giovedì 31 ottobre 2013

COMUNICATO - CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE UMANITARIA

Il Direttivo di A.L.I., a seguito dell'incontro tenutosi presso la sala del Circolo Acli Achiropita il 25,10,2013 ritiene di poter aderire e fare proprio l'orientamento giurisprudenziale, espresso in modo particolare dal Tribunale di Milano, per il quale la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 può essere sempre invocata dallo straniero davanti al giudice ordinario, sia nel caso in cui abbia chiesto senza esito la protezione internazionale prevista dal D.Lvo 251/2007, sia che non abbia avanzato la domanda  di status ed a prescindere che al rigetto della domanda di rifugio o di protezione  sussidiaria sia seguita o meno l’impugnazione ex art. 35, che riguarda unicamente il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona ammessa alla protezione sussidiaria, oggetto della domanda di protezione internazionale inizialmente avanzata in sede amministrativa.
Per tali motivi il Direttivo di A.L.I. auspica una maggiore attenzione da parte della magistratura a situazioni che ineriscono una moltitudine di stranieri e che, diversamente, verrebbero a trovarsi sprovvisti di una effettiva tutela.

1 commento:

  1. Con una interessante ma criptica ordinanza del 11 Novembre 2013 nel procedimento n. 9211/2013 il Tribunale di Bologna ha ritenuto (implicitamente) ammissibile l'azione diretta a chiedere al Giudice Ordinario la PROTEZIONE UMANITARIA senza che prima sia stata attivata la procedura amministrativa. Si rimanda ad un prossimo post la pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza

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