venerdì 12 dicembre 2025

Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

TEMA: Protezione complementare – Nota al Decreto del Tribunale di Firenze, camera di consiglio del 4 dicembre 2025 (R.G. 12055/2024)

Abstract
Il decreto del Tribunale di Firenze del 4 dicembre 2025 offre un’ulteriore conferma dell’evoluzione interpretativa della protezione complementare alla luce del quadro normativo successivo al Decreto-Legge 20/2023. La decisione valorizza in modo rigoroso la funzione costituzionale del divieto di refoulement e la necessità di una valutazione comparativa concreta tra integrazione effettiva in Italia e prospettive di vita nel Paese di origine. Il provvedimento è disponibile per la consultazione e il download al seguente link: https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f.


1. Il contesto normativo e la cornice intertemporale applicabile

Il Tribunale di Firenze muove da una ricostruzione puntuale del diritto vigente in materia di protezione complementare, ricordando come l’articolo 19 del Testo Unico Immigrazione, nel suo nucleo essenziale, non sia stato inciso dal Decreto-Legge 20/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 50/2023.

Rimangono pertanto pienamente operativi:
– il divieto di respingimento ed espulsione in presenza di rischio di tortura o trattamenti inumani o degradanti;
– gli obblighi derivanti dall’articolo 5, comma 6, TUI;
– il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.

L’abrogazione dei periodi relativi alla tutela della vita privata e familiare ha riportato il sistema alla logica antecedente alla riforma del 2020, senza espungere tuttavia l’effettiva tutela derivante dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 CEDU.

Sul piano intertemporale, il Tribunale chiarisce che la domanda proposta dopo l’11 marzo 2023 rientra nell’ambito applicativo del nuovo quadro normativo, come previsto dall’articolo 7, secondo comma, del Decreto-Legge 20/2023.

In questo assetto, la protezione complementare continua a fondarsi sui principi elaborati dalla Corte di cassazione nelle pronunce del 2018, 2019 e 2021, che hanno definito il perimetro della comparazione tra radicamento in Italia e condizione nel Paese di origine.


2. La comparazione tra integrazione in Italia e rischio di vulnerabilità in caso di rimpatrio

La decisione attribuisce rilievo centrale alla valutazione comparativa, ritenendo che l’allontanamento del ricorrente comporterebbe un evidente deterioramento delle sue condizioni di vita privata e familiare.

Il percorso di integrazione viene documentato attraverso elementi concreti:

– una continuità lavorativa che culmina nella trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro;
– una stabilità abitativa certificata dalla residenza anagrafica;
– un percorso formativo in lingua italiana;
– una crescente autonomia personale, testimoniata anche dall’iscrizione agli esami per la patente di guida.

Il Tribunale sottolinea che il ritorno in Marocco determinerebbe un significativo scadimento delle condizioni di vita, alla luce dell’indebolimento dei legami familiari e sociali nel Paese di origine.

In ciò si riflette la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la protezione complementare si fonda sulla tutela effettiva dei diritti riconosciuti dagli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione e dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.


3. L’obbligo di protezione derivante dagli articoli 5, comma 6, TUI e 8 CEDU

Un passaggio particolarmente rilevante della motivazione afferma che, quando l’allontanamento della persona determinerebbe la violazione di obblighi costituzionali o internazionali, il rilascio del permesso per protezione speciale non è una scelta discrezionale, ma una conseguenza necessaria.

Il Tribunale riconosce che il rimpatrio del ricorrente esporrebbe quest’ultimo a una compromissione “certa e rilevante” dei suoi diritti fondamentali, in assenza di qualunque esigenza di sicurezza nazionale o ordine pubblico che possa prevalere.

Si tratta di un’applicazione chiara dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2021, secondo cui l’integrazione effettiva raggiunta nel Paese ospitante può incidere in maniera decisiva nella comparazione.


4. Rilievo pratico della decisione e implicazioni per gli operatori del diritto

La decisione del Tribunale di Firenze si inserisce con coerenza nel solco delle più recenti pronunce in materia di protezione complementare.

Essa conferma che:
– la protezione complementare continua a rappresentare una clausola di salvaguardia costituzionale e convenzionale;
– l’amministrazione non può eludere il giudizio comparativo richiesto dagli obblighi costituzionali;
– il percorso di integrazione non è un elemento marginale, ma una componente essenziale nella valutazione della vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Il provvedimento, disponibile al link https://www.calameo.com/books/008079775a54122e54b1f, costituisce quindi un utile riferimento per orientare l’attività difensiva e quella amministrativa, in un quadro normativo in cui la protezione complementare mantiene un ruolo determinante.


Avv. Fabio Loscerbo

Nessun commento:

Posta un commento