Niente esami, niente conversione.
Rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conversione e limiti del sindacato giurisdizionale nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 254/2026
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 254 del 13 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 114 del 2026), offre l’occasione per tornare su un tema classico ma spesso frainteso del diritto dell’immigrazione: il rapporto tra rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e conversione in permesso per lavoro subordinato.
La decisione è consultabile integralmente nella pubblicazione disponibile su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759fa26ea8a2c4
Il caso trae origine dalla posizione di uno straniero entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio, il quale, alla scadenza del titolo, lamentava l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura e sosteneva di aver richiesto la conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato. L’amministrazione, tuttavia, aveva qualificato l’istanza come domanda di rinnovo del permesso per studio, negandola per carenza dei presupposti, e aveva adottato altresì un decreto di espulsione.
La pronuncia si articola lungo tre direttrici di particolare interesse sistematico.
In primo luogo, il TAR affronta il tema della corretta qualificazione della domanda. Dalla ricostruzione degli atti emerge l’assenza di una formale istanza di conversione. Il documento prodotto dal ricorrente era una mera ricevuta di pagamento del contributo, non una domanda espressa volta alla trasformazione del titolo. Inoltre, il rapporto di lavoro invocato risultava instaurato in epoca successiva alla richiesta di rinnovo. Il Collegio chiarisce, con argomentazione lineare, che la legittimità del provvedimento va valutata alla luce della domanda effettivamente proposta e dei presupposti esistenti al momento della sua presentazione. Non è consentito, in sede contenziosa, mutare la natura dell’istanza né valorizzare requisiti sopravvenuti.
In secondo luogo, la sentenza ribadisce un principio consolidato in materia di obblighi istruttori dell’amministrazione. Non sussiste un dovere generalizzato della Questura di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno rispetto a quello richiesto. L’ordinamento configura il procedimento come attivato su istanza di parte; l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi nei limiti dell’oggetto delineato dall’interessato. Ne discende che, in assenza di una domanda di conversione, non può imputarsi alla Questura l’omessa valutazione di tale possibilità.
In terzo luogo, la decisione affronta la questione della traduzione del provvedimento di diniego. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie difensive per la mancata redazione dell’atto in lingua a lui comprensibile. Il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa traduzione non determina invalidità automatica del provvedimento qualora lo straniero abbia comunque potuto proporre ricorso nei termini e articolare compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie, l’impugnazione tempestiva e la traduzione orale intervenuta al momento della notifica escludono ogni lesione effettiva del diritto di difesa.
Particolarmente significativo è, inoltre, il passaggio in cui il Collegio valorizza la mancanza di un percorso universitario effettivo. Il permesso per motivi di studio presuppone la frequenza e il superamento di esami secondo un iter coerente. L’assenza di prove in tal senso legittima il diniego del rinnovo, non potendo il titolo trasformarsi in uno strumento surrettizio di permanenza sganciato dalla finalità tipica.
La sentenza si colloca in un solco interpretativo rigoroso, coerente con la struttura del testo unico sull’immigrazione e con la logica della tipicità dei titoli di soggiorno. Essa riafferma che la procedura amministrativa non è un elemento meramente formale, bensì la sede in cui si cristallizzano diritti, oneri e presupposti. La conversione del permesso di soggiorno non può essere costruita ex post, né può fondarsi su situazioni lavorative sopravvenute rispetto alla domanda originaria.
In prospettiva sistemica, la decisione richiama operatori e difensori alla centralità della corretta impostazione dell’istanza e della prova dei requisiti nel momento genetico del procedimento. Nel diritto dell’immigrazione, la forma è sostanza: la chiarezza dell’oggetto della domanda e la tempestiva dimostrazione dei presupposti rappresentano condizioni imprescindibili per la tutela giurisdizionale.
Avv. Fabio Loscerbo
Nessun commento:
Posta un commento