martedì 3 febbraio 2026

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione (articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)

 

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione

(articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)



La disciplina della presentazione della domanda di protezione internazionale nell’Unione europea, così come delineata dai regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351, segna un deciso superamento dell’impostazione previgente fondata sulla direttiva 2013/32/UE e sul regolamento Dublino III. Con l’adozione di questi regolamenti, il legislatore europeo non si limita a uniformare le procedure di esame delle domande di asilo, ma trasferisce all’interno del nucleo stesso del procedimento una serie di obblighi precisi e vincolanti a carico del richiedente, finalizzati a garantire la correttezza procedurale, la cooperazione con le autorità competenti e il rispetto dei criteri di attribuzione di competenza tra Stati membri.

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 inserisce nel regime procedurale di protezione internazionale (cioè nella disciplina che regola l’esame di merito e la revoca degli status) una sezione dedicata agli obblighi del richiedente ai fini della presentazione della domanda e dello svolgimento della procedura stessa. Pur non essendo qui riprodotto il testo integrale, il contenuto normativo è esplicitamente pensato per tradurre in obblighi giuridici quello che, in passato, veniva talora percepito come un dovere generico di “cooperazione”. Il regolamento afferma che il richiedente deve presentare la domanda di protezione internazionale nello Stato membro individuato secondo i criteri di competenza (con specifico richiamo all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351) e deve cooperare in modo pieno e continuativo con le autorità competenti. La cooperazione qui descritta non è meramente formale: include la produzione tempestiva e completa di dati personali, documenti di identità e ogni elemento utile rilevante ai fini della procedura; l’accettazione di modalità di comunicazione tra autorità e richiedente; l’obbligo di rendersi disponibile per il colloquio personale e per ogni atto procedurale necessario; nonché la permanenza nel territorio dello Stato competente salvo diversa indicazione dell’autorità. Il regolamento, quindi, esplicita la intima connessione tra la presentazione della domanda e l’adesione consapevole del richiedente al sistema procedurale europeo, con l’obiettivo di rendere l’esame uniforme e coerente tra gli Stati membri .

Parallelamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351 – Obligations of the applicant and cooperation with the competent authorities – incarna il pilastro normativo che disciplina la presentazione della domanda nel quadro della determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame e della cooperazione con le autorità. La norma prevede innanzitutto che la domanda di protezione internazionale debba essere effettivamente fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso (art. 17(1)); tale obbligo è formulato senza possibilità di deroga se non nei casi tassativi previsti al comma 2, che autorizzano la presentazione nello Stato membro che ha rilasciato un documento di soggiorno o un visto valido. Se il documento è scaduto o stato revocato, la domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui il richiedente è presente al momento della domanda. Tale formulazione sostanzia un principio di ordine di ingresso che, combinato con i criteri di attribuzione di responsabilità, costituisce il nuovo sistema europeo comune di competenza, volto a limitare i cosiddetti movimenti secondari e a garantire una responsabilità statale chiara e prevedibile .

L’articolo 17 prosegue definendo l’obbligo di cooperare pienamente con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità al regolamento 2024/1358 e nella comunicazione di tutti gli elementi e informazioni disponibili utili ai fini della determinazione dello Stato membro responsabile, con particolare riguardo alla produzione tempestiva di documenti di identità e alla partecipazione alle interviste. La cooperazione non riguarda solo la fase di attribuzione di competenza, ma si estende alla obbligatoria presenza nel territorio dello Stato membro competente nel corso della procedura di determinazione e, ove applicabile, nell’implementazione di un trasferimento verso lo Stato responsabile e, successivamente, nello Stato responsabile stesso. Infine, qualora sia notificata una decisione di trasferimento, l’articolo impone al richiedente di cooperare per l’esecuzione della decisione stessa .

La disciplina è quindi funzionale a ottenere una cooperazione procedurale effettiva: non si tratta di enunciare un principio astratto, ma di legare la presentazione della domanda alle concrete fasi del procedimento, dalla registrazione alla determinazione della responsabilità, fino all’effettiva esecuzione delle decisioni di trasferimento. In tal modo, lo Stato membro in cui il richiedente presenta la domanda di protezione non solo apre la procedura di merito (come previsto dal regolamento 2024/1348), ma acquisisce anche il ruolo di primo Stato membro coinvolto nel sistema di responsabilità delineato dal regolamento 2024/1351. Il patto così costituisce un’unica architettura normativa in cui la presentazione della domanda e la cooperazione con le autorità diventano momenti giuridici pregnanti e collegati, prodromici all’esame sostanziale e all’attribuzione di competenza nel sistema europeo comune di asilo .

In ultima analisi, quindi, la novità più significativa dei due articoli risiede nell’aver trasformato l’atto di presentare la domanda di protezione internazionale da un momento amministrativo di mera presa in carico da parte dell’ente statale a un atto procedurale caricato di obblighi giuridici specifici, verificabili e sanzionabili, connessi alla cooperazione, alla corretta attribuzione dello Stato responsabile e al rispetto delle regole del sistema comune europeo. Nell’orizzonte delineato dal legislatore europeo, il diritto di chiedere protezione internazionale non è più svincolato da doveri di corresponsabilità procedurale: esso si esercita entro confini giuridicamente costituenti del sistema di competenza e cooperazione tra gli Stati membri.

Avv. Fabio Loscerbo

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