L'Associazione Legali Immigrazionisti, guidata dall'Avv. Fabio Loscerbo (in foto), si configura come un centro per lo studio, l’approfondimento e la divulgazione del diritto dell'immigrazione. L’Associazione ha l’obiettivo di promuovere un’interpretazione sistematica e avanzata delle normative in materia, nonché di favorire il dibattito giuridico e l’elaborazione di soluzioni innovative nel rispetto dei diritti fondamentali.
حلقة جديدة متعددة اللغات من بودكاست «قانون الهجرة» متاحة الآن: تحويل تصريح الإقامة الموسمي والرقابة الإدارية
أصبحت حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة متاحة الآن، وهي مخصّصة لموضوع ذي أهمية قانونية وعملية كبيرة، يتمثل في تحويل تصريح الإقامة للعمل الموسمي، وحدود التأخير في تقديم الطلب، والرقابة القضائية على عمل الإدارة، وذلك في ضوء أحدث اجتهادات المحكمة الإدارية الإقليمية لإيميليا-رومانيا.
تتناول الحلقة قراراً قضائياً يقدّم توضيحات أساسية بشأن ممارسات مكاتب الهجرة الموحّدة، مع تركيز خاص على الضمانات الإجرائية، والتحقق من شرط 39 يوماً من العمل، ومفهوم «المعقولية» في تقديم طلب التحويل. كما يستبعد القرار صراحةً حالات الرفض الآلي والتفسيرات الشكلية البحتة من جانب الإدارة.
ولضمان أقصى قدر من الوصول والانتشار، نُشرت الحلقة بعدة لغات، وجميعها متاحة على Spreaker عبر الروابط التالية:
تندرج هذه المبادرة ضمن نشاط مستمر لـ التوعية القانونية يهدف إلى جعل قانون الهجرة مفهوماً لجمهور واسع ومتعدد اللغات، مع إبراز الأثر العملي للممارسات الإدارية على حقوق الأشخاص الأجانب.
Errore dell’Amministrazione nel decreto flussi: il TAR Puglia impone il rilascio del permesso “ora per allora”
Con una sentenza di particolare rilievo sistematico, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, pubblicata il 24 dicembre 2025, è intervenuto su una questione che da anni genera contenzioso e incertezza applicativa: la gestione delle quote di ingresso per lavoro stagionale e le conseguenze degli errori imputabili alla Pubblica Amministrazione.
Il caso riguarda cittadini extra-UE entrati regolarmente in Italia nell’ambito del decreto flussi, a seguito del rilascio dei nulla osta al lavoro stagionale. Successivamente, l’Amministrazione ha revocato tali provvedimenti, sostenendo l’esistenza di quote in esubero e riconducendo l’ingresso a un “errore informatico” o materiale. Da qui il diniego del permesso di soggiorno e l’avvio del contenzioso.
Il TAR Puglia compie un passaggio giuridico netto: la verifica della capienza delle quote deve avvenire prima dell’ingresso del lavoratore straniero, non dopo. Consentire l’ingresso e, solo successivamente, negare il permesso per una carenza di quote significa trasferire sullo straniero le conseguenze di un malfunzionamento amministrativo che non gli è imputabile. Un’impostazione che il Collegio ritiene priva di razionalità giuridica e incompatibile con i principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa.
La sentenza accoglie il ricorso nei limiti della domanda di rilascio del permesso di soggiorno stagionale con validità “ora per allora”, riconoscendo l’interesse residuo dei ricorrenti alla regolarizzazione della propria posizione, anche in vista di eventuali future procedure amministrative. Viene invece confermata, in linea con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’impossibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione nel lavoro stagionale, espressamente escluso dalla normativa vigente.
Il provvedimento assume un valore che va oltre il singolo caso. Da un lato riafferma un principio di responsabilità dell’Amministrazione nella gestione dei flussi migratori; dall’altro tutela l’affidamento legittimo di chi ha fatto ingresso in Italia sulla base di atti amministrativi validi ed efficaci. In un contesto in cui il sistema dei flussi è sempre più centrale per il mercato del lavoro, ma al tempo stesso fragile sotto il profilo organizzativo, questa decisione segna un punto fermo.
Il testo integrale della sentenza è disponibile nella pubblicazione consultabile su Calameo al seguente link, utile per operatori del diritto, studiosi e addetti ai lavori: https://www.calameo.com/books/008079775616a5b14b842
Comunicado de prensa – Publicación de nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”
Se han publicado nuevos episodios del podcast “Derecho de la Inmigración”, dedicados a un tema de gran relevancia práctica y jurídica: la relación entre los antecedentes penales y la renovación del permiso de residencia, así como los límites de la discrecionalidad administrativa.
Los episodios toman como punto de partida una reciente decisión de la jurisdicción administrativa y abordan, con un lenguaje claro pero jurídicamente riguroso, una cuestión central en la práctica de las Jefaturas de Policía y en el contencioso en materia de inmigración: la imposibilidad de denegar un permiso de residencia sobre la base de automatismos, en ausencia de una valoración concreta, actual e individualizada de la supuesta peligrosidad social de la persona interesada.
El contenido ha sido publicado en varios idiomas, con el objetivo de llegar a un público amplio, incluidos ciudadanos extranjeros, profesionales del derecho y estudiosos de la materia.
El podcast “Derecho de la Inmigración” continúa así su labor de divulgación jurídica, con el objetivo de hacer accesibles los principios fundamentales de la materia sin renunciar al rigor técnico ni al análisis crítico de la práctica administrativa.
Nouveau épisode multilingue du podcast « Droit de l’Immigration » disponible : conversion du titre de séjour saisonnier et contrôle administratif
Un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration est désormais en ligne, consacré à une question d’une grande importance juridique et pratique : la conversion du titre de séjour pour travail saisonnier, les limites de la tardiveté et le contrôle juridictionnel de l’action administrative, à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne.
L’épisode analyse une décision de justice qui apporte des éclaircissements essentiels sur la pratique des guichets uniques de l’immigration, en mettant l’accent sur les garanties procédurales, la vérification du seuil des 39 journées de travail et la notion de « raisonnabilité » dans le dépôt d’une demande de conversion. La décision écarte expressément les refus automatiques et les interprétations purement formalistes de l’administration.
Afin d’assurer une accessibilité et une diffusion maximales, l’épisode a été publié en plusieurs langues, toutes disponibles sur Spreaker via les liens suivants :
Cette initiative s’inscrit dans une démarche continue de vulgarisation juridique, visant à rendre le droit de l’immigration accessible à un public large et multilingue, tout en mettant en évidence l’impact concret des pratiques administratives sur les droits des personnes étrangères.
Njoftim për shtyp – Publikimi i episodeve të reja të podcastit “E Drejta e Imigracionit”
Janë publikuar episode të reja të podcastit “E Drejta e Imigracionit”, të dedikuara një teme me rëndësi të veçantë praktike dhe juridike: marrëdhënies midis precedentëve penalë dhe rinovimit të lejes së qëndrimit, si dhe kufijve të pushtetit diskrecional të administratës publike.
Episodet bazohen në një vendim të fundit të gjyqësorit administrativ dhe trajtojnë, me një gjuhë të qartë por juridikisht rigoroze, një çështje qendrore në praktikën e komisariateve të policisë dhe në kontestet në fushën e imigracionit: pamundësinë për të refuzuar lejen e qëndrimit mbi baza automatike, në mungesë të një vlerësimi konkret, aktual dhe të individualizuar të rrezikshmërisë së supozuar shoqërore të personit të interesuar.
Përmbajtja është publikuar në disa gjuhë, me qëllim që të arrijë një publik sa më të gjerë, duke përfshirë shtetas të huaj, profesionistë të së drejtës dhe studiues të fushës.
Podcasti “E Drejta e Imigracionit” vijon kështu misionin e tij të divulgimit juridik, me synimin për t’i bërë parimet themelore të së drejtës së imigracionit të kuptueshme dhe të aksesueshme, pa hequr dorë nga saktësia teknike dhe analiza kritike e praktikës administrative.
Disponible un nuevo episodio multilingüe del pódcast “Derecho de la Inmigración”: conversión del permiso estacional y control administrativo
Ya está en línea un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración, dedicado a un tema de gran relevancia jurídica y práctica: la conversión del permiso de residencia por trabajo estacional, los límites de la extemporaneidad y el control judicial de la actuación administrativa, a la luz de la reciente jurisprudencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña.
El episodio analiza una decisión judicial que aclara aspectos centrales de la práctica de las Oficinas Únicas de Inmigración, con especial atención a las garantías procedimentales, a la verificación del requisito de las 39 jornadas laborales y al concepto de “razonabilidad” en la presentación de la solicitud de conversión. La sentencia rechaza expresamente los rechazos automáticos y las interpretaciones meramente formalistas por parte de la Administración.
Para garantizar la máxima accesibilidad y difusión, el episodio ha sido publicado en varios idiomas, todos disponibles en Spreaker a través de los siguientes enlaces:
Esta iniciativa forma parte de una actividad continua de divulgación jurídica destinada a hacer comprensible el derecho de la inmigración a un público amplio y multilingüe, poniendo de relieve el impacto concreto de las prácticas administrativas en los derechos de las personas extranjeras.
Permesso di soggiorno, condanne penali e integrazione: il lavoro non basta
TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025
È stata pubblicata su Calameo la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Sezione Seconda, emessa il 16 dicembre 2025, relativa al procedimento iscritto al ruolo generale numero 684 del 2025, che affronta un tema di particolare rilievo nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra integrazione lavorativa, condanne penali e diniego del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Il giudizio trae origine dal diniego opposto dalla Questura alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, presentata da uno straniero al quale era stato precedentemente revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Nel corso del procedimento amministrativo era intervenuta una sentenza di condanna penale, con applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati di maltrattamenti in ambito familiare e lesioni personali.
L’Amministrazione ha fondato il diniego sulla sussistenza di una pericolosità sociale ritenuta incompatibile con il rilascio del titolo di soggiorno, nonostante l’esistenza di un’attività lavorativa e la deduzione di legami familiari sul territorio nazionale.
Il principio affermato dal TAR
Con la decisione del 16 dicembre 2025, il TAR Marche respinge il ricorso e afferma un principio di particolare chiarezza: l’integrazione non può essere ridotta al solo dato lavorativo. Il lavoro costituisce un elemento rilevante nella valutazione complessiva, ma non è sufficiente, da solo, a neutralizzare un giudizio di pericolosità sociale, soprattutto quando le condotte penalmente rilevanti incidono su beni fondamentali tutelati dall’ordinamento, come la persona e le relazioni familiari.
Il Tribunale sottolinea come l’integrazione debba essere valutata in senso sostanziale, includendo anche il rispetto dei valori sociali e culturali del Paese ospitante. In tale prospettiva, il comportamento tenuto nella sfera privata e familiare assume rilievo giuridico pieno, tanto più quando i reati si consumano proprio all’interno di quel contesto.
Divieto di automatismi e valutazione discrezionale
Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato all’articolo 5, comma 5, del Testo Unico Immigrazione. Il TAR ribadisce che il divieto di automatismi non equivale al riconoscimento di un diritto soggettivo al permesso di soggiorno. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione comparativa tra l’interesse dello straniero alla permanenza sul territorio e l’interesse della collettività alla sicurezza pubblica, ma tale valutazione può legittimamente concludersi in senso sfavorevole allo straniero.
La presenza di legami familiari, inoltre, non assume carattere dirimente se non rientra nelle ipotesi rigorosamente tipizzate dal legislatore, né può trasformarsi in uno “scudo” rispetto a condotte di particolare allarme sociale.
La natura dell’articolo 9, comma 9, TUI
La sentenza offre anche un chiarimento netto sull’articolo 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998. Il rilascio di un permesso di soggiorno di altro tipo dopo la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è qualificato come facoltà dell’Amministrazione, non come obbligo. Tale facoltà resta subordinata alla verifica di tutti i presupposti di legge, inclusa l’assenza di pericolosità sociale.
Considerazioni conclusive
La decisione del TAR Marche, sentenza del 16 dicembre 2025, ruolo generale 684 del 2025, si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che riafferma con chiarezza un dato spesso rimosso nel dibattito pubblico: il lavoro non è uno scudo automatico nel diritto dell’immigrazione. L’integrazione non è un fatto meramente economico, ma un percorso complesso che implica responsabilità, rispetto delle regole e adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
La pubblicazione integrale della sentenza su Calameo consente agli operatori del diritto, agli studiosi e ai professionisti del settore di analizzare direttamente il testo del provvedimento e di coglierne appieno la portata sistematica.
L’Italie reconnaît la protection complémentaire : lorsque l’intégration devient un bouclier juridique
Dans une décision administrative significative, l’Italie a une nouvelle fois confirmé que l’intégration effective dans la société peut jouer un rôle déterminant dans la protection des ressortissants étrangers contre l’éloignement. Le 18 décembre 2025, la Commission territoriale pour la reconnaissance de la protection internationale de Gênes a accordé la protection complémentaire à un ressortissant étranger, estimant qu’un retour forcé dans le pays d’origine entraînerait une violation disproportionnée des droits fondamentaux.
La protection complémentaire est une forme spécifique de protection prévue par le droit italien, régie par l’article 19 du décret législatif n° 286/1998 (loi sur l’immigration). Elle s’applique lorsque les conditions du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ne sont pas réunies, mais que l’expulsion ou l’éloignement serait contraire aux obligations de protection des droits fondamentaux, notamment au droit au respect de la vie privée et familiale.
Dans cette affaire, la Commission de Gênes a rejeté la reconnaissance du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, tout en procédant à une évaluation autonome et individualisée de la situation personnelle du demandeur. L’élément décisif a été le niveau d’intégration réelle en Italie, en particulier sur les plans social et professionnel. La Commission a reconnu que l’intéressé avait construit des liens personnels et professionnels stables et que son éloignement entraînerait un préjudice grave et irréversible.
L’intérêt majeur de cette décision réside dans son raisonnement juridique. L’intégration n’a pas été considérée comme une récompense ou un facteur accessoire, mais comme un élément juridiquement pertinent de la vie privée, protégée par les normes européennes en matière de droits de l’homme. La Commission a conclu qu’un retour forcé constituerait une ingérence disproportionnée dans ces droits.
Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de la pratique administrative italienne, qui considère de plus en plus la protection complémentaire comme une garantie substantielle, et non comme une mesure résiduelle. Elle confirme que la politique de contrôle de l’immigration doit être constamment mise en balance avec l’obligation de respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux.
Pour les étrangers résidant en Italie, cette décision délivre un message clair : la construction de liens réels et documentés avec le territoire peut produire des effets juridiques concrets. Le travail, les relations sociales et la stabilité à long terme ne sont pas de simples éléments factuels, mais peuvent devenir déterminants pour empêcher une mesure d’éloignement.
Pour les avocats et les praticiens, la décision de Gênes constitue un exemple important du fonctionnement concret de la protection complémentaire. Elle démontre que, même en cas de refus de la protection internationale, le droit italien prévoit des mécanismes visant à éviter tout éloignement en violation des droits fondamentaux.
Alors que les débats sur la migration se poursuivent en Europe, cette affaire rappelle un principe essentiel : l’intégration compte, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan juridique.
New Multilingual Episode of the Podcast “Immigration Law” Now Available: Seasonal Permit Conversion and Administrative Review
A new episode of the podcast Immigration Law is now online, focusing on a highly relevant legal and practical issue: the conversion of a seasonal residence permit, the limits of late filing, and judicial control over administrative action, in light of recent case law from the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna.
The episode examines a court decision that clarifies key aspects of Immigration Office practice, with particular attention to procedural guarantees, the assessment of the 39-day work requirement, and the concept of “reasonableness” in filing a conversion request. The ruling expressly rejects automatic refusals and purely formalistic interpretations by the administration.
To ensure maximum accessibility and outreach, the episode has been published in multiple languages, all available on Spreaker at the following links:
This initiative is part of an ongoing legal outreach effort aimed at making immigration law accessible to a broader, multilingual audience, while highlighting the concrete impact of administrative practices on the rights of foreign nationals.
La riforma della cittadinanza del 2025: quadro sistematico, ratio legis e linee di frattura con la disciplina previgente
Abstract
La riforma della cittadinanza introdotta dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, segna un punto di svolta nel diritto della cittadinanza italiano. Pur mantenendo formalmente il principio dello ius sanguinis quale criterio cardine di attribuzione dello status civitatis, il legislatore interviene in modo incisivo sull’automatismo tradizionalmente connesso alla discendenza, introducendo limiti generazionali, condizioni di effettività del legame con l’ordinamento statale e rilevanti innovazioni sul piano procedurale e probatorio. Il presente contributo intende ricostruire il quadro complessivo della riforma, analizzarne la ratio dichiarata e individuare le principali linee di discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992.
1. Inquadramento normativo e contesto di intervento
Il decreto-legge n. 36 del 2025 si inserisce in un contesto normativo e politico caratterizzato da una crescente tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, la tradizionale apertura dell’ordinamento italiano verso il riconoscimento della cittadinanza per discendenza; dall’altro, la volontà di limitare fenomeni ritenuti di “cittadinanza meramente formale”, sganciata da un rapporto effettivo con lo Stato.
Come evidenziato nel dossier parlamentare predisposto dai Servizi Studi di Camera e Senato, la disciplina vigente – fondata sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91 – ha rappresentato, per oltre trent’anni, un punto di equilibrio tra continuità storica e adattamento ai mutamenti sociali, senza mai mettere in discussione la preminenza dello ius sanguinis quale criterio strutturale di appartenenza alla comunità nazionale
dossier_stud_4623_1455782_44287…
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Il decreto-legge del 2025 non abroga tale principio, ma ne ridefinisce profondamente la portata applicativa, incidendo sul momento genetico dell’acquisto della cittadinanza e sulla stessa qualificazione giuridica dello status civitatis nei casi di nascita all’estero.
2. La ratio dichiarata della riforma: il “legame effettivo” con lo Stato
La relazione illustrativa e il dossier parlamentare richiamano espressamente il principio del genuine link, elaborato in ambito di diritto internazionale e ricondotto, in particolare, alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia nel caso Nottebohm del 1955. Secondo tale impostazione, la cittadinanza non può essere ridotta a un mero dato formale o genealogico, ma deve riflettere un rapporto reale, sostanziale e attuale tra individuo e Stato.
Il legislatore del 2025 assume tale principio come criterio ispiratore dell’intervento normativo, sostenendo la necessità di “oggettivare” il legame con l’Italia attraverso elementi verificabili: residenza qualificata, esclusività della cittadinanza degli ascendenti, attivazione tempestiva del procedimento amministrativo o giudiziario.
È significativo che la riforma venga presentata non come una misura di restrizione in senso proprio, bensì come un intervento di “chiarificazione” dei presupposti originari dell’acquisto della cittadinanza, volto a evitare un’estensione potenzialmente indefinita del corpo civico a soggetti privi di un rapporto concreto con l’ordinamento statale
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3. La tecnica normativa: dalla perdita al mancato acquisto originario
Uno degli snodi concettuali più rilevanti della riforma risiede nella scelta di qualificare le nuove limitazioni non come ipotesi di perdita o revoca della cittadinanza, bensì come casi di “mancato acquisto” originario.
L’introduzione dell’art. 3-bis nella legge n. 91 del 1992 stabilisce che il soggetto nato all’estero, in possesso di altra cittadinanza, deve essere considerato come colui che “non ha mai acquistato” la cittadinanza italiana, anche se nato prima dell’entrata in vigore della norma, salvo il ricorrere di specifiche condizioni derogatorie
L 74 2025 cittadinanza
. Tale formulazione consente al legislatore di incidere retroattivamente su situazioni giuridiche consolidate solo in apparenza, evitando il confronto diretto con i principi costituzionali in materia di perdita dello status civitatis.
La scelta lessicale e concettuale non è neutra: essa mira a sottrarre la riforma al paradigma della sanzione o della decadenza, collocandola invece nell’alveo della disciplina genetica del rapporto di cittadinanza. In tal modo, il legislatore rilegge ex post il titolo di appartenenza alla comunità nazionale, subordinandolo alla verifica di requisiti ulteriori rispetto alla mera discendenza biologica.
4. Continuità e discontinuità rispetto alla legge n. 91 del 1992
Sotto il profilo sistematico, la riforma del 2025 si presenta come un intervento di continuità solo apparente. È vero che il principio dello ius sanguinis non viene formalmente abbandonato; tuttavia, l’introduzione di limiti generazionali e condizioni di effettività segna una frattura profonda rispetto all’impostazione tradizionale della legge del 1992, che concepiva la cittadinanza come status trasmissibile lungo la linea genealogica senza necessità di un radicamento territoriale o relazionale attuale.
La nuova disciplina, pur richiamandosi alla tradizione, ne rielabora il significato, trasformando la cittadinanza da dato identitario tendenzialmente permanente a rapporto giuridico condizionato, suscettibile di verifica e delimitazione nel tempo.
5. Considerazioni introduttive
Il decreto-legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, inaugura una stagione nuova nel diritto della cittadinanza italiano. Al di là delle singole disposizioni, esso introduce una diversa concezione del rapporto tra individuo e Stato, fondata sull’idea che l’appartenenza alla comunità nazionale debba essere il risultato di un legame effettivo e non esclusivamente di una continuità genealogica.
Nei contributi successivi della presente serie si procederà all’analisi puntuale delle singole innovazioni: dalla preclusione all’acquisto automatico per i nati all’estero, alle eccezioni previste, alla nuova disciplina dei minori, fino alle rilevanti modifiche in materia processuale e probatoria.
Fonti utilizzate e verificate – Dossier Servizi Studi Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, D.L. n. 36/2025 – A.C. 2402, 15 maggio 2025
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– Testo coordinato del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, G.U. n. 118 del 23 maggio 2025
Conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale: tardività, istruttoria e limiti del potere amministrativo nella giurisprudenza del TAR Emilia-Romagna
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato continua a rappresentare uno dei punti di maggiore frizione tra amministrazione e cittadini stranieri. Su questo tema interviene una sentenza di particolare rilievo del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, pubblicata il 22 dicembre 2025, nel ricorso di registro generale 1710 del 2025, che offre chiarimenti di sistema destinati ad avere un impatto concreto sulla prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione.
Il caso trae origine dal diniego opposto dalla Prefettura di Modena a una richiesta di conversione presentata da un lavoratore stagionale, fondato su tre elementi ricorrenti: la presunta tardività della domanda, il mancato raggiungimento del requisito delle 39 giornate lavorative e l’asserita irrilevanza delle osservazioni difensive presentate nel procedimento. Il TAR smonta progressivamente questa impostazione, riaffermando principi che, pur non nuovi, risultano frequentemente disattesi nella gestione amministrativa quotidiana.
Sotto il profilo procedimentale, la sentenza valorizza in modo netto il contraddittorio endoprocedimentale, chiarendo che l’inosservanza dell’articolo 10-bis della legge 241 del 1990 non può essere relegata a vizio meramente formale. L’omessa valutazione delle osservazioni difensive incide direttamente sulla legittimità del provvedimento finale, poiché compromette l’istruttoria e svuota di contenuto l’obbligo di motivazione. In questo contesto, il Collegio esclude la possibilità di sanatoria ex articolo 21-octies, laddove il confronto con l’interessato risulti essenziale ai fini decisori.
Quanto al requisito delle 39 giornate lavorative, il Tribunale ribadisce che, nel lavoro agricolo stagionale, la verifica deve essere condotta sulla base delle giornate effettivamente lavorate e della contribuzione previdenziale. Nel caso esaminato, la documentazione prodotta dimostrava il superamento della soglia minima richiesta, mentre l’Amministrazione si era limitata a un’affermazione generica, priva di riscontri istruttori. Ne deriva un ulteriore vizio del provvedimento per carenza di istruttoria e motivazione.
Il passaggio di maggiore interesse sistematico riguarda la tardività della domanda di conversione. Il TAR riafferma che l’articolo 24, comma 10, del Testo Unico Immigrazione non prevede termini perentori e che la scadenza del permesso stagionale non costituisce, di per sé, un ostacolo automatico alla conversione. Il parametro decisivo è quello della ragionevolezza, che deve essere valutato caso per caso. Nel caso concreto, la continuità lavorativa del richiedente ha consentito di superare anche un ritardo temporalmente significativo, escludendo finalità elusive o distorsive dell’istituto.
La sentenza si conclude con l’accoglimento del ricorso e con l’ordine all’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni. Ne emerge un messaggio chiaro e difficilmente eludibile: la gestione amministrativa dell’immigrazione non può fondarsi su automatismi, letture restrittive prive di base normativa o istruttorie superficiali, ma deve confrontarsi con i fatti, con il lavoro effettivamente svolto e con le garanzie procedimentali previste dall’ordinamento.
Comunicato – Pubblicazione nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”
Sono stati pubblicati nuovi episodi del podcast “Diritto dell’Immigrazione”, dedicati a un tema di particolare rilevanza pratica e giuridica: il rapporto tra precedenti penali e rinnovo del permesso di soggiorno, nonché i limiti della discrezionalità amministrativa.
Gli episodi prendono spunto da una recente decisione della giurisprudenza amministrativa e affrontano, con linguaggio chiaro ma rigoroso, una questione centrale nella prassi delle Questure e nel contenzioso in materia di immigrazione: l’impossibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su automatismi, in assenza di una valutazione concreta, attuale e individualizzata della presunta pericolosità sociale.
Il contenuto è stato pubblicato in più lingue, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico ampio, inclusi cittadini stranieri, operatori del diritto e studiosi della materia.
Il podcast “Diritto dell’Immigrazione” prosegue così nel suo percorso di divulgazione giuridica, con l’obiettivo di rendere accessibili i principi fondamentali della materia, senza rinunciare al rigore tecnico e al confronto critico con la prassi amministrativa.
Pubblicata la nuova puntata multilingue del podcast “Diritto dell’Immigrazione” sulla conversione del permesso stagionale
È online una nuova puntata del podcast Diritto dell’Immigrazione, dedicata a un tema di grande rilevanza pratica e giuridica: la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i limiti della tardività e il controllo dell’azione amministrativa, alla luce della più recente giurisprudenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna.
L’episodio analizza una sentenza che chiarisce punti centrali nella prassi degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, soffermandosi sul rispetto del contraddittorio procedimentale, sulla verifica del requisito delle 39 giornate lavorative e sulla nozione di “ragionevolezza” nella presentazione della domanda di conversione, escludendo automatismi e letture meramente formalistiche.
Per favorire la massima accessibilità e diffusione, la puntata è stata pubblicata in più lingue, tutte disponibili su Spreaker ai seguenti link:
L’iniziativa rientra nell’attività di divulgazione giuridica volta a rendere comprensibili, anche a un pubblico non specialistico e multilingue, i principali snodi del diritto dell’immigrazione e dell’azione amministrativa, con particolare attenzione alle ricadute concrete sui diritti delle persone straniere.
Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali
Con il decreto emesso il 5 dicembre 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, interviene in modo chiaro e strutturato su uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto dell’immigrazione: la protezione complementare e il suo rapporto con l’integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.
Il Collegio bolognese prende posizione contro una lettura riduttiva della riforma del 2023, affermando che l’intervento legislativo non ha inciso sul nucleo essenziale delle tutele derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, viene ribadito che la protezione complementare continua a rappresentare lo strumento attraverso cui si dà attuazione al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, terzo comma, Cost., nonché alla tutela della vita privata e familiare sancita dall’art. 8 CEDU.
Il decreto si segnala per l’ampiezza e la profondità dell’argomentazione giuridica. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, chiarendo che, anche dopo le modifiche del 2023, permane il divieto di allontanamento ogniqualvolta l’espulsione o il respingimento comportino una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, l’integrazione non viene intesa come requisito automatico o meramente formale, ma come elemento sostanziale da valutare in concreto, attraverso un giudizio comparativo tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella che il richiedente troverebbe nel Paese di origine.
Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità più recente, che il Tribunale utilizza per confermare come il radicamento sociale, lavorativo e familiare possa fondare, anche da solo, il riconoscimento della protezione complementare, quando l’allontanamento determini uno sradicamento incompatibile con uno standard minimo di vita dignitosa. Ne emerge una lettura coerente e costituzionalmente orientata dell’istituto, lontana da approcci emergenziali o meramente securitari.
Il provvedimento assume dunque un valore che va oltre il singolo caso deciso. Esso si colloca come punto di riferimento per operatori del diritto, giudici e avvocati, offrendo una ricostruzione solida dei criteri applicativi della protezione complementare e confermando che l’integrazione effettiva resta un parametro centrale nel bilanciamento tra interessi pubblici e diritti della persona.
Il Tribunale di Firenze e la protezione complementare dopo il decreto-legge 20/2023: continuità costituzionale, radicamento e funzione sistemica dell’integrazione
Abstract
Il decreto emesso dal Tribunale ordinario di Firenze in data 24 dicembre 2025, nell’ambito di un procedimento in materia di protezione internazionale e complementare, offre un contributo di particolare rilievo all’attuale dibattito sull’ambito applicativo della protezione complementare dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 20/2023, convertito con legge 50/2023. La decisione si colloca in una fase di riassestamento dell’istituto, segnata dall’abrogazione parziale dell’articolo 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione e dal conseguente ritorno a un modello interpretativo fortemente ancorato ai parametri costituzionali e convenzionali. L’analisi del provvedimento consente di mettere a fuoco il ruolo centrale del radicamento sociale e lavorativo e di interrogarsi sulle implicazioni sistemiche della protezione complementare nel quadro di una più ampia riflessione sul rapporto tra integrazione, permanenza sul territorio e politiche di rientro.
1. Inquadramento normativo e contesto della decisione
Il Tribunale di Firenze opera in un contesto normativo profondamente segnato dall’evoluzione discontinua della tutela umanitaria prima e della protezione speciale poi. Con la riforma del 2020, il legislatore aveva tipizzato una serie di criteri di valutazione della vita privata e familiare, successivamente ridimensionati dal decreto-legge 20/2023. Quest’ultimo intervento, pur incidendo sulla struttura dell’articolo 19, non ha tuttavia eliminato il nucleo essenziale della tutela derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali, come chiaramente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il decreto in esame si inserisce in questo solco, riaffermando che la protezione complementare continua a rappresentare uno strumento di salvaguardia dei diritti fondamentali, anche in assenza di una tipizzazione legislativa rigida dei criteri di comparazione. Il giudice fiorentino valorizza, in particolare, la continuità tra l’assetto previgente alla riforma del 2020 e l’assetto attuale, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale maturata in epoca anteriore e riaffermata dalla Corte di cassazione nel 2025.
2. La centralità del radicamento e della vita privata
Il cuore motivazionale del decreto risiede nella valutazione del radicamento del richiedente sul territorio nazionale. Il Tribunale procede a un’analisi puntuale degli indici di integrazione sociale, lavorativa e abitativa, ponendoli in relazione con il diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dall’articolo 19 del testo unico immigrazione.
La decisione ribadisce che l’integrazione non è un dato meramente economico, ma un processo complesso che comprende la stabilità abitativa, la continuità lavorativa, la partecipazione alla vita sociale e la conoscenza della lingua. In tale prospettiva, il radicamento maturato anche nel tempo necessario all’esame delle domande di protezione maggiore non può essere considerato irrilevante o artificiale, ma costituisce un elemento strutturale della vita privata dello straniero.
3. Continuità giurisprudenziale e funzione sistemica della protezione complementare
Particolarmente significativa è la lettura che il Tribunale di Firenze offre dell’intervento del 2023. L’abrogazione di parte dell’articolo 19, comma 1.1, non viene interpretata come una compressione della tutela, bensì come una riduzione della tipizzazione normativa, che restituisce centralità al giudizio di proporzionalità e al bilanciamento caso per caso. In questo senso, la protezione complementare torna a svolgere una funzione di garanzia del sistema, assicurando l’effettività del diritto d’asilo costituzionale e degli obblighi convenzionali.
La decisione evidenzia come l’assenza di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica e la dimostrata capacità di integrazione rendano sproporzionato l’allontanamento dello straniero, in quanto produttivo di una lesione grave e irreversibile della sua vita privata. Tale impostazione si colloca in linea di continuità con le pronunce delle Sezioni Unite del 2021 e con la più recente giurisprudenza di legittimità, confermando un orientamento interpretativo ormai consolidato.
4. Implicazioni prospettiche: integrazione, permanenza e politiche di rientro
Sul piano sistemico, il decreto di Firenze sollecita una riflessione più ampia sul rapporto tra protezione complementare e politiche migratorie. La tutela riconosciuta non si fonda su una logica emergenziale o assistenziale, ma sul riconoscimento di un percorso di integrazione effettiva. In questa prospettiva, la protezione complementare può essere letta come uno strumento che distingue tra chi ha costruito una vita privata stabile nel territorio nazionale e chi, al contrario, non ha intrapreso un reale percorso di inserimento.
Ne deriva un modello coerente con una visione orientata al futuro, nella quale l’integrazione diviene il discrimine giuridico per la permanenza, mentre il rientro nel paese di origine si configura come opzione legittima nei casi di mancato radicamento. Il decreto fiorentino, pur muovendosi nel perimetro strettamente giurisdizionale, contribuisce così a delineare un paradigma nel quale la protezione complementare non è in contraddizione con politiche di rientro ordinate, ma ne costituisce il necessario contrappeso garantista.
Conclusioni
Il decreto del Tribunale di Firenze del 24 dicembre 2025 rappresenta un tassello rilevante nella definizione dell’attuale fisionomia della protezione complementare. Esso conferma la perdurante centralità della tutela della vita privata e familiare, riafferma la continuità con la giurisprudenza precedente alle riforme più recenti e offre una chiave di lettura sistemica che valorizza l’integrazione come criterio giuridico fondamentale. La decisione si presta, pertanto, a essere assunta come riferimento per future applicazioni dell’istituto, in un quadro normativo che, pur mutato, continua a richiedere interpretazioni rigorose e coerenti con i principi costituzionali e convenzionali.
Relazione sull’attività di divulgazione giuridica svolta nel corso dell’anno 2025
Circa 172.000 fruizioni complessive nel periodo gennaio 2025 – gennaio 2026
Nel corso del 2025 la mia attività professionale di avvocato, svolta prevalentemente nell’ambito del diritto dell’immigrazione, si è accompagnata a un’intensa e continuativa attività di divulgazione giuridica, finalizzata a favorire una maggiore comprensione di istituti normativi, orientamenti giurisprudenziali e profili procedurali di particolare rilevanza pubblica.
L’attività di divulgazione ha affiancato l’esercizio della professione forense e si è sviluppata attraverso la produzione e diffusione di contenuti informativi e di approfondimento giuridico, con l’obiettivo di rendere accessibili temi complessi del diritto dell’immigrazione, mantenendo un approccio rigoroso alle fonti normative e giurisprudenziali e nel rispetto dei principi di correttezza e continenza propri della funzione dell’avvocato.
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L’attività di divulgazione proseguirà anche nel 2026, in continuità con il mio impegno professionale, con l’obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza giuridica in materia di diritto dell’immigrazione e delle sue ricadute normative e sociali.