sabato 4 ottobre 2025

La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo


 La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo


Nella seduta del 12 agosto 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza – ha emesso un decreto di particolare rilievo giuridico e pratico. Pur rigettando la domanda di protezione internazionale, la Commissione ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.

La decisione si fonda su una ricostruzione accurata della vicenda personale del richiedente, giunto in Italia nel 2021 dopo un percorso migratorio legato a condizioni di povertà e precarietà economica in Marocco. Pur riconoscendo la credibilità dei fatti narrati, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e per la protezione sussidiaria, rilevando che i motivi dell’espatrio si collocano nella sfera privata e non rientrano nei casi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra.

Tuttavia, il decreto assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione ha infatti riconosciuto che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato il suo stabile inserimento lavorativo in Italia.

Dalla documentazione esaminata risulta che il richiedente lavora in modo continuativo dal 2022, con contratti regolari e redditi crescenti: 2.000 euro nel 2022, 20.000 nel 2023 e 30.000 nel 2024. Questo elemento, unito al radicamento sociale e all’autonomia economica raggiunta, ha determinato la valutazione positiva in chiave di protezione speciale.

La Commissione ha inoltre richiamato le più recenti fonti internazionali (Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per confermare che la regione di provenienza, Beni Mellal/Khenifra, non versa in condizioni di conflitto armato o violenza generalizzata tali da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riconosce la protezione speciale come strumento di garanzia del diritto alla vita privata e familiare per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo italiano.

Parole chiave SEO: protezione speciale, Commissione Territoriale Vicenza, art. 19 TUI, art. 8 CEDU, permesso di soggiorno, D.Lgs. 25/2008, integrazione, lavoro regolare, protezione internazionale, diritto dell’immigrazione.

Firma:
Avv. Fabio Loscerbo

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