lunedì 25 novembre 2024

La decisione del Tribunale di Bologna sulla sospensione automatica: un'analisi del provvedimento N.R.G. 16194-1/2024 - Avv. Fabio Loscerbo

 

La decisione del Tribunale di Bologna sulla sospensione automatica: un'analisi del provvedimento N.R.G. 16194-1/2024

Il Tribunale di Bologna, con il decreto del 21 novembre 2024, ha accolto la richiesta di sospensione automatica dell’efficacia esecutiva di un provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale. Questa decisione, emessa nel contesto del procedimento N.R.G. 16194-1/2024, rappresenta un punto chiave nella tutela dei diritti dei richiedenti protezione internazionale e chiarisce importanti aspetti procedurali relativi ai provvedimenti di manifesta infondatezza.


Il caso e il contesto normativo

La questione riguardava un rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino proveniente da un Paese di origine sicuro. Il rigetto era stato motivato dall’applicazione di una procedura accelerata da parte della Commissione Territoriale.

Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che:

  • La Commissione stessa aveva successivamente esaminato la domanda seguendo una procedura ordinaria, in quanto non erano stati rispettati i termini propri della procedura accelerata.

  • Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sentenza n. 11399/2024), in assenza di una corretta applicazione della procedura accelerata, si ripristina la regola generale della sospensione automatica.


Principi giurisprudenziali ribaditi

Il Tribunale ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione:

  • La sospensione automatica è derogabile solo nei casi in cui la procedura accelerata venga rigorosamente osservata.

  • La ratio di questa disciplina è garantire l’effettività delle tutele riconosciute ai richiedenti protezione internazionale.

  • Qualsiasi violazione dei tempi e delle modalità procedurali previsti per la procedura accelerata comporta l’inapplicabilità delle deroghe e il ripristino della procedura ordinaria.

Nel caso specifico, la Commissione non aveva rispettato i tempi della procedura accelerata, e il Tribunale ha stabilito che l'adozione della procedura ordinaria comportava la sospensione automatica del rigetto.


Implicazioni pratiche

Con questo decreto, il Tribunale ha ribadito che:

  1. La deroga alla sospensione automatica non è applicabile quando i termini della procedura accelerata non sono rispettati.

  2. L’adozione della procedura ordinaria implica il ritorno alla tutela rafforzata per il richiedente, inclusa la sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento impugnato.

La decisione rappresenta una tutela fondamentale per i richiedenti protezione internazionale, in quanto impedisce che procedimenti irregolari possano pregiudicare il loro diritto a un esame equo e completo della domanda.


Conclusioni e commento critico

Il provvedimento del Tribunale di Bologna rappresenta un’importante riaffermazione dei diritti procedurali dei richiedenti protezione internazionale. La decisione sottolinea come il rispetto rigoroso dei tempi e delle modalità procedurali sia essenziale per derogare alla sospensione automatica.

Questo provvedimento mette inoltre in luce la necessità di una maggiore coerenza nelle decisioni delle Commissioni Territoriali, specialmente nei casi riguardanti Paesi designati come “sicuri”. L’applicazione non uniforme delle procedure accelerata e ordinaria può infatti generare situazioni di incertezza e contenzioso.

Infine, l’apertura data alle parti per depositare note difensive o di replica evidenzia l’importanza di un contraddittorio effettivo, rafforzando ulteriormente il principio di effettività delle tutele riconosciute dal sistema normativo.


Avv. Fabio Loscerbo
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