Protezione del minore straniero e conversione del permesso di soggiorno: limiti dell’azione amministrativa e obblighi istruttori ex articolo 32 del decreto legislativo 286 del 1998
Abstract
Il contributo analizza la recente giurisprudenza amministrativa in materia di conversione del permesso di soggiorno per minore età, con particolare riferimento alla corretta interpretazione dell’articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286. L’analisi prende le mosse dalla pubblicazione disponibile su Calaméo (https://www.calameo.com/books/008079775e14bd2f3832a), che consente di esaminare integralmente il provvedimento e di ricostruire i principali nodi interpretativi emersi nella prassi amministrativa e nel contenzioso.
La questione giuridica centrale concerne la delimitazione dei presupposti richiesti per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età. In particolare, si pone il problema della corretta distinzione tra le due ipotesi normative previste dall’articolo 32: da un lato, quella relativa ai minori affidati o sottoposti a tutela; dall’altro, quella concernente i minori inseriti in un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni.
L’analisi evidenzia come la prassi amministrativa tenda frequentemente a sovrapporre tali presupposti, richiedendo cumulativamente condizioni che il legislatore ha invece configurato in termini alternativi. Tale impostazione determina un illegittimo aggravamento dell’onere probatorio a carico dello straniero e si traduce, non di rado, in provvedimenti di diniego fondati su una lettura distorta della norma.
Un ulteriore profilo di rilievo concerne la natura del parere rilasciato dal Comitato per i minori stranieri, oggi incardinato presso la Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione. La ricostruzione sistematica conferma che si tratta di un atto endoprocedimentale obbligatorio ma non vincolante, la cui mancata acquisizione non può essere imputata al richiedente né costituire, di per sé, motivo legittimo di rigetto dell’istanza.
In tale prospettiva, assume centralità il principio, di matrice generale, secondo cui spetta all’Amministrazione attivarsi per l’acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione, in applicazione dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990, numero 241. Il procedimento amministrativo in materia di immigrazione non può essere configurato come un sistema di ostacoli formali, ma deve essere orientato alla verifica sostanziale dei presupposti per il riconoscimento del diritto al soggiorno.
La pubblicazione su Calaméo consente di apprezzare in modo diretto il percorso argomentativo del giudice amministrativo, che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a contenere le derive formalistiche e a riaffermare i limiti dell’azione amministrativa, imponendo un esercizio del potere fondato su criteri di ragionevolezza, proporzionalità e completezza dell’istruttoria.
In conclusione, la decisione esaminata si colloca nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina, valorizzando il principio di effettività della tutela e riaffermando che le inefficienze dell’apparato amministrativo non possono tradursi in un pregiudizio per la posizione giuridica dello straniero.
Avv. Fabio Loscerbo
https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
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