La presentazione della domanda di protezione
internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione
(articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del
regolamento (UE) 2024/1351)
La disciplina della presentazione della domanda di
protezione internazionale nell’Unione europea, così come
delineata dai regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351, segna un deciso
superamento dell’impostazione previgente fondata sulla direttiva
2013/32/UE e sul regolamento Dublino III. Con l’adozione di questi
regolamenti, il legislatore europeo non si limita a uniformare le
procedure di esame delle domande di asilo, ma trasferisce all’interno
del nucleo stesso del procedimento una serie di obblighi
precisi e vincolanti a carico del richiedente, finalizzati a
garantire la correttezza procedurale, la cooperazione con le autorità
competenti e il rispetto dei criteri di attribuzione di competenza
tra Stati membri.
L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 inserisce nel regime
procedurale di protezione internazionale (cioè nella
disciplina che regola l’esame di merito e la revoca degli status)
una sezione dedicata agli obblighi del richiedente ai fini
della presentazione della domanda e dello svolgimento della procedura
stessa. Pur non essendo qui riprodotto il testo integrale,
il contenuto normativo è esplicitamente pensato per tradurre in
obblighi giuridici quello che, in passato, veniva talora percepito
come un dovere generico di “cooperazione”. Il regolamento afferma
che il richiedente deve presentare la domanda di protezione
internazionale nello Stato membro individuato secondo i criteri di
competenza (con specifico richiamo all’articolo 17 del regolamento
(UE) 2024/1351) e deve cooperare in modo pieno e continuativo con le
autorità competenti. La cooperazione qui descritta non è meramente
formale: include la produzione tempestiva e completa di dati
personali, documenti di identità e ogni elemento utile rilevante ai
fini della procedura; l’accettazione di modalità di comunicazione
tra autorità e richiedente; l’obbligo di rendersi disponibile per
il colloquio personale e per ogni atto procedurale necessario; nonché
la permanenza nel territorio dello Stato competente salvo diversa
indicazione dell’autorità. Il regolamento, quindi, esplicita la
intima connessione tra la presentazione della domanda e
l’adesione consapevole del richiedente al sistema procedurale
europeo, con l’obiettivo di rendere l’esame uniforme e
coerente tra gli Stati membri .
Parallelamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351 –
Obligations of the applicant and cooperation with the competent
authorities – incarna il pilastro normativo che
disciplina la presentazione della domanda nel quadro della
determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame
e della cooperazione con le autorità. La norma prevede innanzitutto
che la domanda di protezione internazionale debba essere
effettivamente fatta e registrata nello Stato membro di primo
ingresso (art. 17(1)); tale obbligo è formulato senza
possibilità di deroga se non nei casi tassativi previsti al comma 2,
che autorizzano la presentazione nello Stato membro che ha rilasciato
un documento di soggiorno o un visto valido. Se il
documento è scaduto o stato revocato, la domanda deve essere
presentata nello Stato membro in cui il richiedente è presente al
momento della domanda. Tale formulazione sostanzia un principio di
ordine di ingresso che, combinato con i criteri di attribuzione di
responsabilità, costituisce il nuovo sistema europeo comune
di competenza, volto a limitare i cosiddetti movimenti
secondari e a garantire una responsabilità statale chiara e
prevedibile .
L’articolo 17 prosegue definendo l’obbligo di
cooperare pienamente con le autorità competenti nella
raccolta dei dati biometrici in conformità al regolamento 2024/1358
e nella comunicazione di tutti gli elementi e informazioni
disponibili utili ai fini della determinazione dello Stato membro
responsabile, con particolare riguardo alla produzione tempestiva di
documenti di identità e alla partecipazione alle interviste. La
cooperazione non riguarda solo la fase di attribuzione di competenza,
ma si estende alla obbligatoria presenza nel territorio dello
Stato membro competente nel corso della procedura di
determinazione e, ove applicabile, nell’implementazione di un
trasferimento verso lo Stato responsabile e, successivamente, nello
Stato responsabile stesso. Infine, qualora sia notificata una
decisione di trasferimento, l’articolo impone al richiedente di
cooperare per l’esecuzione della decisione stessa .
La disciplina è quindi funzionale a ottenere una cooperazione
procedurale effettiva: non si tratta di enunciare un
principio astratto, ma di legare la presentazione della domanda alle
concrete fasi del procedimento, dalla registrazione alla
determinazione della responsabilità, fino all’effettiva esecuzione
delle decisioni di trasferimento. In tal modo, lo Stato membro in cui
il richiedente presenta la domanda di protezione non solo apre la
procedura di merito (come previsto dal regolamento 2024/1348), ma
acquisisce anche il ruolo di primo Stato membro coinvolto nel sistema
di responsabilità delineato dal regolamento 2024/1351. Il patto così
costituisce un’unica architettura normativa in cui la presentazione
della domanda e la cooperazione con le autorità diventano momenti
giuridici pregnanti e collegati, prodromici all’esame
sostanziale e all’attribuzione di competenza nel sistema europeo
comune di asilo .
In ultima analisi, quindi, la novità più significativa dei due
articoli risiede nell’aver trasformato l’atto di presentare la
domanda di protezione internazionale da un momento amministrativo di
mera presa in carico da parte dell’ente statale a un atto
procedurale caricato di obblighi giuridici specifici, verificabili e
sanzionabili, connessi alla cooperazione, alla corretta
attribuzione dello Stato responsabile e al rispetto delle regole del
sistema comune europeo. Nell’orizzonte delineato dal legislatore
europeo, il diritto di chiedere protezione internazionale non è più
svincolato da doveri di corresponsabilità procedurale: esso si
esercita entro confini giuridicamente costituenti del sistema di
competenza e cooperazione tra gli Stati membri.
Avv. Fabio Loscerbo