domenica 5 ottobre 2025

TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar

TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar https://ift.tt/a5CyriW 🎙️ Titulli i podcastit:
TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar 🎧 Teksti i podcastit:
Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Imigracionit me avokatin Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të fundit të Gjykatës Administrative Rajonale të Kalabrisë, seksioni i Reggio Calabrias, me numër 618, datë 23 shtator 2025.
Gjykata shpalli të papranueshme padinë e paraqitur kundër refuzimit të rinovimit të një leje qëndrimi, duke deklaruar se çështja nuk i përket juridiksionit administrativ, por kompetencës së gjykatës së zakonshme. Rasti kishte të bënte me një shtetas të huaj që kishte kërkuar rinovimin e lejes së qëndrimit. Administrata e kishte refuzuar kërkesën sepse personi kishte munguar në territorin italian për më shumë se gjashtë muaj, në kundërshtim me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 394 të vitit 1999.
Megjithatë, kërkuesi kishte paraqitur dokumentacion mjekësor që provonte një periudhë të gjatë shtrimi në spital dhe terapi rehabilituese për shkak të problemeve serioze shëndetësore. TAR-i sqaroi se kërkesa duhej interpretuar si një kërkesë për rinovim të lejes për arsye familjare, e jo për arsye pune, dhe për këtë arsye i përket sferës së të drejtave subjektive, që mbrohen nga gjykata e zakonshme. Me këtë vendim, Gjykata konfirmon një parim tashmë të konsoliduar: mosmarrëveshjet që lidhen me lejet e qëndrimit për arsye familjare dhe me të drejtën e bashkimit familjar nuk janë kompetencë e gjykatës administrative, por e gjykatës së zakonshme. Një vendim i rëndësishëm, që rikujton edhe një herë nevojën për të dalluar midis të drejtave themelore të njeriut dhe kompetencave të administratës publike. 🎤 Avv. Fabio Loscerbo

المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية

المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية https://ift.tt/tyz5CT7 🎙️ عنوان البودكاست:
المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية 🎧 نص البودكاست:
مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريجّو كالابريا – بالقرار رقم 618 بتاريخ 23 سبتمبر 2025.
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن صلاحية القضاء العادي. القضية تتعلق بأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته، لكن السلطات رفضت الطلب بحجة غيابه عن الأراضي الإيطالية لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يخالف ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 394 لعام 1999.
غير أن صاحب الطلب قدم وثائق طبية تثبت خضوعه للعلاج وإعادة التأهيل لفترة طويلة بسبب مشكلات صحية خطيرة. المحكمة أوضحت أن الطلب يجب أن يُفسَّر على أنه طلب لتجديد الإقامة لأسباب عائلية وليس لأسباب عمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق شخصي يخضع لاختصاص القضاء العادي. بهذا القرار، تؤكد المحكمة مبدأً قضائياً راسخاً وهو أن النزاعات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية أو بحق لمّ شمل الأسرة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص القضاء العادي. إنه حكم مهم، يذكّرنا مجدداً بضرورة التفرقة بين الحقوق الأساسية للإنسان وبين صلاحيات الإدارة العامة. 🎤 المحامي فابيو لوسيربو

Published: Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi…

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Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

 Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 618 del 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto con cui la Questura di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.

La vicenda trae origine dal diniego opposto al rinnovo di un permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi lavorativi. Il provvedimento negativo era stato motivato dall’assenza prolungata del titolare dal territorio nazionale per oltre sei mesi, in violazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del D.P.R. 394/1999. Il ricorrente aveva giustificato tale assenza con un grave stato di salute, documentato da certificazioni mediche relative a un ricovero ospedaliero e a successive terapie riabilitative.

Il TAR, dopo aver esaminato le argomentazioni difensive, ha chiarito che l’istanza del ricorrente doveva essere qualificata come richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto riconducibile a ragioni attinenti alla vita familiare e non a esigenze lavorative. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, competente per le controversie in materia di diritto all’unità familiare.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità per il ricorrente di riassumere la causa dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui i provvedimenti concernenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari — così come quelli relativi al diritto all’unità familiare — non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi.


Avv. Fabio Loscerbo

المحكمة الإدارية في توسكانا وحق الحصول على نوع مختلف من تصريح الإقامة


 

ChatGPT ha detto:

🎙️ العنوان:
المحكمة الإدارية في توسكانا وحق الحصول على نوع مختلف من تصريح الإقامة

🎧 نص البودكاست:

مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو.

حديثنا اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، رقم 1581 لعام 2025.
المحكمة ألغت قراراً لشرطة فلورنسا التي كانت قد رفضت تجديد تصريح إقامة لأسباب دراسية.

صاحب الطلب كان قد أنهى دراسة الماجستير في إيطاليا، ورغم أنه قدّم طلباً لتجديد الإقامة الدراسية، فإن هدفه الحقيقي كان الحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل.
القضاة أكدوا أن الشرطة لم يكن بإمكانها الاكتفاء بالرفض، بل كان عليها أن تقيّم ما إذا كانت الشروط متوفرة لمنح نوع مختلف من التصريح، وفقاً للمادة 5، الفقرة 9 من قانون الهجرة الإيطالي.

هذا القرار مهم لأنه يعزز مبدأ الإدارة السليمة:
السلطات يجب أن تنظر إلى مضمون الطلب وليس فقط إلى شكله البيروقراطي.

رسالة واضحة إلى جميع مكاتب الهجرة في إيطاليا: كل طلب إقامة يجب أن يُدرس بعناية وإنصاف، خصوصاً عندما يثبت الأجنبي أنه يسير في طريق الاندماج من خلال الدراسة أو العمل.

إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
معكم المحامي فابيو لوسيربو.

TAR Toscana dhe e drejta për një leje qëndrimi të ndryshme


 🎙️ Titulli:

TAR Toscana dhe e drejta për një leje qëndrimi të ndryshme

🎧 Teksti i podcastit:

Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Emigracionit, me Avokatin Fabio Loscerbo.

Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës Administrative Rajonale të Toskanës — vendimi nr. 1581 i vitit 2025.
Gjykata anuloi një vendim të Policisë së Firences, e cila kishte refuzuar të rinovonte një leje qëndrimi për arsye studimi.

Aplikuesi kishte përfunduar një master në Itali dhe, megjithëse kishte kërkuar zyrtarisht rinovimin e lejes për studime, qëllimi i tij i vërtetë ishte të merrte një leje qëndrimi për kërkim pune.
Sipas gjyqtarëve, policia nuk mund të kufizohej vetëm me refuzim; ajo duhej të vlerësonte nëse ekzistonin kushtet për dhënien e një leje tjetër qëndrimi, sipas nenit 5, paragrafi 9 të Ligjit për Emigracionin.

Ky vendim është i rëndësishëm sepse riafirmon një parim themelor të administratës së mirë:
autoritetet duhet të shohin përmbajtjen reale të kërkesës dhe jo vetëm formën e saj burokratike.

Një mesazh i qartë për të gjitha zyrat e emigracionit në Itali: çdo kërkesë duhet të shqyrtohet me kujdes dhe drejtësi, veçanërisht kur i huaji ka treguar përpjekje të vërteta për integrim nëpërmjet studimeve ose punës.

Shihemi në episodin e ardhshëm.
Unë jam Avokati Fabio Loscerbo.

El TAR de Toscana y el derecho a un permiso de residencia diferente


 🎙️ Título:

El TAR de Toscana y el derecho a un permiso de residencia diferente

🎧 Texto del pódcast:

Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy hablamos de una sentencia importante del Tribunal Administrativo Regional de Toscana, la número 1581 de 2025.
El tribunal anuló una decisión de la Jefatura de Policía de Florencia que había rechazado renovar un permiso de residencia por motivos de estudio.

El solicitante había completado un máster en Italia y, aunque presentó formalmente una solicitud de renovación por estudios, su verdadera intención era obtener un permiso de residencia para la búsqueda de empleo.
Según los jueces, la policía no podía limitarse a rechazar la solicitud: debía evaluar si existían las condiciones para conceder otro tipo de permiso, conforme al artículo 5, párrafo 9, del Texto Único sobre Inmigración.

Esta decisión es relevante porque reafirma un principio fundamental de la buena administración:
las autoridades deben considerar el contenido real de las solicitudes, no solo su forma burocrática.

Un mensaje claro para todas las oficinas de inmigración en Italia: cada solicitud debe ser examinada con atención y equidad, especialmente cuando el extranjero demuestra un verdadero proceso de integración a través del estudio o del trabajo.

Nos vemos en el próximo episodio.
Soy el abogado Fabio Loscerbo.

Il TAR Toscana e il diritto a un diverso permesso di soggiorno


 🎙️ Titolo:

Il TAR Toscana e il diritto a un diverso permesso di soggiorno

🎧 Testo podcast:

Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione, a cura dell’Avvocato Fabio Loscerbo.

Oggi parliamo di una sentenza importante del TAR Toscana, la numero 1581 del 2025.
Il Tribunale ha annullato un diniego della Questura di Firenze che aveva rifiutato di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il ricorrente aveva concluso un master in Italia e, pur avendo chiesto formalmente un rinnovo per studio, il suo vero obiettivo era ottenere un permesso per ricerca di lavoro.
Secondo i giudici, la Questura non poteva limitarsi a dire di no, ma doveva valutare se esistessero i requisiti per rilasciare un diverso tipo di permesso, come previsto dall’articolo 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione è rilevante perché riafferma un principio di buona amministrazione:
le istituzioni devono guardare alla sostanza delle domande e non solo alla forma burocratica.

Un segnale chiaro per tutte le Questure: ogni richiesta di soggiorno va esaminata con attenzione e spirito di equità, specialmente quando lo straniero ha dimostrato un percorso di integrazione attraverso studio o lavoro.

Alla prossima puntata!
Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.

The TAR Tuscany and the Right to a Different Residence Permit


 🎙️ Title:

The TAR Tuscany and the Right to a Different Residence Permit

🎧 Podcast Script:

Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.

Today, we’re talking about an important ruling issued by the Regional Administrative Court of Tuscany — decision no. 1581 of 2025.
The Court annulled a decision by the Florence Police Headquarters that had refused to renew a residence permit for study reasons.

The applicant had completed a master’s degree in Italy and, although he formally requested a renewal for study purposes, his real intention was to obtain a residence permit for job-seeking.
According to the judges, the Police could not simply reject the request — it had to assess whether the conditions existed to issue a different type of permit, as provided by Article 5, paragraph 9, of the Italian Immigration Act.

This ruling is significant because it reaffirms a key principle of good administration:
authorities must look at the substance of each request, not just its bureaucratic form.

A clear message to all Immigration Offices in Italy: every application must be examined carefully and fairly, especially when the foreign national has shown real efforts toward integration through study or work.

See you in the next episode.
I’m lawyer Fabio Loscerbo.

sabato 4 ottobre 2025

Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


 Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione


Con la sentenza n. 1581 del 3 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto contro un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Firenze, affermando un principio di grande rilievo pratico: l’Amministrazione deve valutare, in caso di domanda non accoglibile per la specifica tipologia richiesta, la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno quando sussistano i relativi presupposti.

Il caso

Il ricorrente, studente straniero in possesso di un permesso per motivi di studio, aveva conseguito un master in Italia e successivamente presentato domanda di rinnovo del permesso. La Questura di Firenze aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non fossero stati prodotti i documenti necessari per dimostrare l’iscrizione a un nuovo corso accademico, presupposto per il rinnovo del titolo di studio.

Il ricorrente aveva tuttavia chiarito che la sua reale intenzione era ottenere un permesso per ricerca occupazione ai sensi dell’art. 39-bis.1 del D.Lgs. 286/1998, previsto per chi completa un percorso di studi o formazione superiore in Italia. Secondo la difesa, l’Amministrazione avrebbe dovuto comprendere la volontà sostanziale del richiedente e applicare il principio di conversione del titolo di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione del TAR

Il TAR Toscana ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata traduzione del provvedimento, ma ha accolto quelle relative al difetto di istruttoria e di motivazione.

I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione, l’Amministrazione, quando riceve un’istanza di rinnovo o rilascio, è tenuta a valutare anche la possibilità di concedere un diverso permesso di soggiorno, qualora ne sussistano i requisiti. Nel caso concreto, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di rilasciare un permesso per ricerca lavoro o altro titolo idoneo, tenendo conto del percorso formativo completato in Italia.

Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di diniego, disponendo che la Questura riesamini l’istanza, pronunciandosi sulla spettanza o meno del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis.1 o di altra tipologia compatibile.

Il principio affermato

La sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale costante: l’Amministrazione non può limitarsi a respingere la domanda se il titolo richiesto non è più valido, ma deve verificare se lo straniero possieda i requisiti per ottenere un diverso permesso.
In tal senso, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 5, comma 9, impone una valutazione d’ufficio più ampia, funzionale a evitare decisioni formalistiche che ignorino la reale posizione giuridica dello straniero.

Conclusioni

La pronuncia del TAR Toscana si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza il principio di buona amministrazione e l’effettività del diritto al soggiorno.
Il provvedimento non solo annulla un diniego fondato su un approccio meramente burocratico, ma riafferma la necessità di una valutazione sostanziale e flessibile delle istanze degli stranieri che, dopo un percorso di studio o formazione in Italia, intendono rimanere legalmente per inserirsi nel mercato del lavoro.


Avv. Fabio Loscerbo

La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo


 La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo


Nella seduta del 12 agosto 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza – ha emesso un decreto di particolare rilievo giuridico e pratico. Pur rigettando la domanda di protezione internazionale, la Commissione ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La decisione si fonda su una ricostruzione accurata della vicenda personale del richiedente, giunto in Italia nel 2021 dopo un percorso migratorio legato a condizioni di povertà e precarietà economica in Marocco. Pur riconoscendo la credibilità dei fatti narrati, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e per la protezione sussidiaria, rilevando che i motivi dell’espatrio si collocano nella sfera privata e non rientrano nei casi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, il decreto assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione ha infatti riconosciuto che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato il suo stabile inserimento lavorativo in Italia.

Dalla documentazione esaminata risulta che il richiedente lavora in modo continuativo dal 2022, con contratti regolari e redditi crescenti: 2.000 euro nel 2022, 20.000 nel 2023 e 30.000 nel 2024. Questo elemento, unito al radicamento sociale e all’autonomia economica raggiunta, ha determinato la valutazione positiva in chiave di protezione speciale.

La Commissione ha inoltre richiamato le più recenti fonti internazionali (Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per confermare che la regione di provenienza, Beni Mellal/Khenifra, non versa in condizioni di conflitto armato o violenza generalizzata tali da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riconosce la protezione speciale come strumento di garanzia del diritto alla vita privata e familiare per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Parole chiave SEO: protezione speciale, Commissione Territoriale Vicenza, art. 19 TUI, art. 8 CEDU, permesso di soggiorno, D.Lgs. 25/2008, integrazione, lavoro regolare, protezione internazionale, diritto dell’immigrazione.

Firma:
Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 2 ottobre 2025

TAR Pulia Nuk ka refuzim, vetëm arkivim i çështjes 📌 Titulli: TAR Pulia: Nuk ka refuzim, vetëm arkivim i çështjes 🎙️ Teksti i podcast-it për TikTok "Gjykata Administrative Rajonale e Pulias, Seksionet e Bashkuara, me vendimin nr. 1055 të datës 8 shtator 2025, hodhi poshtë padinë e një shtetasi të huaj që kundërshtonte arkivimin e dosjes së tij për konvertimin e lejes së qëndrimit. Rasti: ai ishte thirrur nga Komisariati i Policisë në Foggia për të paraqitur kërkesën për konvertimin nga mbrojtje speciale në azil politik, por nuk u paraqit në takim. Administrata, për këtë arsye, e arkivoi dosjen. Gjykata ishte e qartë: nuk bëhej fjalë për refuzim, por thjesht për konstatimin se kërkesa nuk ishte paraqitur. Pa një kërkesë formale, procedura nuk mund të fillojë as. Rezultati: padia u shpall qartësisht e pabazë dhe shpenzimet u kompensuan. Një parim i qartë: në të drejtën e emigracionit, mosveprimi i aplikantit ndalon gjithçka." #️⃣ Hashtag-e të sugjeruara: #E_DrejtaEEmigracionit #LejeQendrimi #VendimeTAR #MbrojtjeSpeciale #AzilPolitik #Avokat #Emigracion #Itali #DrejtësiAdministrative https://www.youtube.com/watch?v=SVcEQXEa9xE


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المحكمة الإدارية في ماركي الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 📌 العنوان: المحكمة الإدارية في ماركي: الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي، القسم الثاني، بالحكم رقم 675 الصادر في 19 سبتمبر 2025، رفضت الطعن المقدَّم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل. شرطة بيسارو وأوربينو كانت قد رفضت التجديد بسبب إدانة في 2022 تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى شكوى من الزوجة بتهمة سوء المعاملة داخل الأسرة. المحكمة أكدت مبدأ واضح: الإدانات المنصوص عليها في المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر مانعًا تلقائيًا. في هذه الحالات، لا يتعين على الشرطة تقييم خطورة الشخص اجتماعيًا، لأن المشرع اعتبرها مفروغًا منها. العمل النظامي والروابط العائلية، رغم وجودها، لم يكن لها وزن أمام مثل هذه الجرائم الخطيرة. النتيجة: الطعن مرفوض والتصريح مرفوض. رسالة حاسمة: في حال وجود إدانات لجرائم مانعة، الاندماج وحده لا يكفي." https://www.youtube.com/watch?v=5ZPaLJy6c94


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TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

 


TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16876/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7473/2022), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di Roma che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento lamentando eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, aveva sostenuto che, pur essendo stato cancellato dalle liste anagrafiche per irreperibilità, disponeva comunque di un domicilio regolare sufficiente al rilascio del titolo ordinario, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi sopravvenuti (certificato di residenza del marzo 2022).

La Questura e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Le ragioni del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che:

  • al momento dell’adozione del diniego (aprile 2022), il ricorrente risultava ancora cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma per irreperibilità dal luglio 2019;

  • la certezza della residenza anagrafica e della situazione abitativa è requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto garantisce stabilità e assenza di precarietà alloggiativa;

  • le sopravvenienze (nuova residenza certificata solo nel marzo 2022) non incidono sulla legittimità di un provvedimento adottato in precedenza, ma possono semmai costituire base per una nuova istanza.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità anagrafica impedisce il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno (TAR Lazio n. 3750/2025; Consiglio di Stato n. 4275/2020, n. 2826/2020, n. 2993/2023).

Esito del giudizio

Il ricorso è stato quindi respinto. Tuttavia, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerate le peculiarità della vicenda e le difese svolte. Inoltre, è stato ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679.

Significato della decisione

La sentenza conferma un principio chiave nel diritto dell’immigrazione: la disponibilità di una residenza certa e stabile è condizione essenziale per accedere al permesso UE di lungo periodo. La mancanza di iscrizione anagrafica o l’irreperibilità costituiscono motivi ostativi insormontabili, anche in presenza di successivi elementi favorevoli.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

 


TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16915/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7988/2022), ha respinto il ricorso presentato contro il decreto di archiviazione della Prefettura di Roma relativo a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020.

La vicenda

La ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo tre principali motivi:

  • la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto;

  • la violazione dell’art. 2 della stessa legge e dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;

  • una motivazione erronea, fondata sull’asserita mancata presentazione delle interessate all’appuntamento in Prefettura.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, hanno difeso la correttezza dell’operato amministrativo.

La decisione del TAR

Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, evidenziando che:

  • il preavviso di rigetto era stato effettivamente notificato sia alla datrice di lavoro sia alla lavoratrice, con indicazione dei motivi ostativi;

  • le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione della documentazione richiesta;

  • né alla convocazione né successivamente è stato prodotto alcun documento giustificativo o elemento utile alla valutazione dei requisiti.

L’assenza delle parti e la mancata produzione documentale hanno impedito all’Amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in particolare riguardo al requisito reddituale della datrice di lavoro, al versamento del contributo forfettario previsto dal decreto del 27 maggio 2020 e alla prova della presenza in Italia della lavoratrice (desumibile solo dalla foto-segnalazione).

Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso respinto.

Compensazione delle spese

Pur rigettando il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti, legati al diritto di ogni lavoratore – anche straniero – a un’attività che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.

Implicazioni della sentenza

La decisione ribadisce l’importanza di rispettare gli adempimenti procedurali nelle pratiche di emersione 2020. In assenza di documentazione comprovante reddito, contributi e presenza in Italia, l’Amministrazione non può che procedere all’archiviazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

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TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

 


TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.

La vicenda

Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.

La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.

La decisione del TAR Lazio

Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:

  • Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

  • L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.

  • Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.

Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.

Spese compensate

Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.

Rilievo della sentenza

Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.

La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

domenica 28 settembre 2025

TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria


 TAR Lazio: annullato il diniego di visto turistico per difetto di istruttoria

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, con sentenza n. 16595/2025 (RG 9889/2022), ha annullato il rifiuto di un visto turistico emesso dall’Ambasciata d’Italia a Nairobi. La decisione rappresenta un precedente significativo in materia di visti di breve durata e procedure consolari, con particolare riferimento al diritto di partecipazione al procedimento.

Il caso riguardava una cittadina straniera che aveva presentato domanda di visto turistico, respinta dall’Ambasciata con la motivazione di “ragionevoli dubbi” circa l’intenzione di lasciare il territorio Schengen allo scadere del permesso. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio, denunciando violazioni del Regolamento CE 810/2009 (Codice Visti), del DPR 394/1999 e dell’art. 10-bis della legge 241/1990.

Il TAR ha accolto il ricorso evidenziando come l’amministrazione non avesse comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, impedendo così alla richiedente di fornire chiarimenti. Secondo i giudici, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ha determinato un difetto di istruttoria e l’illegittimità del diniego.

Interessante anche il passaggio sul regime intertemporale: il collegio ha chiarito che la riforma introdotta dal D.L. 145/2024, che ha escluso l’applicazione dell’art. 10-bis nei procedimenti relativi ai visti di ingresso, non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché la domanda risaliva al 2022.

Il TAR ha dunque annullato il provvedimento di diniego e la successiva nota dell’Ambasciata, pur respingendo la domanda di risarcimento danni. Infatti, il ricorso era stato presentato oltre il periodo di validità del viaggio, senza richiesta cautelare tempestiva.

La sentenza mette in luce un principio di rilievo: il diritto al contraddittorio rimane centrale nei procedimenti amministrativi che incidono sulle libertà personali e sul diritto di circolazione, almeno fino all’entrata in vigore della nuova disciplina del 2025.

Si tratta di un tema di grande attualità, con ricadute pratiche per cittadini stranieri e operatori del diritto che si occupano di visti turistici, studio e lavoro. La decisione riafferma il ruolo della giustizia amministrativa nel bilanciare esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 25 settembre 2025

Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile


 Diritto al lavoro con permesso per richiesta protezione (internazionale o complementare) scaduto e ricevuta Prenotafacile

La Questura di Bologna ha chiarito che i richiedenti protezione, sia internazionale che complementare, anche in caso di permesso di soggiorno giallo scaduto, mantengono il diritto di lavorare se in possesso della ricevuta di prenotazione dell’appuntamento rilasciata dal sistema Prenotafacile.

In base alla normativa vigente (art. 5, comma 9-bis, e art. 22, comma 12, del Testo Unico sull’Immigrazione), la prenotazione effettuata nei termini di legge costituisce valido adempimento:

  • il richiedente non è considerato “privo di permesso” ma in regolare attesa di rinnovo;

  • il datore di lavoro può quindi legittimamente assumere e continuare il rapporto di lavoro.

Questo chiarimento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità dei diritti lavorativi dei richiedenti protezione, evitando che i ritardi amministrativi ricadano su lavoratori e imprese.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 22 settembre 2025

Published: Tempi dilatati nelle procedure ordinarie di asilo: la lezione della sentenza Zimir della Corte di…

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I tempi dilatati nelle procedure ordinarie di protezione internazionale alla luce della sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia UE

 La recente sentenza Zimir (C-662/23) della Corte di Giustizia dell’Unione Europea offre uno spunto di grande interesse per chi si confronta ogni giorno con i tempi dilatati delle procedure ordinarie di protezione internazionale. La Corte è stata chiamata a interpretare l’articolo 31 della Direttiva 2013/32/UE, che stabilisce un termine di sei mesi per decidere una domanda di asilo, con la possibilità di proroga solo in circostanze eccezionali. I giudici hanno chiarito che l’estensione di questi termini non è automatica e non può essere giustificata da motivazioni generiche come arretrati cronici o carenze strutturali dell’amministrazione. Ciò che la direttiva consente è una proroga limitata, fino a quindici mesi complessivi, solo quando vi sia un afflusso improvviso e simultaneo di domande o altri elementi straordinari legati al caso individuale.

Questa precisazione è rilevante perché mette in discussione la normalizzazione dei ritardi che caratterizzano molte procedure in Italia. È frequente che dalla formalizzazione della domanda alla convocazione per l’audizione davanti alla Commissione territoriale trascorrano due o tre anni. In questo arco di tempo il richiedente rimane in una condizione sospesa, con un permesso provvisorio che gli consente sì di soggiornare e lavorare, ma senza la stabilità giuridica e sociale che una decisione tempestiva dovrebbe garantire. L’attesa prolungata incide sulla possibilità di trovare un’occupazione stabile, di consolidare rapporti familiari e di progettare il proprio futuro, trasformando il ritardo procedurale in un vero e proprio pregiudizio esistenziale.

La sentenza europea offre quindi uno strumento di difesa concreto: non si tratta soltanto di contestare la lentezza amministrativa, ma di denunciare la violazione di un diritto procedurale sancito dal diritto dell’Unione. L’amministrazione non può più invocare come giustificazione la mancanza di personale o l’accumulo di arretrati, perché tali elementi rientrano nella normale gestione e non nelle circostanze eccezionali previste dalla Direttiva. Per i difensori questo significa poter sostenere davanti ai giudici che un procedimento che si protrae per anni non è conforme al diritto europeo e che i richiedenti hanno diritto a una decisione entro tempi ragionevoli.

In un contesto come quello italiano, dove i ritardi delle Commissioni territoriali rappresentano una costante, l’arresto Zimir acquista un valore pratico immediato. Esso ricorda che la dilatazione dei tempi non è una variabile neutra, ma una violazione che priva il richiedente di garanzie fondamentali. Richiamare questa giurisprudenza nei procedimenti nazionali può diventare decisivo per sollecitare decisioni più rapide e per rafforzare le argomentazioni nei ricorsi contro provvedimenti emessi dopo attese abnormi. La Corte di Giustizia, in definitiva, restituisce centralità al principio di effettività, riaffermando che l’asilo non è solo un diritto sostanziale, ma anche una procedura che deve svolgersi entro termini certi e ragionevoli.

✍️ Avv. Fabio Loscerbo

domenica 21 settembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

 


Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: il TAR Lazio respinge il ricorso

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, consentenza n. 15983/2025, ha respinto il ricorso presentato contro la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo da parte della Questura di Roma. La decisione affronta un tema di grande rilievo nel diritto dell’immigrazione: il bilanciamento tra la tutela dell’ordine pubblico e i diritti di integrazione sociale e familiare dello straniero.

Il ricorrente aveva contestato il provvedimento sostenendo che la Questura si fosse limitata a richiamare le condanne penali a suo carico senza effettuare una valutazione complessiva della sua situazione personale, familiare e lavorativa. In particolare, erano stati evidenziati i legami con la compagna cittadina tedesca, la nascita di un figlio, l’attività lavorativa svolta nel settore ortofrutticolo e il radicamento sociale nel territorio di Ariccia. Secondo la difesa, la revoca avrebbe violato l’art. 5 del Testo Unico Immigrazione, che impone di considerare i vincoli familiari e la durata del soggiorno, nonché l’art. 9 del medesimo decreto, che richiede una valutazione specifica della pericolosità sociale.

Il TAR Lazio, tuttavia, ha confermato la legittimità del provvedimento, rilevando che le condanne per reati legati agli stupefacenti costituiscono un indice sufficiente di pericolosità sociale, specie quando riconducibili a condotte che implicano rapporti con la criminalità organizzata. I giudici hanno chiarito che la titolarità di un permesso di lungo periodo non rappresenta una “licenza” per sottrarsi a valutazioni negative in presenza di gravi violazioni di legge.

Secondo la sentenza, l’amministrazione ha motivato in modo adeguato la propria decisione e aveva il diritto di rivedere la posizione del ricorrente, soprattutto in considerazione della distanza tra l’iniziale valutazione positiva di integrazione e la successiva condanna penale. È stato inoltre precisato che la relazione affettiva, pur stabile, non aveva ancora assunto una forma giuridicamente rilevante al momento della revoca.

La decisione del TAR Lazio ribadisce un principio fondamentale: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può basarsi su condanne penali gravi, senza che la sola integrazione familiare e sociale sia sufficiente a garantire la permanenza sul territorio nazionale.

Questa pronuncia rappresenta un precedente importante per la giurisprudenza in materia di immigrazione, confermando l’orientamento volto a privilegiare la tutela della sicurezza pubblica rispetto alla sola integrazione, quando emergono condotte di rilevante gravità penale.

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 16023/2025, ha respinto il ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma. La decisione chiarisce ancora una volta l’importanza della residenza anagrafica regolare quale requisito fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno.


Il caso nasce dal provvedimento con cui la Questura aveva negato il permesso richiesto, rilevando la mancanza della prova di residenza e la cancellazione del richiedente per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Roma. Nonostante le doglianze avanzate nel ricorso, il TAR ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che la mancata produzione di documentazione chiara sulla sistemazione abitativa escludeva la possibilità di accoglimento.


Secondo i giudici, la motivazione del provvedimento della Questura è adeguata e coerente con la normativa vigente: il requisito della residenza non può essere considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale per dimostrare la stabilità sul territorio e la regolarità della posizione del richiedente.


Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante la mancata consegna del preavviso di rigetto, pur regolarmente inviato all’indirizzo fornito dal ricorrente, ritenendo che l’assenza della documentazione richiesta fosse di per sé sufficiente a giustificare il diniego.


La sentenza ribadisce quindi un principio di rilievo in materia di immigrazione: senza una residenza anagrafica regolare e documentata, non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.


Per i cittadini stranieri che intendono intraprendere un’attività autonoma in Italia, questa decisione rappresenta un importante monito: è necessario garantire non solo la regolarità dei titoli professionali ed economici, ma anche la piena conformità ai requisiti anagrafici previsti dalla legge.


Avv. Fabio Loscerbo

Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

 


Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 16317/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. La decisione segna un importante punto fermo nella complessa questione della residenza “virtuale” o “fittizia”, utilizzata da molti Comuni per garantire l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sostenendo che la residenza presso un indirizzo convenzionale – in questo caso “Via Modesta Valenti” – non integrasse il requisito della residenza legale continuativa previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992. Il TAR ha però annullato il provvedimento, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo cui la residenza anagrafica, anche se registrata tramite indirizzo fittizio, è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto per la cittadinanza.

Il Collegio ha evidenziato che:

  • la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, come stabilito dal d.P.R. n. 572/1993;

  • l’iscrizione “virtuale” è uno strumento riconosciuto dalla legge anagrafica e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015, pensato per tutelare i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora;

  • la registrazione fittizia non comporta alcuna elusione delle norme di sicurezza, poiché restano in capo al cittadino obblighi di reperibilità e verifiche periodiche da parte del Comune.

Il TAR ha inoltre sottolineato che un’interpretazione restrittiva da parte delle Prefetture rischierebbe di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale, con conseguenti violazioni dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa decisione, il Tribunale impone alla Prefettura di riesaminare la domanda di cittadinanza secondo i principi enunciati, riaffermando il diritto all’iscrizione anagrafica e alla stabilità del soggiorno anche per chi vive condizioni abitative precarie.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo per migliaia di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza e che risultano iscritti presso indirizzi fittizi, spesso unica via per accedere ai diritti fondamentali e ai servizi sociali.

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 19 settembre 2025

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento


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Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra protezione speciale e obbligo dell’amministrazione di valutare il radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero in Italia, alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza. L’attenzione si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale che ha trasformato la protezione speciale in uno strumento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali, nonché sull’incidenza del principio costituzionale di proporzionalità nelle decisioni di espulsione e diniego.


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1. Inquadramento normativo
L’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come modificato dalle riforme succedutesi fino al c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023, conv. L. 50/2023), sancisce un divieto di espulsione nei confronti dello straniero che, in caso di rimpatrio, vedrebbe compromessi i propri diritti fondamentali alla vita privata e familiare, in base agli artt. 2, 3, 8 e 29 Cost., nonché all’art. 8 CEDU.
La norma attribuisce un valore centrale al radicamento sociale e lavorativo, riconoscendo che la mera regolarità formale del soggiorno non può prevalere sulla tutela sostanziale della persona che abbia stabilito legami profondi e stabili in Italia.


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2. Il ruolo della giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo della protezione speciale, interpretando l’art. 19 TUI alla luce del principio di proporzionalità: il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordinato controllo dei flussi migratori e l’interesse individuale dello straniero a mantenere la propria vita privata e familiare.
Numerosi Tribunali (Bologna, Venezia, Firenze, Brescia) hanno affermato che:

la domanda di protezione speciale deve essere sempre formalizzata e valutata, anche se presentata in forme non standardizzate;

il radicamento lavorativo e familiare costituisce un elemento determinante per il rilascio del titolo;

la ricevuta della domanda produce effetti provvisori assimilabili a un permesso di soggiorno, legittimando l’accesso al lavoro e ai servizi.



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3. Proporzionalità e diritti fondamentali
Il principio di proporzionalità, di matrice europea, richiede che l’espulsione sia esclusa ogniqualvolta il sacrificio imposto allo straniero risulti eccessivo rispetto al beneficio perseguito dall’amministrazione.
In particolare, la Corte EDU ha più volte chiarito che l’inserimento sociale e familiare, la durata della permanenza, la condotta tenuta e l’età di arrivo nel Paese ospitante sono fattori imprescindibili.


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4. Considerazioni conclusive
La protezione speciale, pur essendo stata oggetto di ridimensionamento normativo, continua a rappresentare il baricentro del sistema di garanzie per gli stranieri stabilmente integrati.
Essa traduce in concreto la necessità di coniugare la sovranità statale con il rispetto dei diritti inviolabili, confermando l’Italia come ordinamento ancorato a valori costituzionali ed europei.


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Parole chiave per SEO: protezione speciale, radicamento sociale, espulsione stranieri, art. 19 TUI, diritto immigrazione.


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Avv. Fabio Loscerbo


domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

 

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

Data pubblicazione: 14 settembre 2025 • Autore: Avv. Fabio Loscerbo

Grafica 1080×1080 – “Tribunale di Torino, agosto 2025: accesso alla procedura d’asilo”.


Immigrazione, diritto d’asilo, discriminazione indiretta e accesso agli sportelli delle questure: l’ordinanza del Tribunale di Torino (agosto 2025) interviene sulle prassi che ostacolano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.


Che cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Il giudice ha riconosciuto che alcune prassi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino configuravano discriminazione indiretta: i richiedenti asilo venivano di fatto posti in una condizione di svantaggio senza giustificazione oggettiva e proporzionata. La decisione impone di:

  • rimuovere le prassi discriminatorie;
  • garantire criteri trasparenti e verificabili per l’accesso agli sportelli;
  • assicurare tempi ragionevoli per la formalizzazione delle domande.

Perché è importante per chi chiede protezione

L’ordinanza tutela un diritto fondamentale sancito dall’art. 10 della Costituzione e attuato dal D.Lgs. 25/2008 e dal D.Lgs. 142/2015. A livello UE, la giurisprudenza ha ribadito l’obbligo degli Stati di garantire accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (cfr. CGUE, C-36/20, “VL”).

Impatto pratico: cosa cambia agli sportelli

La decisione sollecita le questure ad adottare modalità di accesso chiare (fasce orarie, sistemi di prenotazione, numeri giornalieri) e comunicazioni trasparenti sui tempi. In concreto:

  1. Fine delle code indefinite e delle liste “informali” prive di criterio;
  2. Tracciabilità delle richieste e delle convocazioni;
  3. Parità di trattamento tra gli utenti, con particolare attenzione ai richiedenti asilo.

Contesto: le criticità segnalate nel 2025

Nel 2025 sono state riportate attese di mesi per un appuntamento in varie città, con effetti concreti sull’accesso alla protezione internazionale. L’attenzione dei tribunali su azioni antidiscriminatorie indica un cambio di passo: il diritto di difesa e l’accesso agli uffici non possono essere compressi da mere prassi organizzative.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare mentre attendo il permesso?

Sì: la ricevuta della domanda (rilascio, rinnovo o conversione) consente la permanenza regolare e l’attività lavorativa. Verifica sempre i diritti nell’attesa e conserva copia della ricevuta.

Come faccio accesso agli atti della mia pratica?

Puoi presentare istanza ai sensi della Legge 241/1990 via PEC o secondo le modalità pubblicate dalla questura competente. Indica con precisione i documenti richiesti.

Se la questura non mi fa accedere alla procedura?

Raccogli prove (screenshot, PEC, numeri di protocollo, testimonianze). L’azione antidiscriminatoria può essere valutata per chiedere al giudice la rimozione delle prassi illegittime.

Parole chiave consigliate (Google)

Keyword: Tribunale di Torino 2025; discriminazione indiretta; accesso procedura d’asilo; ufficio immigrazione questura; diritto d’asilo art. 10 Cost.; D.Lgs. 25/2008; D.Lgs. 142/2015; azione antidiscriminatoria; formalizzazione domanda asilo; tempi appuntamenti questura.


Autore

Avv. Fabio Loscerbo – avvocato in diritto dell’immigrazione e protezione internazionale. Articolo informativo a carattere giornalistico-divulgativo.

Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo

 Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


Abstract

Nell’agosto 2025 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la natura discriminatoria delle prassi adottate dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ostacolavano l’accesso dei richiedenti alla formalizzazione delle domande di asilo. L’ordinanza segna un passo decisivo nella giurisprudenza italiana, ponendo al centro la tutela del diritto d’asilo e la necessità di rimuovere barriere burocratiche che compromettono l’effettività delle garanzie costituzionali e sovranazionali.


1. Diritto d’asilo e quadro normativo

Il diritto di chiedere protezione internazionale è sancito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana e trova attuazione nel D.Lgs. 25/2008 e nel D.Lgs. 142/2015.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito l’obbligo degli Stati membri di garantire un accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (CGUE, C-36/20, VL, 2021).

Nonostante questo quadro, in Italia si sono moltiplicate segnalazioni di ostacoli pratici: tempi d’attesa eccessivi, sistemi di prenotazione inaccessibili, discrezionalità non regolata nell’ammissione agli sportelli.


2. Il caso dell’Ufficio Immigrazione di Torino

A Torino, associazioni e singoli richiedenti asilo hanno denunciato prassi che impedivano l’accesso regolare alla procedura:

  • assenza di criteri chiari per l’ingresso agli sportelli;

  • esclusione di molte persone senza possibilità di prenotazione alternativa;

  • tempi di attesa sproporzionati (anche mesi) prima di poter formalizzare la domanda.

Tali modalità hanno prodotto effetti svantaggiosi rispetto ad altri cittadini stranieri, traducendosi in un ostacolo concreto al diritto di chiedere protezione.


3. La decisione del Tribunale di Torino (agosto 2025)

Il giudice ha accertato che la prassi in uso configurava discriminazione indiretta, perché svantaggiava una categoria protetta – i richiedenti asilo – senza una ragione oggettiva e proporzionata.

Il provvedimento ha stabilito:

  • la violazione del diritto d’accesso alla procedura di protezione internazionale;

  • l’ordine alla Questura di eliminare prassi discriminatorie;

  • l’obbligo di adottare criteri trasparenti e verificabili per la gestione degli ingressi.

Particolare rilievo è stato dato all’art. 10 Cost., al principio di non discriminazione (art. 21 Carta di Nizza) e alla giurisprudenza della CEDU sul diritto a un rimedio effettivo.


4. Impatto giuridico e amministrativo

La pronuncia torinese ha valore sistemico:

  • Sul piano giurisprudenziale: rafforza l’uso dell’azione antidiscriminatoria come strumento di tutela collettiva e individuale.

  • Sul piano amministrativo: richiama le questure a garantire procedure eque e trasparenti, limitando margini di discrezionalità.

  • Sul piano sociale: sottolinea come i ritardi burocratici incidano direttamente sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone.


5. Conclusioni: una decisione con valore pratico

La decisione del Tribunale di Torino conferma che il diritto d’asilo è un diritto fondamentale, non comprimibile da prassi organizzative.

Per i cittadini stranieri e per gli operatori del settore, questo provvedimento è un precedente importante: stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve predisporre modalità di accesso chiare e tempestive, affinché il diritto alla protezione non resti solo sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo


sabato 13 settembre 2025

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

 

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

Lead

Con un’ordinanza del 23 agosto 2025, il Tribunale di Bologna – Sezione protezione internazionale ha accolto il ricorso di una richiedente, disponendo che la Questura la convochi e formalizzi la domanda di protezione internazionale entro 15 giorni. Al centro del caso: le code allo sportello e la difficoltà di accesso. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: rispettare i tempi e assicurare la registrazione con modello C3 e assegnazione VESTANET, rilasciando la ricevuta/permesso per richiesta asilo.

Contesto

La ricorrente aveva più volte manifestato la volontà di chiedere protezione e si era presentata allo Sportello Asilo, senza riuscire ad accedere per contingentamenti d’ingresso. Il giudice ha richiamato i principi che governano la fase iniziale della procedura: lo Stato deve rendere possibile la presentazione e registrazione della domanda entro termini ragionevoli, in linea con art. 6 della Direttiva 2013/32/UE e con art. 26 d.lgs. 25/2008. Quando l’organizzazione dello sportello finisce per impedire o ritardare irragionevolmente l’esercizio del diritto, si configura un pregiudizio che legittima il rimedio cautelare e l’ordine di provvedere.

Nel dispositivo, oltre alla convocazione, è previsto il contestuale rilascio del titolo di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell’ art. 4 d.lgs. 142/2015, con l’indicazione del codice fiscale. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà oggettive nella gestione dei flussi.

Cosa cambia (in pratica)

  • Tempi certi: la Questura deve fissare un appuntamento in data determinata e formalizzare la domanda. Le file prolungate non giustificano rinvii sine die.
  • Registrazione completa: redazione del modello C3, assegnazione VESTANET e rilascio della ricevuta–permesso.
  • Tutela della persona: priorità per condizioni di vulnerabilità e salute; traduzione/interpretariato e informativa sui diritti.
  • Documentazione: utile portare PEC e diffide inviate, eventuali prove dell’istanza e certificazioni mediche per l’accesso prioritario.
  • Uso della cautelare: se l’accesso è impossibile, si può attivare un ricorso d’urgenza; la giurisprudenza valuta fumus e periculum anche alla luce della prassi del Tribunale.

Mini-FAQ

Ho scritto alla Questura ma non mi danno appuntamento: che fare?

Conserva le PEC, prova a presentarti nelle giornate indicate e chiedi che sia registrata la tua presenza. Se l’accesso resta impossibile, valuta con il tuo legale un ricorso cautelare per ottenere un ordine di convocazione entro termini certi.

Devo presentare subito il C3?

Il C3 viene redatto in Questura al momento della formalizzazione: contiene i tuoi dati e la sintesi dei motivi. Chiedi copia e verifica che sia inserito l’identificativo VESTANET.

Il permesso per richiesta asilo arriva subito?

Dopo la registrazione, va rilasciata la ricevuta con valore di titolo, con codice fiscale. Segui gli stati pratica e, se emergono ritardi ingiustificati, fai istanza di sollecito.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN

 

Abstract

Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori.

Quadro normativo

Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU.

Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo.

Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali.

Analisi

1) La portata dell’ordinanza 30297/2025

La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata.

2) Effetti immediati su questure e CPR

  • Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria.

  • Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati).

  • Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”.

3) Rapporti con il modello Italia–Albania

La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida).

4) Giudici, difesa e garanzie effettive

  • Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”.

  • Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive).

  • Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati.

5) Prassi amministrative: check-list di conformità

  1. Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata.

  2. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto.

  3. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni.

  4. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta).

  5. Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici.

6) Intersezioni con il diritto UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione.

Conclusioni

L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto.

Avv. Fabio Loscerbo