mercoledì 10 dicembre 2025

Protezione complementare, integrazione e obblighi costituzionali nella giurisprudenza più recente(Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 19 novembre 2025, R.G. 11421/2024)


Abstract
Il decreto del Tribunale di Bologna del 19 novembre 2025 rappresenta un riferimento significativo per comprendere la funzione attuale della protezione complementare dopo la riforma del D.L. 20/2023. Sebbene il legislatore abbia eliminato i criteri normativi che tipizzavano la valutazione della vita privata e familiare, la decisione ribadisce che l’istituto mantiene un solido fondamento negli obblighi costituzionali e internazionali, che non possono essere compressi per effetto di modifiche legislative. Il provvedimento conferma inoltre il ruolo decisivo del giudice nella ricostruzione del perimetro dell’art. 19 TUI, attraverso un giudizio comparativo che valorizza i percorsi di integrazione individuali e la proporzionalità delle misure di allontanamento.


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1. Il contesto processuale e l’oggetto del giudizio

Il procedimento trae origine dall’impugnazione del rigetto della domanda di protezione internazionale, esaminata in procedura accelerata, rispetto alla quale il Tribunale riconosce l’automatica sospensione per violazione dei termini procedurali. L’attenzione del Collegio si concentra esclusivamente sulla richiesta di protezione complementare, dato che il ricorrente non ha più insistito sulle forme maggiori di tutela. La documentazione sopravvenuta durante il giudizio, che attesta un percorso di integrazione rapida e coerente, diventa centrale per valutare se l’allontanamento possa determinare una lesione sproporzionata della vita privata ai sensi dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU. Il quadro familiare, caratterizzato dalla presenza in Italia di una sorella regolarmente soggiornante, si combina con il radicamento lavorativo e imprenditoriale per delineare una identità sociale diversa da quella che il ricorrente avrebbe nel Paese d’origine.


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2. Il quadro normativo dopo il D.L. 20/2023 e la persistenza strutturale della protezione complementare

La riforma del 2023 interviene sull’art. 19 TUI, eliminando gli indici normativi che fino ad allora guidavano la valutazione della vita privata e familiare. Il legislatore, tuttavia, non modifica l’ossatura dell’istituto, poiché resta intatto il rinvio agli obblighi costituzionali e internazionali contenuto nell’art. 5, comma 6, TUI. La Corte di cassazione, attraverso decisioni recenti richiamate dal Tribunale, sottolinea che il diritto al rispetto della vita privata e familiare continua a essere pienamente operante, poiché protetto non solo dalla CEDU ma anche dalla Costituzione. La sentenza n. 29593/2025 assume rilievo particolare, poiché chiarisce che la soppressione dei criteri legislativi non riduce l’estensione delle garanzie. L’interprete è anzi chiamato a ricostruire tali criteri attraverso i principi elaborati dalla Corte EDU e dalla stessa Cassazione, seguendo una logica di integrazione tra fonti convenzionali e costituzionali. Da ciò deriva una trasformazione dell’istituto: meno tipizzato sul piano normativo, più affidato al giudizio ponderato del giudice e al rispetto del principio di proporzionalità.


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3. L’integrazione come elemento qualificante della vita privata

Una parte significativa del decreto è dedicata all’analisi del percorso di integrazione del ricorrente. L’avvio di un’attività autonoma con risultati economici rilevanti, documentati da fatture e dichiarazioni reddituali, attesta una capacità di auto-sostentamento che non si esaurisce nel mero dato economico, ma segnala una volontà effettiva di costruire in Italia una rete di relazioni sociali e professionali. Il Collegio valorizza espressamente la funzione sociale del lavoro, riprendendo la giurisprudenza della Corte EDU secondo cui la vita professionale può costituire parte integrante della vita privata (Niemietz c. Germania, 1992). La presenza di relazioni familiari stabili e la conoscenza adeguata della lingua italiana contribuiscono ulteriormente a definire una vita privata radicata nel contesto sociale italiano. Questa dimensione complessiva dell’integrazione permette al giudice di cogliere l’effettiva trasformazione identitaria del soggetto, che ha sviluppato legami significativi e una progettualità incompatibile con un ritorno forzato nel Paese d’origine.


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4. Il giudizio comparativo e la sproporzione dell’allontanamento

Il Tribunale procede alla valutazione comparativa tra la situazione attuale del ricorrente e quella cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio, secondo il metodo già affermato dalla Corte di cassazione per la protezione complementare. L’allontanamento risulterebbe sproporzionato rispetto allo sviluppo raggiunto in Italia, anche considerando l’assenza di prospettive economiche e di sostegno familiare effettivo nel Paese di origine. Il Collegio non rileva inoltre motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico che possano giustificare un’ingerenza così incisiva nella vita privata dell’interessato. La protezione complementare si rivela quindi coerente con la finalità di evitare che l’espulsione comporti una violazione grave e sproporzionata dei diritti fondamentali, confermando il ruolo centrale della proporzionalità come limite sostanziale all’azione amministrativa.


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5. Il ruolo della giurisdizione dopo la riforma del 2023

La decisione del Tribunale di Bologna mette in evidenza la funzione di supplenza che la giurisdizione è oggi chiamata a svolgere. La scelta del legislatore di eliminare gli indici normativi non semplifica l’applicazione dell’istituto, ma richiede un intervento interpretativo più articolato, fondato sul dialogo tra diritto interno, Costituzione e CEDU. La protezione complementare si trasforma così in un istituto che esige una valutazione individualizzata e non schematica, grazie alla quale il giudice diventa il garante effettivo dell’equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi migratori e tutela della dignità della persona. L’assenza di parametri legislativi rigidi rafforza di fatto il ruolo della giurisprudenza nel definire, caso per caso, il contenuto del diritto.


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Conclusioni

Il decreto del 19 novembre 2025 rappresenta un contributo importante nella ricostruzione dell’istituto della protezione complementare. Il Tribunale riafferma che la tutela della vita privata non può essere sacrificata in nome di esigenze amministrative, quando il percorso di integrazione risulti effettivo e radicato. L’interpretazione adottata mostra come l’istituto, pur privato di tipizzazioni normative, mantenga una forte coerenza sistemica grazie al richiamo agli obblighi costituzionali e convenzionali. La protezione complementare emerge così non come uno strumento residuale, ma come un presidio essenziale per garantire la proporzionalità dell’allontanamento e la dignità della persona migrante.


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Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 8 dicembre 2025





 

Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración” Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025

 Nuevo episodio del pódcast “Derecho de la Inmigración”

Título: Denegación del permiso de residencia por trabajo autónomo y requisitos obligatorios: la sentencia del TAR de Lecce del 19 de noviembre de 2025



Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.

Hoy analizamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Apulia – sede de Lecce, dictada el 19 de noviembre de 2025 y publicada el 28 de noviembre de 2025, relativa a la denegación de la renovación de un permiso de residencia por trabajo autónomo.

El caso gira en torno a tres aspectos esenciales: el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Texto Único de Inmigración, la valoración de la peligrosidad social y la incidencia de los vínculos familiares en Italia.

El Tribunal recuerda que, en materia de trabajo autónomo, los requisitos legales son estrictos: el solicitante debe demostrar un ingreso anual lícito superior al umbral previsto y la disponibilidad de un alojamiento adecuado. En este caso, no se acreditaron ni ingresos suficientes ni una vivienda idónea. La normativa no permite basarse en perspectivas futuras ni considerar estas carencias como irregularidades subsanables posteriormente.

En cuanto a la seguridad pública, la Administración tuvo en cuenta diversos antecedentes penales y policiales. El Tribunal confirma que tales elementos pueden valorarse incluso sin una condena penal firme, cuando indican una conducta incompatible con la renovación del permiso.

Respecto a los vínculos familiares, el solicitante era padre de una menor italiana, pero no convivía con ella ni mantenía una relación estable documentada. El Tribunal sigue la jurisprudencia consolidada según la cual la presencia de un hijo en Italia no impide, por sí sola, una denegación cuando prevalecen razones de orden público.

La sentencia concluye que la decisión de la Questura fue legítima, suficientemente motivada y apoyada en una instrucción adecuada.

Con este episodio hemos resumido una resolución que aclara cómo se aplican en la práctica los requisitos del permiso de residencia por trabajo autónomo y cómo interactúan con la valoración de la peligrosidad social.

Nos escuchamos en el próximo episodio de Derecho de la Inmigración.

New Episode of the Podcast “Immigration Law” Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025


 New Episode of the Podcast “Immigration Law”

Title: Refusal of a Self-Employment Residence Permit and Mandatory Requirements: The TAR Lecce Ruling of 19 November 2025


Good morning, this is Lawyer Fabio Loscerbo, and welcome to a new episode of the Immigration Law podcast.

Today we examine a recent decision of the Regional Administrative Tribunal (TAR) for Apulia – Lecce division, delivered on 19 November 2025 and published on 28 November 2025, concerning the refusal to renew a residence permit for self-employment.

The case focuses on three key aspects: compliance with the statutory requirements set out in the Consolidated Immigration Act, the assessment of social dangerousness, and the relevance of family ties in Italy.

The Tribunal reiterates that, in matters of self-employment, the legal requirements are mandatory: the applicant must prove a lawful annual income above the minimum threshold and the availability of suitable accommodation. In this case, neither adequate housing nor sufficient income was demonstrated. The legislation does not allow the Administration to rely on future prospects or to treat deficiencies as later-remediable irregularities.

Regarding public security, the Administration considered several criminal and police records. The Tribunal confirms that such elements may be taken into account even if they have not yet resulted in a final criminal conviction, where they indicate conduct incompatible with the renewal of the permit.

With respect to family ties, the applicant was the father of an Italian minor but did not live with her nor maintain a documented stable relationship. The Tribunal aligns with the settled case-law holding that the presence of a child in Italy does not in itself preclude a refusal where overriding public-order considerations are present.

The judgment concludes that the decision of the Questura was lawful, properly reasoned, and supported by adequate factual findings.

This episode has summarised a ruling that clarifies how the requirements for self-employment residence permits are applied in practice and how they interact with assessments of social dangerousness.

See you in the next episode of Immigration Law.

حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة" العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025


 حلقة جديدة من بودكاست "قانون الهجرة"

العنوان: رفض تصريح الإقامة للعمل الحر والمتطلبات الإلزامية: حكم محكمة تار ليتشي الصادر في 19 نوفمبر 2025


صباح الخير، أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة.

نناقش اليوم قراراً حديثاً صادراً عن المحكمة الإدارية الإقليمية في بوليا – فرع ليتشي، بتاريخ 19 نوفمبر 2025 والمنشور في 28 نوفمبر 2025، والمتعلق برفض تجديد تصريح الإقامة للعمل الحر.

تركّز القضية على ثلاثة محاور أساسية: استيفاء المتطلبات القانونية المنصوص عليها في التشريع الإيطالي للهجرة، وتقييم الخطورة الاجتماعية، وأثر الروابط الأسرية داخل إيطاليا.

تشير المحكمة إلى أن متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر محددة وصارمة: يجب على المتقدم إثبات الحصول على دخل سنوي مشروع يفوق الحد الأدنى المحدد قانوناً، بالإضافة إلى توفر سكن مناسب. وفي هذه الحالة، لم يثبت وجود دخل كافٍ ولا سكن ملائم، ولا يسمح القانون بالاعتماد على توقعات مستقبلية أو معالجة هذه النواقص لاحقاً.

وفيما يتعلق بالأمن العام، أخذت الإدارة بعين الاعتبار عدداً من السوابق الجنائية والشرطية. وتؤكد المحكمة أنه يمكن استخدام هذه العناصر حتى إذا لم ينتهِ مسارها بإدانة نهائية، طالما أنها تشير إلى سلوك لا يتوافق مع شروط تجديد التصريح.

أما عن الروابط الأسرية، فكان مقدم الطلب أباً لطفلة إيطالية، لكنه لم يكن يقيم معها أو يثبت وجود علاقة مستقرة. وتؤكد المحكمة على الاجتهاد الراسخ بأن وجود طفل في إيطاليا لا يمنع رفض الطلب إذا كانت هناك اعتبارات متقدمة تتعلق بالنظام العام.

وتخلص المحكمة إلى أن قرار "كوستورا" كان مشروعاً ومعللاً تعليلاً كافياً ومدعوماً بعناصر واقعية واضحة.

وبهذا نكون قد قدّمنا ملخصاً لقرار قضائي يوضح كيفية تطبيق متطلبات تصريح الإقامة للعمل الحر وكيفية تفاعلها مع تقييم الخطورة الاجتماعية.

نلتقي في الحلقة القادمة من بودكاست قانون الهجرة.

TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

 TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, pubblicata il 28 novembre 2025, offre un’importante occasione per riflettere sulla struttura dei requisiti per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo e sul rapporto tra tali requisiti e la valutazione della pericolosità sociale dello straniero. Il provvedimento si inserisce in una linea interpretativa rigorosa, centrata sul rispetto puntuale delle condizioni poste dal Testo Unico Immigrazione e sulla funzione di garanzia dell’ordine pubblico attribuita all’Amministrazione di pubblica sicurezza.

1. Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 5, comma 5, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 disciplina il rifiuto, la revoca e il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in presenza della mancanza dei requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno. Parallelamente, l’articolo 26, comma 3, del medesimo Testo Unico definisce le condizioni specifiche per il soggiorno per lavoro autonomo: idoneità dell’alloggio e disponibilità di un reddito annuo lecito superiore alla soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il TAR Lecce ribadisce che tali requisiti hanno natura oggettiva e sostanziale, non suscettibile di interpretazioni estensive o di compensazioni fondate su elementi prospettici. La verifica del reddito e dell’alloggio va condotta al momento della decisione, con esclusione di considerazioni sulla futura capacità lavorativa del richiedente.

2. L’accertamento istruttorio: reddito, alloggio e attendibilità delle dichiarazioni
Nel caso esaminato, l’Amministrazione aveva riscontrato l’assenza di dichiarazioni dei redditi negli anni recenti, salvo importi modesti riferiti a esercizi molto risalenti, e la mancata dimostrazione di una sistemazione abitativa effettiva. Il mancato reperimento del richiedente al domicilio indicato e l’assenza di qualsiasi documentazione idonea hanno condotto il TAR a confermare la legittimità del diniego.

Il Collegio valorizza un principio ormai consolidato: l’onere della prova grava integralmente sul richiedente e richiede documentazione concreta (contratti, utenze, atti registrati), non meri elementi dichiarativi. La mancanza di tali elementi non è interpretabile come irregolarità sanabile, ma come assenza del presupposto sostanziale richiesto dalla normativa.

3. La valutazione della pericolosità sociale e il ruolo dei precedenti penali
Elemento centrale della decisione è la conferma della possibilità per l’Amministrazione di considerare, nella valutazione complessiva del rinnovo, anche precedenti non ancora sfociati in sentenza definitiva. Il TAR richiama la giurisprudenza amministrativa che consente l’utilizzo di tali elementi quando rivelatori di una condotta potenzialmente lesiva dell’ordine pubblico.

Nel caso di specie, la presenza di molteplici arresti e condanne, relativi a reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica autorità, ha condotto l’Amministrazione a un giudizio negativo di affidabilità. La sentenza sottolinea che tale valutazione non è automatica ma deriva da una ricostruzione analitica del comportamento complessivo del richiedente, come richiesto dal principio di proporzionalità.

4. I legami familiari: limite o criterio integrativo?
L’articolo 5, comma 5, ultimo capoverso, impone di tenere conto della natura ed effettività dei vincoli familiari dello straniero già presente sul territorio nazionale. Tuttavia, il TAR chiarisce che tali legami non costituiscono un diritto incondizionato al rinnovo della misura, soprattutto in assenza di convivenza, contributo educativo o radicamento reale.

Nel caso considerato, il richiedente era padre di una minore italiana, ma non conviveva con lei né dimostrava una relazione continuativa. Il TAR richiama l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui soltanto situazioni eccezionali, con rischi concreti per il minore, possono prevalere sull’esigenza di tutela dell’ordine pubblico.

5. Considerazioni conclusive
La sentenza in commento conferma un approccio rigoroso e coerente con la natura del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che presuppone stabilità economica e abitativa del richiedente. Al contempo, ribadisce il ruolo della valutazione di sicurezza pubblica, che non richiede necessariamente una condanna penale irrevocabile quando gli elementi disponibili consentano un giudizio prudenziale motivato.

Il provvedimento sottolinea infine l’importanza della motivazione amministrativa: l’atto impugnato, come rilevato dal TAR, esponeva in modo chiaro le ragioni del rigetto, gli elementi istruttori considerati e il percorso logico seguito, garantendo così la piena trasparenza dell’azione amministrativa.

La decisione contribuisce a delineare una linea interpretativa stabile, nella quale il permesso per lavoro autonomo è configurato come istituto fondato su requisiti sostanziali stringenti e su una valutazione complessiva del comportamento del richiedente, con un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti individuali.