. Chi non lo fa, deve tornare nel proprio paese. Solo così si garantisce una società equilibrata e coesa.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo, registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36.

giovedì 13 marzo 2025

Il Principio dell'Integrazione o Reimmigrazione: Analisi della Decisione della Commissione Territoriale di Vicenza

 Il Principio dell'Integrazione o Reimmigrazione: Analisi della Decisione della Commissione Territoriale di Vicenza

L'immigrazione è una delle sfide più complesse e attuali per le società moderne. Le politiche migratorie si trovano di fronte alla necessità di bilanciare l'accoglienza con l'integrazione, evitando fenomeni di marginalizzazione e disagio sociale. In questo contesto, il principio dell'integrazione o reimmigrazione si propone come una soluzione innovativa e concreta, basata su tre pilastri fondamentali: lavoro, lingua e rispetto delle regole.

1. L'Integrazione come Obiettivo Primario

L'integrazione degli stranieri non deve essere un'opzione, ma un dovere. Chiunque scelga di stabilirsi in Italia deve dimostrare un impegno tangibile nel processo di integrazione, partecipando attivamente alla vita sociale, economica e culturale del Paese. Questo processo si basa su:

  • Lavoro: Avere un'occupazione regolare e dimostrare la capacità di autosostentamento è una condizione essenziale per l'integrazione.
  • Lingua: La conoscenza della lingua italiana è imprescindibile per l'interazione con le istituzioni e per l’inserimento sociale.
  • Rispetto delle Regole: L'adesione ai principi giuridici e ai valori democratici è un elemento determinante per essere parte integrante della società.

2. La Protezione Speciale e il Caso di Vicenza

Un esempio significativo di applicazione di questi principi si trova nella decisione della Commissione Territoriale di Vicenza del 18 febbraio 2025. Il richiedente, un cittadino marocchino, ha ottenuto un permesso di soggiorno per protezione speciale sulla base del forte radicamento sociale e lavorativo in Italia. La decisione è stata motivata dalla dimostrazione di una stabile occupazione, dalla conoscenza della lingua e dal rispetto delle norme locali. Questo caso dimostra che l’integrazione non è solo un criterio astratto, ma una realtà misurabile.

3. Il Principio della Reimmigrazione

Se l'integrazione è un diritto per chi dimostra impegno e merito, deve anche esistere il principio della reimmigrazione per chi non rispetta i requisiti minimi. Questo concetto prevede il ritorno nel Paese d’origine di coloro che:

  • Non hanno intrapreso un percorso di integrazione.
  • Non possiedono un’occupazione regolare e vivono esclusivamente di sussidi.
  • Sono coinvolti in attività illecite o non rispettano le regole della convivenza civile.

La reimmigrazione deve avvenire in maniera strutturata, attraverso programmi di rimpatrio assistito e accordi con i Paesi d’origine, evitando situazioni di clandestinità e disagio sociale.

4. Conclusioni: Un Modello Sostenibile per l’Immigrazione

Il principio dell'integrazione o reimmigrazione si pone come una soluzione equilibrata alle sfide migratorie, garantendo opportunità a chi dimostra volontà e capacità di integrarsi e, al contempo, evitando l’irregolarità e l’assistenzialismo improduttivo. L’Italia ha bisogno di un modello migratorio fondato su criteri oggettivi e verificabili, che permetta una gestione efficace e sostenibile dei flussi migratori.

L’attuazione di questo modello richiede un impegno istituzionale concreto, con politiche che incentivino l’integrazione attraverso formazione, opportunità lavorative e supporto linguistico, e al contempo prevedano meccanismi chiari e attuabili per la reimmigrazione di chi non soddisfa i criteri richiesti.

Avv. Fabio Loscerbo - Lobbista registrato in materia di Migrazione e Asilo presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

 La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

Introduzione La Commissione Territoriale di Vicenza ha deliberato in data 10 marzo 2025 sul caso di un cittadino marocchino, riconoscendo la protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008. La decisione è di particolare interesse poiché analizza in profondità gli elementi di radicamento socio-lavorativo del richiedente e l’impatto di un eventuale rimpatrio sul suo diritto alla vita privata e familiare.

Quadro Fattuale e Normativo Il richiedente, nato in Marocco nel 2001, ha lasciato il paese nel settembre 2021, giungendo in Italia nel luglio 2022. Nel corso dell’audizione, ha dichiarato di aver lasciato il Marocco a causa di difficoltà economiche e dell’impossibilità di sostenere le cure mediche dei genitori. La sua richiesta di protezione internazionale è stata formalizzata presso la Questura di Rovigo nel gennaio 2023.

La Commissione ha valutato la domanda alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951, del D.Lgs. 251/2007 e del D.Lgs. 25/2008, escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto il richiedente non ha allegato elementi di persecuzione personale né un rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata.

Elementi Chiave della Decisione La protezione speciale è stata concessa sulla base di tre fattori determinanti:

  1. Radicamento socio-lavorativo

    • Il richiedente ha dimostrato di essere occupato in Italia dal marzo 2023 con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato nel novembre 2024.
    • Ha prodotto la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti e le buste paga, attestando una condizione di autonomia economica.
  2. Tutela della vita privata e familiare

    • La Commissione ha riconosciuto che il richiedente, essendo presente in Italia da oltre due anni e con un’occupazione stabile, ha sviluppato legami sociali e professionali significativi.
    • L’eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998.
  3. Situazione economica e sanitaria nel paese di origine

    • Il richiedente ha dichiarato di essere l’unico sostegno economico della sua famiglia e di non poter garantire, in caso di ritorno in Marocco, un adeguato sostegno ai genitori malati.
    • La Commissione ha considerato le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e alle opportunità lavorative nel paese di origine.

Conclusione La decisione della Commissione Territoriale di Vicenza conferma il ruolo della protezione speciale come strumento di tutela per chi ha costruito un percorso di integrazione significativo in Italia. Il provvedimento evidenzia l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come elemento determinante per l’applicazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, in linea con i principi sanciti dalla CEDU.

Avv. Fabio Loscerbo - Lobbista in materia di Migrazione e Asilo, registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

sabato 8 marzo 2025

ReImmigrazione e Protezione Speciale: un Nuovo Equilibrio per le Politiche Migratorie

 

ReImmigrazione e Protezione Speciale: un Nuovo Equilibrio per le Politiche Migratorie

Introduzione

Il dibattito sulle politiche migratorie in Italia ha raggiunto un punto di svolta. La protezione speciale, introdotta come strumento per garantire i diritti fondamentali ai migranti, si sta rivelando un meccanismo di regolamentazione dell’integrazione. Tuttavia, affinché questa misura non diventi un mero surrogato della protezione internazionale, è necessario un nuovo paradigma: la ReImmigrazione, ovvero il principio secondo cui chi non si integra deve essere accompagnato verso il ritorno nel proprio paese di origine.

Protezione Speciale: Uno Strumento di Equilibrio

L’analisi della recente decisione della Commissione Territoriale di Verona, sezione di Vicenza, mostra come la protezione speciale venga concessa in assenza di requisiti per la protezione internazionale o sussidiaria. Nel caso esaminato, un cittadino marocchino ha presentato istanza di asilo per motivazioni economiche, ottenendo tuttavia un permesso per protezione speciale in base all’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998. Il criterio determinante è stato il suo percorso di integrazione in Italia, dimostrato tramite contratti di lavoro regolari e una condizione economica autosufficiente.

Questa decisione conferma che l’integrazione è diventata un criterio di permanenza, una condizione imprescindibile per la regolarizzazione del soggiorno in Italia.

L’Integrazione come Obbligo

Il riconoscimento della protezione speciale non può basarsi su meri fattori soggettivi, come la volontà del migrante di stabilirsi in Italia, ma deve fondarsi su parametri oggettivi:

  • Lavoro regolare, come dimostrato da contratti a tempo determinato e indeterminato.
  • Conoscenza della lingua italiana, attestata da certificazioni ufficiali.
  • Rispetto delle regole, con assenza di precedenti penali e adesione ai valori della società ospitante.

Se questi elementi non vengono rispettati, l’integrazione fallisce e si applica il principio della ReImmigrazione.

ReImmigrazione: Il Percorso di Ritorno per Chi Non Si Integra

La ReImmigrazione rappresenta un nuovo paradigma per la gestione dei flussi migratori. Non si tratta di un semplice rimpatrio forzato, ma di una strategia strutturata, assistita e orientata alla reintegrazione nel paese di origine. Essa prevede:

  1. Programmi di ritorno volontario assistito, con incentivi economici per il rientro e l’avvio di attività produttive nel paese d’origine.
  2. Percorsi di reintegrazione sociale ed economica, con il supporto di organizzazioni internazionali.
  3. Monitoraggio post-rientro, per garantire che il migrante possa stabilirsi in condizioni dignitose.

L’Italia può adottare questo modello per distinguere chi si integra e chi invece non rispetta le condizioni per la permanenza.

Conclusione

Il sistema migratorio italiano deve evolvere in una direzione chiara: protezione per chi si integra, ritorno per chi non lo fa. La protezione speciale non può diventare un canale di sanatoria indiscriminata, ma deve essere il risultato di un percorso di integrazione verificabile. La ReImmigrazione è lo strumento per riequilibrare il sistema, garantendo che la permanenza in Italia sia un diritto acquisito attraverso il rispetto delle regole, il lavoro e l’inserimento sociale.


Avv. Fabio Loscerbo
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📩 PEC: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
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La Commissione Territoriale e il Ruolo della Protezione Speciale nell’Attuale Contesto Normativo

 

La Commissione Territoriale e il Ruolo della Protezione Speciale nell’Attuale Contesto Normativo

Introduzione

La protezione internazionale è un istituto fondamentale per la tutela dei diritti umani, regolata da convenzioni internazionali e dalla normativa dell’Unione Europea. Tuttavia, la prassi applicativa delle Commissioni Territoriali dimostra come l’accesso a tali forme di protezione sia spesso limitato, determinando un ricorso sempre più frequente alla protezione speciale, introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 130/2020 e disciplinata dall’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il Caso Esaminato dalla Commissione Territoriale di Verona – Sezione Vicenza

Nel caso analizzato, il richiedente, un cittadino marocchino, ha presentato istanza di protezione internazionale adducendo motivazioni legate alla precarietà economica e all’impossibilità di sostenere la propria famiglia nel Paese d’origine. Il procedimento si è svolto secondo la procedura ordinaria, nonostante il Marocco rientri tra i Paesi di origine sicuri. La Commissione, pur riconoscendo la credibilità delle dichiarazioni, ha respinto la richiesta di protezione internazionale, escludendo sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria.

La Protezione Speciale: Un Riconoscimento Imprescindibile

Nonostante il rigetto della protezione internazionale, la Commissione ha ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008. Tale riconoscimento si basa su due fattori chiave:

  1. Il radicamento socio-lavorativo del richiedente – In Italia dal 2021, il richiedente ha maturato un percorso di integrazione dimostrato da contratti di lavoro regolari e attestati di formazione professionale.
  2. La tutela della vita privata e familiare – L’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione dell’art. 8 della CEDU, che protegge il diritto alla vita privata e familiare, così come riconosciuto dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998.

La Sentenza Elgafaji e i Limiti della Protezione Sussidiaria

Il provvedimento della Commissione evidenzia come la protezione sussidiaria venga negata in assenza di un conflitto armato generalizzato. Tuttavia, la giurisprudenza europea (sentenza Elgafaji, C-465/07) ha chiarito che anche situazioni di violenza diffusa e instabilità possono giustificare la concessione di tale forma di protezione, sebbene la valutazione rimanga discrezionale.

L’Integrazione come Nuovo Paradigma della Protezione

L’elemento centrale del riconoscimento della protezione speciale è l’integrazione del richiedente nel tessuto economico e sociale italiano. Questa decisione conferma l’evoluzione del concetto di protezione, che non si limita più alla mera condizione di pericolo nel Paese d’origine, ma considera il livello di radicamento e il rispetto delle regole come elementi essenziali per la permanenza in Italia.

Conclusioni

Il caso analizzato rappresenta un chiaro esempio di come la protezione speciale sia diventata uno strumento indispensabile per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Tuttavia, la sua applicazione dovrebbe essere affiancata da una riforma più ampia che riconosca l’integrazione come criterio centrale per la regolarizzazione del soggiorno degli stranieri in Italia. La protezione internazionale non può essere l’unico criterio di permanenza: l’obbligo di integrazione deve diventare il nuovo paradigma dell’immigrazione, garantendo una permanenza legata non solo al rischio nel Paese d’origine, ma alla capacità del migrante di inserirsi nella società italiana.

giovedì 6 marzo 2025

Evento Formativo: "La Rotta dei Diritti Fondamentali" – Bologna, 6 marzo 2025

Il 6 marzo 2025 ho partecipato all’evento formativo "La Rotta dei Diritti Fondamentali", organizzato da Magistratura Democratica presso la Sala Atelier di Bologna. Un'occasione di confronto e approfondimento sulle tutele dei migranti nel quadro del diritto europeo e del diritto interno.

L'incontro è stato aperto da Letizio Magliaro, Segretario di Magistratura Democratica Emilia Romagna, seguito dagli interventi di esperti del settore:

  • Chiara Favilli, Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Firenze;
  • Marco Gattuso, Magistrato presso il Tribunale civile di Bologna;
  • Valeria Bolici, Magistrata presso il Tribunale penale di Bologna;
  • Francesca Cancellaro, Avvocata del Foro di Bologna.

A concludere l’incontro, Silvia Albano, Presidente di Magistratura Democratica, che ha sottolineato l'importanza di un'interpretazione delle norme conforme ai principi fondamentali di tutela dei diritti umani.

L'evento ha offerto spunti di riflessione su temi cruciali come la protezione internazionale, la protezione complementare e le sfide dell’integrazione nel contesto giuridico attuale. La giornata si è poi conclusa con lo spettacolo "Sotto lo stesso cielo" della Compagnia del Kintsugi e del Marconi School Musical.

Un ringraziamento agli organizzatori per l'opportunità di partecipare a questo momento di approfondimento e aggiornamento professionale, riconosciuto con 3 crediti formativi dal COA di Bologna.


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mercoledì 5 marzo 2025

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

 

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

La recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 638/2024, evidenzia ancora una volta come la normativa italiana sull’immigrazione continui a essere fondata su automatismi che impediscono una valutazione individuale delle situazioni e ostacolano il processo di integrazione. Il caso in questione riguarda il diniego di un permesso di soggiorno per emersione del lavoro irregolare a un cittadino marocchino, esclusivamente a causa di una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) inserita dalla Francia a seguito di un’espulsione avvenuta nel 2021.

La decisione del TAR conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza di una segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio costituisce un motivo ostativo assoluto al rilascio del permesso di soggiorno, impedendo alla pubblica amministrazione di valutare nel merito la posizione del richiedente. Questo approccio esclude qualsiasi analisi sull’integrazione effettiva del lavoratore straniero in Italia, ignorando il contributo economico e sociale che potrebbe apportare al Paese.

La mia visione sull’immigrazione, che ho espresso nel libro "Integrazione o ReImmigrazione", si basa su un paradigma chiaro: l’integrazione deve essere fondata su tre pilastri lavoro, lingua e rispetto delle regole. Chi dimostra di rispettare questi requisiti deve poter restare, indipendentemente da ostacoli burocratici o da decisioni amministrative prive di un’analisi individuale. La segnalazione Schengen, in questo caso, viene applicata in modo indiscriminato, senza verificare se il soggetto abbia sviluppato un percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

Il diritto dell’Unione Europea prevede che le segnalazioni Schengen non siano automaticamente vincolanti per gli Stati membri, ma possano essere valutate alla luce della situazione concreta del richiedente e degli obiettivi della domanda di soggiorno. Tuttavia, l’ordinamento italiano continua ad adottare un approccio burocratico e restrittivo, che ostacola qualsiasi possibilità di regolarizzazione anche per chi lavora onestamente e rispetta le leggi.

L’integrazione non può essere un concetto teorico, ma deve essere un processo misurabile, basato su criteri chiari e applicabili. L’applicazione automatica della segnalazione Schengen nega di fatto il diritto all’integrazione, creando un circolo vizioso in cui chi è già presente sul territorio viene respinto senza alternative, contribuendo a incrementare l’irregolarità. Un modello più equo dovrebbe prevedere la possibilità di una verifica individuale, che valuti il contributo sociale ed economico del richiedente e l’assenza di reali motivi di pericolosità per la sicurezza pubblica.

Questa sentenza dimostra l’urgente necessità di riformare il sistema di accesso alla regolarizzazione, adottando criteri che bilancino sicurezza e integrazione. L’Italia non può continuare a gestire l’immigrazione con norme rigide e punitive, ma deve adottare un modello razionale e sostenibile, che premi chi si integra e garantisca regole certe per chi non rispetta le condizioni di permanenza. La ReImmigrazione non deve essere un’esclusione pregiudiziale, ma un principio regolatore per chi non si integra, senza penalizzare chi contribuisce attivamente alla società.

Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@gmail.com
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venerdì 28 febbraio 2025

L'Integrazione come Paradigma: La Visione di un Nuovo Modello di Immigrazione

 L'Integrazione come Paradigma: La Visione di un Nuovo Modello di Immigrazione

Avv. Fabio Loscerbo

Negli ultimi anni, il dibattito sull'immigrazione in Italia si è spesso polarizzato tra posizioni estremiste, che oscillano tra un'accoglienza indiscriminata e una chiusura totale. Tuttavia, la realtà richiede un approccio più strutturato e realistico, che tenga conto sia delle esigenze dello Stato che dei diritti e doveri dei migranti. La mia visione in materia di immigrazione si basa su un principio chiaro: l'integrazione deve diventare il nuovo paradigma per affrontare il fenomeno migratorio.

L’Integrazione Non è un'Opzione, ma un Dovere

L'integrazione non può essere considerata una scelta personale del migrante, ma un vero e proprio obbligo per chi decide di vivere in Italia. Il diritto di rimanere nel nostro Paese non può essere fondato esclusivamente sulla presenza di un contratto di lavoro, ma deve essere il risultato di un percorso di inclusione sociale basato su tre pilastri fondamentali:

  1. Lavoro: Il migrante deve dimostrare la volontà e la capacità di contribuire economicamente alla società, attraverso un impiego regolare o un percorso formativo finalizzato all'inserimento lavorativo.
  2. Conoscenza della Lingua: La padronanza dell'italiano è essenziale per una reale partecipazione alla vita sociale e lavorativa. Un immigrato che non conosce la lingua del Paese in cui vive rimane inevitabilmente ai margini della società.
  3. Rispetto delle Regole: La permanenza in Italia deve essere subordinata al rispetto delle leggi, del sistema giuridico e dei valori costituzionali. Chi non si conforma alle norme di convivenza civile non può pretendere di restare sul territorio nazionale.

ReImmigrazione: Chi Non si Integra Deve Tornare nel Paese di Origine

Se l'integrazione è il criterio fondamentale per l'immigrazione, ne consegue che chi non si integra deve tornare nel proprio Paese di origine. Questo principio, che possiamo definire ReImmigrazione, si basa sull'idea che l'Italia non può permettersi di mantenere situazioni di precarietà cronica o sacche di marginalità sociale che alimentano tensioni e illegalità.

Non si tratta di una politica di espulsione indiscriminata, ma di un meccanismo che incentiva i migranti a impegnarsi attivamente nel loro processo di inclusione. Se, dopo un periodo ragionevole, un individuo non ha dimostrato un serio impegno nel percorso di integrazione, il rimpatrio diventa una scelta logica e necessaria.

L’Errore della Politica Attuale: Il Legame Esclusivo tra Lavoro e Soggiorno

Uno degli errori più grandi delle attuali politiche migratorie è quello di vincolare il diritto a rimanere in Italia esclusivamente alla presenza di un impiego. Questo approccio, oltre a essere insufficiente, rischia di creare gravi distorsioni nel mercato del lavoro, incentivando sfruttamento e precarietà.

Un modello più equo e funzionale dovrebbe considerare il grado complessivo di integrazione del migrante, valutando non solo la sua posizione lavorativa, ma anche il suo coinvolgimento nella comunità, l’apprendimento della lingua e il rispetto delle regole.

Verso un Sistema Basato su Diritti e Doveri Reciproci

L'integrazione deve essere un processo bilaterale: lo Stato deve garantire strumenti efficaci per favorire l’inclusione (corsi di lingua, formazione professionale, accesso alla legalità), ma il migrante deve dimostrare di voler realmente far parte della società italiana.

Questa visione permette di superare la contrapposizione tra accoglienza passiva e respingimento indiscriminato, ponendo al centro un modello sostenibile e giuridicamente solido, che tutela sia i cittadini italiani che i migranti stessi.

Solo adottando una politica migratoria basata su integrazione, responsabilità e reciprocità, potremo costruire una società più equa, sicura e rispettosa dei diritti di tutti.

L'Integrazione come Fondamento del Diritto: La Sentenza del Tribunale di Bologna R.G. 3260/2024

 L'Integrazione come Fondamento del Diritto: La Sentenza del Tribunale di Bologna R.G. 3260/2024

Avv. Fabio Loscerbo

La recente sentenza del Tribunale di Bologna (R.G. 3260/2024) segna un passo significativo nella giurisprudenza in materia di protezione speciale. Il provvedimento riconosce il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a un cittadino straniero, valorizzando il percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia come elemento determinante.

L'Integrazione come Pilastro della Protezione Speciale

Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale: l'integrazione deve essere il nuovo paradigma per l'immigrazione. Il diritto di rimanere in Italia non può essere legato esclusivamente alla presenza di un contratto di lavoro, ma deve basarsi su tre pilastri essenziali: lavoro, conoscenza della lingua e rispetto delle regole. Questo approccio supera la logica emergenziale e introduce una visione strutturata del fenomeno migratorio, in cui la permanenza sul territorio nazionale è strettamente connessa alla capacità del cittadino straniero di inserirsi attivamente nel tessuto sociale.

Il Caso e la Decisione del Tribunale

Il ricorrente, presente in Italia dal 2020, si è visto negare il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale da parte della Questura di Ravenna, la quale aveva motivato il diniego evidenziando l'assenza di una documentazione sufficiente a dimostrare un percorso di integrazione adeguato. Tuttavia, il Tribunale, dopo aver analizzato il caso, ha ritenuto che il richiedente avesse sviluppato un significativo radicamento in Italia, comprovato da:

  • Attività lavorativa regolare e una progressiva autonomia economica, con stipendi documentati e contributi previdenziali versati.
  • Buona conoscenza della lingua italiana, confermata dall’ottenimento della certificazione B1 e dalla partecipazione a corsi scolastici.
  • Una rete di relazioni sociali e affettive consolidate nel territorio italiano, in cui il ricorrente ha sviluppato una vita privata riconosciuta dalle norme della CEDU.

Il Principio di ReImmigrazione e la Necessità di Regole Chiare

Il Tribunale ha quindi applicato i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riconoscendo che il respingimento del richiedente avrebbe comportato una violazione del diritto alla vita privata e familiare, come tutelato dall'art. 8 CEDU e dall'art. 19 TUI. Questo conferma l'importanza di una valutazione complessiva dell'integrazione, che non può limitarsi a parametri formali, ma deve considerare il percorso di inserimento reale del migrante.

D’altro canto, l’integrazione non può essere vista come un’opzione, ma come un preciso obbligo per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Chi non rispetta le regole e non intraprende un percorso di integrazione deve essere soggetto al principio della ReImmigrazione, ovvero il ritorno nel paese di origine per chi non dimostra di voler aderire ai valori della società italiana.

Verso una Nuova Politica Migratoria

La sentenza del Tribunale di Bologna rappresenta un modello per la gestione dell’immigrazione, che deve fondarsi su criteri oggettivi di integrazione e non su valutazioni discrezionali prive di fondamento. Il riconoscimento della protezione speciale non deve essere un automatismo, ma nemmeno può essere negato a chi dimostra di aver avviato un reale percorso di inclusione.

L'integrazione deve essere il criterio guida delle politiche migratorie: chi lavora, impara la lingua e rispetta le regole deve avere il diritto di restare. Al contrario, chi non si integra deve essere rimpatriato, evitando il mantenimento di situazioni di precarietà che danneggiano sia i migranti sia la società ospitante.

Questa sentenza conferma che l'Italia ha gli strumenti giuridici per premiare chi si integra e per garantire che la protezione sia concessa solo a chi realmente contribuisce alla comunità. Un passo avanti verso una gestione dell’immigrazione più equa, basata su diritti e doveri chiari e reciproci.

Sentenza del Tribunale di Bologna N. R.G. 32343193 del 15/02/2025: L'Integrazione come Nuovo Paradigma per l'Approccio all'Immigrazione

 Sentenza del Tribunale di Bologna N. R.G. 32343193 del 15/02/2025: L'Integrazione come Nuovo Paradigma per l'Approccio all'Immigrazione

Avv. Fabio Loscerbo

L'immigrazione non è solo una questione di gestione dei flussi e di regolamentazione amministrativa, ma un fenomeno complesso che richiede una prospettiva più ampia e strutturata. La recente sentenza del Tribunale di Bologna offre uno spunto di riflessione cruciale su come il concetto di integrazione stia assumendo un ruolo sempre più centrale nel dibattito giuridico e politico.

Dalla Protezione alla Stabilità Sociale: Il Caso Giuridico

Il Tribunale di Bologna, con la sua decisione, ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a una cittadina straniera, evidenziando come il suo inserimento sociale e lavorativo in Italia rappresentasse un elemento determinante ai fini della concessione del permesso di soggiorno. La pronuncia conferma l'orientamento della giurisprudenza italiana ed europea secondo cui il grado di integrazione del richiedente non può essere trascurato nella valutazione della sua posizione giuridica.

La richiedente, presente in Italia da oltre due anni, aveva intrapreso un percorso di crescita e stabilizzazione nel tessuto sociale italiano, lavorando in regola, costruendo relazioni significative e dimostrando un'effettiva autonomia abitativa. Il Tribunale ha sottolineato come l'integrazione economica e sociale sia un fattore determinante per il riconoscimento della protezione speciale, in linea con l'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 e con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha affermato la necessità di valutare la vita privata e familiare del richiedente nel contesto dell'art. 8 CEDU.

Un Nuovo Modello di Valutazione: L’Integrazione come Criterio Prioritario

La sentenza segna un punto di svolta nell'approccio all'immigrazione, mettendo in evidenza che l'integrazione non è solo un'opzione, ma un diritto che deve essere tutelato. L'idea di protezione non può limitarsi esclusivamente alla presenza di pericoli oggettivi nel Paese d'origine, ma deve estendersi anche al rischio concreto di uno "sradicamento forzato" dal contesto in cui il richiedente ha costruito la propria esistenza.

L'ordinamento italiano, alla luce della riforma del 2020 e della più recente legislazione del 2023, ha progressivamente consolidato il principio secondo cui l'integrazione sociale ed economica rappresenta un elemento chiave nella concessione della protezione speciale. Il Tribunale ha espressamente riconosciuto che la perdita del lavoro, della rete sociale e della stabilità acquisita costituirebbe una grave lesione dei diritti fondamentali del richiedente, violando l'art. 8 della CEDU e gli obblighi costituzionali italiani.

Dalla Sentenza alla Politica: Un Modello da Seguire

L’integrazione deve essere concepita non solo come un parametro valutativo nei procedimenti giudiziari, ma come un obiettivo politico e amministrativo. Questo significa:

  • Migliorare l’accesso alla formazione e all’occupazione per i migranti per favorire una reale inclusione nel mercato del lavoro;
  • Promuovere politiche abitative e di sostegno sociale che consentano ai migranti di vivere in autonomia e sicurezza;
  • Adottare un approccio pragmatico alla protezione internazionale e speciale, evitando che la burocrazia si trasformi in un ostacolo insormontabile alla stabilizzazione delle persone già integrate.

Questa sentenza, dunque, non è solo una decisione favorevole a un singolo individuo, ma rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione di una visione più moderna e inclusiva del fenomeno migratorio, in cui il riconoscimento della protezione non sia più un’eccezione concessa con riluttanza, ma un elemento strutturale della società.

Conclusione

L’integrazione non è un lusso, ma una necessità giuridica e sociale. La sentenza del Tribunale di Bologna dimostra che la stabilizzazione dei migranti attraverso il riconoscimento del loro radicamento sociale è un principio che deve guidare le scelte normative e amministrative. Il diritto alla protezione non può essere interpretato in modo restrittivo, ma deve essere letto in funzione della dignità della persona, della sua capacità di costruire una nuova vita e del contributo che essa può offrire alla comunità di accoglienza.

L’integrazione deve diventare il nuovo paradigma dell’immigrazione, per una società più equa, sicura e rispettosa dei diritti di tutti.