venerdì 31 ottobre 2025

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

 

Permesso di soggiorno speciale: il Tribunale di Bologna riconosce il diritto alla protezione per radicamento in Italia

Una nuova sentenza riafferma la centralità dell’integrazione come fondamento del diritto alla permanenza sul territorio nazionale.

Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino contro il rigetto del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dalla Questura di Modena.
La decisione, adottata in data 24 ottobre 2025 (numero di ruolo generale 9812/2024), rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza favorevole al riconoscimento della protezione basata sul radicamento sociale e lavorativo.

Difeso dall’avv. Fabio Loscerbo, il ricorrente aveva dimostrato un percorso di integrazione solido e documentato: un impiego stabile come muratore, un reddito regolare di circa 1.500 euro mensili, la convivenza con un familiare regolarmente soggiornante e la partecipazione a corsi di lingua e formazione professionale.
Il Collegio, presieduto dal dott. Luca Minniti con giudice relatore la dott.ssa Emanuela Romano, ha ritenuto che tali elementi configurassero una piena vita privata e sociale ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione nella versione antecedente al cosiddetto Decreto Cutro.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e ordinanza n. 7861/2022), il Tribunale ha ribadito che la tutela della vita privata e familiare costituisce un limite al potere dello Stato di disporre l’allontanamento dello straniero.
Il diritto alla protezione speciale può derivare anche da un solo elemento di radicamento — familiare, sociale o lavorativo — purché effettivo e dimostrato.

In conclusione, il Tribunale ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
Una decisione che valorizza l’integrazione come percorso reale, non formale, e riafferma il principio secondo cui chi contribuisce al tessuto sociale ed economico del Paese ha diritto a veder riconosciuta la propria stabilità giuridica.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi n. 3/A
www.avvocatofabioloscerbo.it

mercoledì 29 ottobre 2025

Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

 

Decreto n. 149/2025 del Tribunale di Firenze: riequilibrio dei ruoli e continuità del Piano PNRR nella sezione immigrazione

Il Tribunale di Firenze ha adottato in data 21 ottobre 2025 il Decreto n. 149/2025, con cui dispone il riequilibrio e la redistribuzione dei ruoli dei giudici della Quarta Sezione civile, competente in materia di protezione internazionale e immigrazione.
Il provvedimento, firmato dal Presidente del Tribunale, rappresenta un passaggio organizzativo significativo nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in ambito giustizia.

L’intervento si è reso necessario a seguito dell’ingresso di tre nuovi magistrati – le dott.sse Michela Boi, Maria Giulia D’Ettore e Diana Genovese – e mira a riequilibrare il carico di lavoro in una sezione che, nel solo biennio 2023-2024, ha visto iscriversi oltre 3.500 procedimenti ex art. 35-bis del d.lgs. 25/2008, oltre a centinaia di ricorsi in materia di permessi di soggiorno e diritti connessi ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2011.

Il decreto dispone in particolare:

  • la formazione dei ruoli per i nuovi giudici Boi e D’Ettore;

  • la redistribuzione omogenea dei procedimenti pendenti, con assegnazioni progressive dei fascicoli in base alla data di iscrizione e all’assenza di udienze già fissate;

  • la valorizzazione della produttività dei magistrati Castagnini e Sturiale, che hanno garantito alti indici di smaltimento dei procedimenti ex art. 35-bis;

  • l’immediata esecutività del provvedimento ai sensi degli artt. 40 e 41 della circolare tabellare del CSM del 26 giugno 2024, in ragione dell’urgenza di garantire la piena operatività della Sezione e il rispetto dei target del PNRR.

Il decreto, inoltre, esclude dalla redistribuzione i procedimenti riguardanti i diritti di cittadinanza, che saranno assegnati ad altri giudici civili del Tribunale nell’ambito del piano straordinario previsto dall’art. 4 del D.L. n. 117/2025.

L’atto sarà comunicato al Presidente della Corte d’Appello, al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Firenze, all’Ordine degli Avvocati di Firenze, e alla dirigenza amministrativa del settore civile.

Questo intervento tabellare conferma il ruolo del Tribunale di Firenze come uno dei centri giudiziari maggiormente impegnati nella gestione delle controversie in materia di immigrazione e protezione internazionale, non solo per il volume dei procedimenti, ma anche per l’attenzione posta all’equilibrio tra efficienza organizzativa e tutela dei diritti fondamentali.


Avv. Fabio Loscerbo

Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia

 Il Tribunale di Bologna (R.G. 12832/2024) – Sentenza del 17 ottobre 2025: riconosciuta la protezione speciale a un lavoratore marocchino pienamente integrato in Italia


Il Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha accolto il ricorso presentato contro la Questura di Ferrara, riconoscendo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione.

La decisione, pronunciata il 17 ottobre 2025, si fonda su un principio chiaro: l’integrazione sociale, lavorativa e familiare maturata in Italia da oltre dieci anni non può essere annullata da un singolo episodio risalente nel tempo. Il richiedente, da anni residente in Emilia-Romagna, aveva costruito un percorso di vita stabile, lavorando come metalmeccanico, partecipando a corsi di formazione e condividendo con la moglie – titolare di permesso di lungo periodo – un’abitazione acquistata con mutuo congiunto.

Il Tribunale ha valorizzato la costanza lavorativa e l’autonomia economica e abitativa del ricorrente, riconoscendo in tali elementi il consolidamento di una “vita privata e familiare” protetta dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Nel provvedimento si evidenzia che il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato anche dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, può essere limitato solo per motivi di sicurezza nazionale o ordine pubblico.

Pur in presenza di un vecchio precedente penale del 2019, per il quale il ricorrente aveva già beneficiato della sospensione condizionale della pena, il Tribunale ha escluso qualsiasi pericolosità sociale, osservando che negli anni successivi non si erano verificate nuove condanne o procedimenti pendenti.

La sentenza richiama anche i principi affermati dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 24413/2021 e Cass. n. 7861/2022), secondo cui la protezione speciale tutela non solo i legami familiari ma anche quelli lavorativi, affettivi e sociali che rendono unica la vita privata di una persona.

Rilevante anche il passaggio finale: il Tribunale ha confermato che, essendo la domanda presentata prima dell’entrata in vigore del cosiddetto “Decreto Cutro”, resta applicabile la disciplina previgente, la quale prevede che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale, sia rinnovabile e convertibile in permesso di lavoro.

Un pronunciamento che riafferma il valore costituzionale dell’integrazione e la funzione equilibratrice della protezione speciale nel sistema italiano, chiamato a bilanciare l’interesse pubblico con i diritti fondamentali della persona.

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 25 ottobre 2025

Il diritto alla coesione familiare non può essere negato

 

Il diritto alla coesione familiare non può essere negato

Il diritto alla coesione familiare garantisce ai familiari di cittadini italiani o europei di vivere insieme in Italia, senza che ostacoli burocratici o tecnici possano limitarlo.
È un diritto soggettivo pieno, tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, che lo Stato ha l’obbligo di rendere effettivo.
Anche quando le piattaforme consolari non permettono l’invio della domanda, l’Amministrazione deve riceverla e valutarla.
In caso di silenzio, è possibile rivolgersi al Tribunale di Roma con ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per ottenere la fissazione dell’appuntamento e far valere il proprio diritto all’unità familiare.

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

 

Come chiedere un visto per coesione familiare con cittadino italiano

(a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo)

Il visto per coesione familiare è lo strumento che consente al familiare di un cittadino italiano o dell’Unione Europea di entrare in Italia per vivere stabilmente insieme al proprio congiunto.
Si fonda sull’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) e sugli articoli 2, 3, 29 e 31 della Costituzione italiana, che tutelano il diritto all’unità familiare come diritto soggettivo inviolabile.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE.

1. A chi spetta

Il visto per coesione familiare è destinato ai familiari di cittadini italiani o europei che si trovano all’estero e intendono ricongiungersi in Italia.
Oltre al coniuge e ai figli minori, rientrano nella tutela anche gli altri familiari a carico, come genitori, fratelli o sorelle, purché sia dimostrata la dipendenza economica e la relazione affettiva e di sostegno stabile con il cittadino italiano.

2. Come presentare la domanda

La procedura può essere avviata direttamente dal cittadino italiano (o dal suo difensore) mediante istanza scritta di coesione familiare con contestuale richiesta di fissazione di appuntamento per rilascio del visto d’ingresso.
L’istanza deve essere indirizzata all’Ambasciata o Consolato italiano competente nel Paese di residenza del familiare e, per conoscenza, anche alla Prefettura e alla Questura italiane del luogo di residenza del cittadino richiedente.

L’invio può avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando:

  • documento d’identità del cittadino italiano o UE;

  • certificato di residenza e stato di famiglia;

  • atti di nascita e attestati di legame parentale con Apostille;

  • attestazione di carico familiare e condizione di dipendenza economica;

  • prove di sostegno economico continuativo (rimesse, bonifici, dichiarazioni);

  • documentazione sull’idoneità abitativa e la disponibilità di reddito.

3. La prenotazione tramite portale VFS

Molti consolati italiani utilizzano il portale VFS Global per la gestione degli appuntamenti e la pre-verifica dei documenti.
Qualora il sistema non preveda una voce specifica per “altri familiari a carico”, è legittimo inviare la domanda direttamente via PEC, chiedendo che l’ufficio consolare provveda alla presa in carico manuale della richiesta.
La giurisprudenza nazionale ha chiarito che la modalità di presentazione non può mai diventare un ostacolo all’esercizio del diritto, e che l’amministrazione deve comunque istruire e decidere l’istanza in modo espresso e motivato.

4. In caso di silenzio o inerzia

Il mancato riscontro dell’amministrazione consolare o il semplice rinvio a siti informativi non costituiscono provvedimento valido.
Trascorso un tempo ragionevole senza risposta, la persona interessata può proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al Tribunale ordinario di Roma, unico competente per le controversie che coinvolgono rappresentanze diplomatiche italiane.
Il giudice ordinario, riconoscendo la natura di diritto soggettivo alla vita familiare, può ordinare all’amministrazione di fissare l’appuntamento o consentire la formalizzazione della domanda di visto, anche in via cautelare.

5. Documentazione essenziale

Per rafforzare la richiesta è opportuno predisporre un fascicolo completo che contenga:

  • certificati anagrafici aggiornati;

  • prova della convivenza o dell’assistenza economica continuativa;

  • attestazione dei redditi e della disponibilità abitativa in Italia;

  • dichiarazioni sostitutive dei familiari;

  • ogni elemento che provi la vulnerabilità o la dipendenza economica del richiedente.

6. Il principio giuridico

Il diritto alla coesione familiare non è una concessione amministrativa, ma un diritto soggettivo pienamente tutelato dall’ordinamento.
La pubblica amministrazione è obbligata a rendere effettivo l’esercizio di tale diritto, anche quando la modulistica o le piattaforme informatiche non risultano aggiornate.
L’ingresso per coesione familiare deve quindi essere facilitato e non ostacolato, in attuazione del principio di proporzionalità e della tutela effettiva della vita familiare sancita dalla CEDU e dal diritto dell’Unione Europea.


Avv. Fabio Loscerbo
Studio legale in Bologna – Via Ermete Zacconi 3/A
avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it

domenica 19 ottobre 2025

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

 

Il diritto del richiedente protezione internazionale e complementare ad aprire un conto corrente

Aprire un conto corrente non è un privilegio, ma un diritto essenziale.
Per i richiedenti protezione internazionale e complementare, rappresenta il primo passo verso una piena inclusione sociale, lavorativa e amministrativa. Eppure, nonostante la normativa sia chiara, continuano a registrarsi casi di diniego da parte di alcuni uffici postali e istituti di credito, che dimostrano quanto il principio di uguaglianza fatichi ancora a tradursi in prassi operative.

1. Il quadro normativo: un diritto soggettivo riconosciuto

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 70/2018 ha istituito il cosiddetto conto di base, ossia un conto accessibile a chiunque risieda legalmente nell’Unione Europea, compresi i richiedenti protezione internazionale o complementare.
Il decreto, in attuazione della direttiva UE 2014/92, sancisce il diritto di ogni persona fisica — anche priva di reddito — ad accedere a un conto che garantisca i servizi bancari fondamentali (depositi, prelievi, pagamenti e accrediti).

Questo diritto ha natura soggettiva piena, e il suo esercizio non può essere limitato per ragioni di status o di nazionalità, purché il soggetto sia legalmente soggiornante in Italia.

2. Le istruzioni di Poste Italiane: apertura consentita anche con permesso provvisorio

Dal giugno 2019, a seguito della Circolare ABI del 19 aprile 2019, Poste Italiane S.p.A. ha disposto — tramite comunicazione interna — che i richiedenti protezione possano aprire un conto di base Bancoposta presentando anche il permesso di soggiorno provvisorio o la ricevuta di rinnovo rilasciata dalla Questura ai sensi del D.Lgs. 142/2015, come modificato dal D.L. 113/2018.

Le note ufficiali inviate a seguito di reclami gestiti dallo scrivente (protocolli PB-250109170/2025, PB-250521121/2025, PB-250201058/2025 e PB-250606324/2025) confermano che:

  • il permesso di soggiorno provvisorio per richiesta protezione internazionale o complementare è documento valido per l’identificazione e l’apertura del conto;

  • se il codice fiscale è riportato sul titolo, il documento può valere anche come attestazione fiscale;

  • il conto di base è sempre apribile, mentre carte prepagate o prodotti finanziari evoluti possono richiedere un titolo di soggiorno definitivo.

3. La protezione complementare: stesso diritto, diversa fonte

L’art. 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998 tutela lo straniero da qualsiasi forma di espulsione o respingimento che comporti una violazione dei diritti fondamentali della persona.
Chi gode di questa protezione complementare è, a tutti gli effetti, legalmente soggiornante e quindi titolare degli stessi diritti civili e sociali riconosciuti ai titolari di protezione internazionale, incluso il diritto di aprire un conto corrente.

In diversi casi seguiti dal sottoscritto, Poste Italiane ha riconosciuto la validità del permesso per protezione speciale o complementare ai fini dell’identificazione bancaria, confermando che anche tali titolari rientrano pienamente nell’ambito di applicazione del Decreto MEF 70/2018.

4. Quando il diniego è illegittimo e discriminatorio

Il rifiuto di aprire un conto a un richiedente protezione — internazionale o complementare — costituisce violazione di un diritto soggettivo.
Si tratta di un comportamento privo di base normativa e potenzialmente discriminatorio, poiché limita l’accesso ai servizi essenziali sulla base dello status giuridico del soggetto.

In questi casi il richiedente può:

  1. presentare reclamo scritto a Poste Italiane o alla banca interessata;

  2. ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);

  3. segnalare la violazione alla Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza.

5. Il conto come strumento di integrazione

Disporre di un conto corrente consente di ricevere lo stipendio, pagare l’affitto, accedere ai servizi sanitari e partecipare alla vita economica.
Negare questo diritto significa ostacolare l’integrazione e spingere le persone verso l’irregolarità.
L’accesso ai servizi bancari è quindi una forma di cittadinanza economica, complementare alla tutela giuridica ottenuta attraverso la protezione internazionale o complementare.

6. Conclusione

Il diritto del richiedente protezione internazionale o complementare ad aprire un conto corrente è pienamente riconosciuto dalla legge italiana e dalle direttive europee.
Le istituzioni e gli operatori finanziari hanno il dovere di renderlo effettivo, non solo per rispetto delle norme, ma come atto concreto di inclusione e giustizia sociale.
Garantire l’accesso a un conto significa garantire dignità, autonomia e legalità: tre pilastri indispensabili di una società che voglia davvero essere integrata.


Avv. Fabio Loscerbo

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

 

La Commissione di Bari riconosce la protezione speciale: l’integrazione come valore giuridico tutelato

Sottotitolo:
Il caso di un cittadino marocchino conferma l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come fondamento della tutela dei diritti umani in Italia.


Una recente decisione della Commissione Territoriale di Bari ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino marocchino, valorizzando il suo percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia.

L’uomo, residente in provincia di Bergamo, vive nel nostro Paese dal 2014, dove ha costruito un’esistenza stabile: contratto di locazione, lavoro regolare nel settore edile, relazioni sociali consolidate e piena autonomia abitativa. Tutti elementi che la Commissione ha considerato decisivi ai fini del riconoscimento della tutela di cui all’articolo 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Pur escludendo i presupposti per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria, la Commissione ha rilevato che l’allontanamento dall’Italia avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Secondo la motivazione, infatti, l’espulsione del richiedente “determinerebbe una privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo della dignità personale, in comparazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”.

Il provvedimento si inserisce in un orientamento sempre più diffuso secondo cui la protezione speciale rappresenta non un’eccezione, ma una forma di tutela fondata sulla centralità del percorso di integrazione.
Il lavoro, la stabilità abitativa e i legami sociali diventano parametri concreti per valutare la compatibilità tra l’allontanamento e la dignità della persona.

Questa decisione conferma come la protezione speciale sia ormai uno strumento chiave per garantire il diritto a restare quando la vita costruita in Italia riflette un’effettiva integrazione nella comunità nazionale.
Un principio che avvicina il diritto dell’immigrazione alla realtà sociale, riconoscendo che l’appartenenza non nasce solo da un titolo giuridico, ma da un percorso umano e relazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
www.avvocatofabioloscerbo.it

venerdì 17 ottobre 2025

🎙️ Titolo del podcast: “Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”


 🎙️ Titolo del podcast:

“Permesso di soggiorno per lavoro: quando manca il contratto di soggiorno la Questura deve dire no”


🎧 Testo del podcast:

Benvenuti in un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione, con l’avvocato Fabio Loscerbo.

Oggi analizziamo una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la n. 17768 del 2025, che affronta una questione ricorrente: il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in assenza del contratto di soggiorno.

Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva chiesto alla Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o attesa occupazione.
L’amministrazione aveva dichiarato la domanda irricevibile, poiché mancava il contratto di soggiorno firmato con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il ricorrente ha sostenuto che la mancata firma del contratto non dipendeva da lui, ma dal datore di lavoro che lo aveva allontanato prima della convocazione. Tuttavia, il TAR ha ritenuto irrilevante questa circostanza, precisando che il rilascio del permesso di soggiorno senza contratto non è possibile.

Il Tribunale ha chiarito che si tratta di atto vincolato, cioè obbligatorio, e che la Questura non ha alcun potere discrezionale in casi del genere: senza il contratto di soggiorno firmato in Prefettura, l’istanza è automaticamente irricevibile.

Il TAR ha anche ricordato che, se il problema deriva dall’inerzia della Prefettura o dello Sportello Unico, il rimedio non è rivolgersi alla Questura, ma proporre un ricorso per il silenzio amministrativo, come previsto dagli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo.

In conclusione, la sentenza ribadisce un principio chiaro: il permesso di soggiorno per lavoro subordinato nasce solo dopo la firma del contratto di soggiorno.
Senza questo passaggio, l’amministrazione non può procedere, e la Questura deve respingere l’istanza.

Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che spiega come la legge e la giurisprudenza definiscono i percorsi dell’integrazione e del lavoro per i cittadini stranieri.
Alla prossima puntata!


📱 Hashtag:

#DirittoImmigrazione #AvvocatoFabioLoscerbo #PermessoDiSoggiorno #ContrattoDiSoggiorno #TARLazio #QuesturaDiRoma #SportelloUnicoImmigrazione #AttoVincolato #LavoroSubordinato #Immigrazione #Giurisprudenza #Italia

🎙️ Podcast Title: “Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No”


 🎙️ Podcast Title:

“Work Residence Permit: When the Stay Contract Is Missing, the Police Headquarters Must Say No”


🎧 Podcast Script:

Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.

Today we discuss a ruling from the Regional Administrative Court of Lazio (TAR Lazio), decision no. 17768 of 2025, which deals with a recurring issue: the issuance of a residence permit for employment when the stay contract has not been signed.

The case involved a foreign citizen who applied to the Rome Police Headquarters (Questura di Roma) for a residence permit for subordinate employment or pending employment.
The administration rejected the application as inadmissible because the stay contract between the applicant and the employer had not been signed at the Single Immigration Desk (Sportello Unico per l’Immigrazione).

The applicant argued that the failure to sign the contract was not his fault, but the employer’s, who had dismissed him before the scheduled appointment.
However, the TAR found this argument irrelevant, explaining that the residence permit cannot be issued without the signed stay contract.

The Court clarified that this is a binding administrative act, meaning that the Police Headquarters has no discretion: without the contract signed at the Prefecture, the application is automatically inadmissible.

The judgment also emphasized that if the issue arises from the Prefecture’s or Immigration Desk’s inaction, the proper remedy is not to apply directly to the Police Headquarters, but to file a petition for administrative silence, as provided by Articles 31 and 117 of the Administrative Procedure Code.

In conclusion, the Court reaffirmed a clear principle: a residence permit for subordinate employment can only be issued after the stay contract is signed.
Without that step, the administration cannot proceed, and the Police Headquarters must reject the application.

I’m lawyer Fabio Loscerbo, and this is Immigration Law, the podcast that explains how legislation and case law shape integration and employment paths for foreign citizens.
See you in the next episode!


📱 Hashtags:

#ImmigrationLaw #LawyerFabioLoscerbo #ResidencePermit #StayContract #WorkPermit #TARLazio #QuesturaDiRoma #SingleImmigrationDesk #BindingDecision #EmploymentLaw #Integration #Italy

🎙️ Título del pódcast: “Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”


 🎙️ Título del pódcast:

“Permiso de residencia por trabajo: cuando falta el contrato de estancia, la Policía debe rechazar la solicitud”


🎧 Texto del pódcast:

Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy analizamos una sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio (TAR Lacio), la número 17768 de 2025, que trata un tema muy frecuente: la concesión del permiso de residencia por trabajo cuando no se ha firmado el contrato de estancia.

El caso se refiere a un ciudadano extranjero que presentó una solicitud ante la Jefatura de Policía de Roma (Questura di Roma) para obtener un permiso de residencia por trabajo subordinado o por espera de empleo.
La administración rechazó la solicitud por considerarla inadmisible, ya que el contrato de estancia entre el trabajador y el empleador no había sido firmado en la Ventanilla Única de Inmigración (Sportello Unico per l’Immigrazione).

El solicitante argumentó que la falta de firma del contrato no fue culpa suya, sino del empleador, que lo había despedido antes de la cita prevista.
Sin embargo, el tribunal consideró este argumento irrelevante, aclarando que no se puede expedir un permiso de residencia sin un contrato de estancia debidamente firmado.

El TAR precisó que se trata de un acto administrativo obligatorio, es decir, que la policía no tiene margen de discrecionalidad: si el contrato no se ha firmado en la Prefectura, la solicitud es automáticamente inadmisible.

Además, la sentencia recordó que, si el problema proviene de la inactividad de la Prefectura o de la Ventanilla Única de Inmigración, el procedimiento correcto no es acudir directamente a la policía, sino presentar un recurso por silencio administrativo, tal como establecen los artículos 31 y 117 del Código del Proceso Administrativo.

En conclusión, el tribunal reafirmó un principio claro: el permiso de residencia por trabajo subordinado solo puede emitirse después de la firma del contrato de estancia.
Sin este paso, la administración no puede continuar el trámite, y la policía debe rechazar la solicitud.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es Derecho de Inmigración, el pódcast que explica cómo la ley y la jurisprudencia marcan los caminos de la integración y el trabajo para los ciudadanos extranjeros.
¡Hasta el próximo episodio!


📱 Hashtags:
#DerechoDeInmigración #AbogadoFabioLoscerbo #PermisoDeResidencia #ContratoDeEstancia #TARLacio #PolicíaDeRoma #VentanillaÚnicaDeInmigración #DecisiónObligatoria #DerechoLaboral #Integración #Italia

Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025

 Il contratto di soggiorno come presupposto necessario per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato: note a margine della sentenza TAR Lazio n. 17768/2025


Abstract

La sentenza n. 17768/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio offre l’occasione per approfondire il tema del contratto di soggiorno quale elemento costitutivo della procedura di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il giudice amministrativo conferma la natura vincolata del provvedimento di diniego da parte della Questura in assenza di tale contratto, evidenziando il corretto ambito di competenza tra Questura e Prefettura e richiamando il rimedio del ricorso per silenzio amministrativo.


1. Premessa

Il caso oggetto della decisione nasce da una situazione piuttosto frequente nella prassi amministrativa: uno straniero che, pur avendo instaurato un rapporto di lavoro, non completa la procedura di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e presenta direttamente in Questura la domanda di permesso di soggiorno.

Il TAR Lazio, con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha confermato la legittimità del diniego opposto dalla Questura di Roma, chiarendo che il contratto di soggiorno non rappresenta un mero adempimento formale, bensì un presupposto sostanziale e imprescindibile per la nascita del diritto al rilascio del titolo di soggiorno.


2. La disciplina normativa di riferimento

L’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. Immigrazione) stabilisce che l’ingresso e il soggiorno dello straniero per motivi di lavoro subordinato presuppongono la stipula del contratto di soggiorno presso la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione. Tale atto deve essere firmato da entrambe le parti (datore di lavoro e lavoratore straniero) e costituisce la base per la richiesta del permesso di soggiorno in Questura.

A ciò si aggiungono gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 394/1999, i quali precisano che il contratto di soggiorno svolge una duplice funzione:

  1. garantisce il rispetto delle condizioni di regolarità del rapporto di lavoro;

  2. costituisce titolo autorizzativo ai fini dell’iscrizione anagrafica e del rilascio del permesso di soggiorno.

L’assenza del contratto comporta, di conseguenza, l’irricevibilità o il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, trattandosi di un requisito legale che l’amministrazione non può disapplicare.


3. Il principio dell’atto vincolato

La decisione del TAR Lazio ribadisce che il provvedimento di diniego della Questura costituisce atto vincolato.
In altre parole, l’amministrazione non dispone di alcuna discrezionalità quando constata la mancanza del contratto di soggiorno: il rifiuto diventa obbligatorio per legge.

Il Tribunale sottolinea, inoltre, che la Questura non è competente a supplire alle omissioni o ritardi imputabili alla Prefettura. Se la mancata stipula dipende da inerzia amministrativa, lo straniero deve attivare il rimedio previsto dall’art. 31 c.p.a., ossia il ricorso per il silenzio, e non tentare di bypassare la procedura presentando direttamente la domanda alla Questura.


4. Il riparto di competenze tra Prefettura e Questura

Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia è il chiarimento in merito alla distinzione tra le funzioni dei due organi amministrativi coinvolti:

  • La Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione è competente alla gestione della fase di stipula del contratto di soggiorno e alla verifica dei requisiti del rapporto di lavoro;

  • La Questura, invece, è competente al rilascio materiale del titolo di soggiorno, ma solo dopo che la procedura presso la Prefettura sia stata completata.

Questo assetto conferma la natura “a doppio binario” della procedura di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato, nella quale ciascun ufficio svolge un ruolo autonomo ma complementare.


5. La posizione dello straniero e i rimedi esperibili

Il TAR osserva che l’eventuale responsabilità del datore di lavoro per la mancata firma del contratto non incide sulla legittimità del diniego.
Tale circostanza, infatti, può essere rilevante solo sul piano civilistico o giuslavoristico, ma non nel procedimento amministrativo, che resta vincolato al rispetto della sequenza procedurale prevista dalla legge.

L’unico rimedio possibile in caso di inerzia della Prefettura è quello delineato dagli articoli 31 e 117 c.p.a., che consentono di chiedere al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.


6. Considerazioni conclusive

La sentenza in commento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato, volto a garantire certezza e coerenza procedurale nei processi di regolarizzazione dei lavoratori stranieri.
Il contratto di soggiorno non è un mero documento accessorio, ma il fondamento giuridico dell’intera posizione di legittimità del soggiornante lavoratore.

Sotto il profilo sistematico, la pronuncia valorizza il principio di legalità amministrativa e delimita con chiarezza le competenze tra le autorità coinvolte, ribadendo che la regolarità del soggiorno deriva da una catena procedurale completa e formalmente corretta.

L’assenza del contratto, anche se imputabile a terzi, non può essere supplita da un provvedimento discrezionale, poiché ciò comporterebbe una violazione del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto.

La decisione del TAR Lazio n. 17768/2025 rappresenta dunque un importante punto di riferimento interpretativo, utile non solo agli operatori del diritto, ma anche agli uffici amministrativi e alle organizzazioni che assistono i lavoratori stranieri, richiamando tutti al rispetto della sequenza legale necessaria per l’effettiva regolarità del soggiorno lavorativo in Italia.


Avv. Fabio Loscerbo

Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica

 





Il Salone della Giustizia 2025: Roma al centro del dibattito sui diritti e sull’innovazione giuridica

Roma, 28-30 ottobre 2025 – Centro Studi Tecnopolo di Via Giacomo Peroni, 130

Dal 28 al 30 ottobre 2025 si terrà a Roma la sedicesima edizione del Salone della Giustizia, l’appuntamento annuale che riunisce magistrati, avvocati, studiosi, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’informazione per discutere i temi centrali della giustizia, della legalità e delle trasformazioni sociali ed economiche in corso.

Una tre giorni di confronto ad alto livello

La manifestazione si aprirà con un ricordo del prof. Guido Alpa, figura di riferimento per il diritto civile italiano, seguito da un “face to face” tra il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti.

Nel corso delle giornate interverranno protagonisti della vita istituzionale e accademica: Giudici costituzionali, rappresentanti del CSM, dirigenti ministeriali, giornalisti e accademici. I dibattiti affronteranno temi di estrema attualità come i diritti umani ai tempi dell’incertezza, la transizione ambientale, la riforma Nordio, l’intelligenza artificiale e la nuova frontiera del diritto, nonché le politiche di sicurezza e di protezione civile.

Giustizia, tecnologia e diritti umani

Particolarmente atteso è l’incontro sull’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto, con la partecipazione di Antonella Ciriello (Ministero della Giustizia), Antonino La Lumia (COA Milano) e Carlo Foglieni (AIGA). Sarà l’occasione per riflettere su come l’IA stia trasformando la professione forense e il sistema giudiziario, tra innovazione, deontologia e tutela dei diritti fondamentali.

Altro appuntamento di rilievo sarà il panel su “I diritti umani ai tempi dell’incertezza”, moderato da Paolo Liguori, con la partecipazione del giudice costituzionale Francesco Saverio Marini e di rappresentanti del CSM e dell’Unione Camere Penali.

Dal PNRR al Piano Mattei: la giustizia come motore di sviluppo

Nella giornata conclusiva, ampio spazio verrà dedicato al PNRR e al Piano Mattei per l’Africa, con interventi del Ministro Tommaso Foti, di Bernardo Mattarella (Invitalia) e di Valter Mainetti (Condotte 1880).
Temi che intrecciano diritto, economia e cooperazione internazionale, sottolineando il ruolo della giustizia come strumento di crescita e di equilibrio geopolitico.

Il valore del confronto

Il Salone si conferma un luogo di dialogo trasversale, dove politica, istituzioni, magistratura e società civile si incontrano per delineare una visione condivisa della giustizia italiana ed europea.

Come ogni anno, la partecipazione di giornalisti di testate nazionali (Il Sole 24 Ore, Rai, Mediaset, Ansa, La Verità, Il Messaggero) garantisce un dibattito vivace e pluralista, con sessioni “face to face” tra rappresentanti del Governo e del mondo dell’informazione.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 12 ottobre 2025


 


 


 


 


 


 

“Condanna per reati ostativi e rinnovo del permesso di soggiorno: il TAR Lazio ribadisce il principio dell’atto vincolato”


 🎙️ Titolo del podcast:

“Condanna per reati ostativi e rinnovo del permesso di soggiorno: il TAR Lazio ribadisce il principio dell’atto vincolato”


🎧 Testo del podcast:

Benvenuti in un nuovo episodio di Diritto dell’Immigrazione, con l’avvocato Fabio Loscerbo.

Oggi commentiamo una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, la n. 17262 del 2025, che affronta un tema delicato: il rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di una condanna penale per reati ostativi.

Il caso riguardava una cittadina straniera a cui la Questura di Roma aveva negato il rinnovo del permesso di soggiorno, poiché era stata condannata per reati legati allo sfruttamento della prostituzione. La difesa aveva sostenuto che la condanna non era definitiva e che la donna viveva in Italia da molti anni, con un percorso di integrazione ormai consolidato.

Il TAR ha però respinto il ricorso, confermando che per determinati reati — come quelli previsti dall’articolo 4, comma 3, del Testo Unico Immigrazione — il diniego del rinnovo è un atto vincolato, cioè obbligatorio per la pubblica amministrazione, senza necessità di una valutazione discrezionale sulla pericolosità del richiedente.

Solo in presenza di legami familiari effettivi e radicati in Italia l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento tra la gravità del reato e il diritto alla vita familiare, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 286/98 e dell’articolo 8 della CEDU.

Nel caso esaminato, la ricorrente non aveva dimostrato tali legami, e il TAR ha quindi confermato la legittimità del diniego.

Questa decisione ribadisce un principio costante: quando si tratta di reati di particolare allarme sociale, il legislatore presume la pericolosità del soggetto, e il potere della Questura diventa vincolato.
Una sentenza che riafferma l’equilibrio tra sicurezza pubblica e tutela dei diritti individuali, ma anche la necessità di dimostrare concretamente il proprio radicamento in Italia per poter invocare una valutazione più umana e proporzionata.

Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo, e questo è Diritto dell’Immigrazione, il podcast che racconta la giurisprudenza che cambia la vita delle persone.
Alla prossima puntata!


📱 Hashtag:

#DirittoImmigrazione #AvvocatoFabioLoscerbo #PermessoDiSoggiorno #TARLazio #Giurisprudenza #ReatiOstativi #AttoVincolato #TutelaDiritti #CEDU #Integrazione #Immigrazione #Italia

🎙️ عنوان البودكاست: "الإدانة بجرائم مانعة وتجديد تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في لاتسيو تؤكد مبدأ القرار الإلزامي"


 🎙️ عنوان البودكاست:

"الإدانة بجرائم مانعة وتجديد تصريح الإقامة: المحكمة الإدارية في لاتسيو تؤكد مبدأ القرار الإلزامي"


🎧 نص البودكاست:

مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو.

اليوم نناقش حكمًا حديثًا صادرًا عن المحكمة الإدارية الإقليمية لمنطقة لاتسيو، القرار رقم 17262 لعام 2025، الذي يتناول قضية حساسة تتعلق بتجديد تصريح الإقامة في حال وجود إدانة جنائية بجرائم تُعتبر مانعة من الإقامة.

القضية تتعلق بمواطنة أجنبية رفضت شرطة روما تجديد تصريح إقامتها بعد إدانتها بجرائم مرتبطة باستغلال الدعارة.
دفاعها أكد أن الحكم لم يكن نهائيًا وأنها تعيش في إيطاليا منذ سنوات طويلة، وقد اندمجت في المجتمع الإيطالي.

لكن المحكمة رفضت الطعن، وأكدت أن بعض الجرائم — مثل تلك الواردة في المادة 4 الفقرة 3 من قانون الهجرة الإيطالي — تجعل قرار الرفض قرارًا إلزاميًا على الإدارة العامة، أي أنه لا يترك مجالًا لتقدير مدى الخطورة الفردية لصاحب الطلب.

واستثنت المحكمة فقط الحالات التي يكون فيها ارتباط عائلي فعلي وجذور قوية في إيطاليا، حيث يجب على الإدارة الموازنة بين خطورة الجريمة وحق الفرد في الحياة العائلية وفقًا للمادة 5 الفقرة 5 من المرسوم التشريعي 286/98 والمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في هذه القضية، لم تثبت صاحبة الطلب وجود روابط عائلية قوية في إيطاليا، ولهذا اعتبرت المحكمة قرار الرفض قانونيًا وصحيحًا.

يؤكد هذا الحكم مبدأ راسخًا في الاجتهاد القضائي الإيطالي: عندما يتعلق الأمر بجرائم تثير قلقًا اجتماعيًا كبيرًا، فإن القانون يفترض وجود خطورة، وبالتالي يصبح قرار الرفض إلزاميًا.
إنها خطوة توازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق الفردية، لكنها تذكرنا أيضًا بأهمية إثبات الاندماج الحقيقي في المجتمع الإيطالي لمن يسعى إلى البقاء بشكل قانوني.

أنا المحامي فابيو لوسيربو، وهذا هو بودكاست قانون الهجرة، الذي يسلط الضوء على الأحكام القضائية التي تغيّر حياة الناس.
إلى اللقاء في الحلقة القادمة!


📱 الوسوم:
#قانون_الهجرة #المحامي_فابيو_لوسيربو #تصريح_الإقامة #محكمة_لاتسيو #الجرائم_المانعة #القرار_الإلزامي #الحقوق_الإنسانية #الحياة_الأسرية #الاتفاقية_الأوروبية #إيطاليا #الاجتهاد_القضائي #الاندماج

“Conviction for Serious Crimes and Residence Permit Renewal: The Lazio Administrative Court Reaffirms the Principle of the Binding Decision”


 🎙️ Podcast Title:

“Conviction for Serious Crimes and Residence Permit Renewal: The Lazio Administrative Court Reaffirms the Principle of the Binding Decision”


🎧 Podcast Script:

Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.

Today we discuss a recent ruling by the Regional Administrative Court of Lazio (TAR Lazio), decision no. 17262 of 2025, addressing a sensitive issue — the renewal of a residence permit when the applicant has been convicted of crimes considered as obstacles to residence.

The case involved a foreign woman whose request to renew her residence permit was rejected by the Rome Police Headquarters after she was convicted of crimes related to the exploitation of prostitution.
Her defense argued that the conviction was not final and that she had been living in Italy for many years, with a stable path of integration.

However, the Court rejected the appeal, confirming that for certain crimes — such as those listed in Article 4, paragraph 3, of the Italian Immigration Law (Legislative Decree 286/1998) — the refusal of renewal is a binding administrative act, meaning that the authorities have no discretion to assess the individual’s level of danger.

The only exception, the Court recalled, applies when there are genuine and strong family ties in Italy, which require the administration to balance the seriousness of the offense against the right to family life under Article 5, paragraph 5, of Legislative Decree 286/98 and Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR).

In this case, the applicant failed to prove any family ties in Italy, and therefore, the Court confirmed the lawfulness of the refusal.

This decision reaffirms a well-established principle: when dealing with crimes that cause serious social concern, the law presumes the individual’s dangerousness, making the administrative refusal mandatory.
It’s a judgment that underscores the balance between public security and individual rights, while reminding us of the importance of demonstrating genuine integration in Italy for those seeking to remain lawfully in the country.

I’m lawyer Fabio Loscerbo, and this is Immigration Law, the podcast that explores how judicial decisions can change people’s lives.
See you in the next episode!


📱 Hashtags:
#ImmigrationLaw #LawyerFabioLoscerbo #ResidencePermit #TARLazio #SeriousCrimes #BindingDecision #HumanRights #FamilyLife #ECHR #Italy #LegalDecision #Integration

“Condena por delitos graves y renovación del permiso de residencia: el Tribunal Administrativo de Lacio reafirma el principio del acto obligatorio”


 🎙️ Título del pódcast:

“Condena por delitos graves y renovación del permiso de residencia: el Tribunal Administrativo de Lacio reafirma el principio del acto obligatorio”


🎧 Texto del pódcast:

Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.

Hoy analizamos una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Lacio (TAR Lacio), la número 17262 de 2025, que aborda un tema muy delicado: la renovación del permiso de residencia cuando el solicitante ha sido condenado por delitos considerados como obstáculos para la permanencia en Italia.

El caso se refiere a una mujer extranjera a la que la Jefatura de Policía de Roma le denegó la renovación de su permiso de residencia tras haber sido condenada por delitos relacionados con la explotación de la prostitución.
Su defensa argumentó que la condena no era definitiva y que llevaba muchos años viviendo en Italia, con un proceso de integración estable.

Sin embargo, el Tribunal rechazó el recurso, confirmando que para determinados delitos —como los previstos en el artículo 4, párrafo 3, del Decreto Legislativo 286/1998 (Texto Único de Inmigración)— la denegación del permiso de residencia es un acto obligatorio, lo que significa que la administración no tiene margen de discrecionalidad para valorar la peligrosidad del solicitante.

El Tribunal recordó que la única excepción se aplica cuando existen lazos familiares reales y arraigados en Italia, en cuyo caso la administración debe ponderar la gravedad del delito con el derecho a la vida familiar, conforme al artículo 5, párrafo 5, del Decreto Legislativo 286/98 y al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

En este caso, la solicitante no acreditó vínculos familiares en Italia, por lo que el Tribunal confirmó la legalidad de la denegación.

Esta decisión reafirma un principio consolidado: cuando se trata de delitos que generan una fuerte alarma social, la ley presume la peligrosidad del individuo, convirtiendo la negativa administrativa en obligatoria.
Una sentencia que subraya el equilibrio entre seguridad pública y derechos individuales, y que también recuerda la importancia de demostrar una integración real en Italia para quienes desean permanecer legalmente en el país.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es Derecho de Inmigración, el pódcast que muestra cómo las decisiones judiciales pueden cambiar la vida de las personas.
¡Hasta el próximo episodio!


📱 Hashtags:
#DerechoDeInmigración #AbogadoFabioLoscerbo #PermisoDeResidencia #TARLacio #DelitosGraves #DecisiónObligatoria #DerechosHumanos #VidaFamiliar #CEDH #Italia #Jurisprudencia #Integración

“Dënimi për vepra të rënda penale dhe rinovimi i lejes së qëndrimit: Gjykata Administrative e Lazios riafrimon parimin e aktit të detyrueshëm”


 🎙️ Titulli i podcastit:

“Dënimi për vepra të rënda penale dhe rinovimi i lejes së qëndrimit: Gjykata Administrative e Lazios riafrimon parimin e aktit të detyrueshëm”


🎧 Teksti i podcastit:

Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Imigracionit, me avokatin Fabio Loscerbo.

Sot flasim për një vendim të fundit të Gjykatës Administrative Rajonale të Lazios (TAR Lazio), vendimi nr. 17262 i vitit 2025, që trajton një çështje shumë të ndjeshme — rinovimin e lejes së qëndrimit kur aplikanti është dënuar për vepra penale që konsiderohen pengesë për qëndrimin në Itali.

Rasti kishte të bënte me një shtetase të huaj, e cila nuk mori rinovimin e lejes së qëndrimit nga Komisariati i Policisë në Romë, pasi ishte dënuar për vepra që lidhen me shfrytëzimin e prostitucionit.
Mbrojtja e saj argumentoi se vendimi penal nuk ishte ende përfundimtar dhe se ajo kishte jetuar në Itali për shumë vite, me një proces integrimi të qëndrueshëm.

Megjithatë, gjykata hodhi poshtë kërkesën, duke konfirmuar se për disa vepra penale — si ato të përcaktuara në nenin 4, paragrafi 3, të Dekretit Legjislativ 286/1998 (Ligji i Unifikuar i Imigracionit)refuzimi i rinovimit është akt i detyrueshëm, që do të thotë se administrata nuk ka asnjë hapësirë për të vlerësuar nivelin individual të rrezikshmërisë së aplikantit.

Gjykata theksoi se përjashtimi i vetëm vlen kur ekzistojnë lidhje familjare të forta dhe reale në Itali, ku administrata duhet të balancojë rëndësinë e veprës penale me të drejtën për jetën familjare, sipas nenit 5, paragrafi 5, të Dekretit Legjislativ 286/98 dhe nenit 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Në këtë rast, aplikantja nuk arriti të provojë lidhje familjare në Itali, ndaj gjykata konfirmoi ligjshmërinë e refuzimit.

Ky vendim riafrimon një parim të qëndrueshëm: kur kemi të bëjmë me vepra penale që shkaktojnë shqetësim të madh shoqëror, ligji presupozon rrezikshmërinë e individit, dhe vendimi i administratës bëhet i detyrueshëm.
Një vendim që thekson ekuilibrin midis sigurisë publike dhe të drejtave individuale, por që gjithashtu kujton rëndësinë e dëshmimit të integrimit real në Itali për ata që kërkojnë të qëndrojnë ligjërisht në vend.

Unë jam avokati Fabio Loscerbo, dhe ky është E Drejta e Imigracionit — podcasti që tregon se si vendimet gjyqësore mund të ndryshojnë jetën e njerëzve.
Mirupafshim në episodin e ardhshëm!


📱 Hashtag:
#EDrejtaEImigracionit #AvokatiFabioLoscerbo #LejeQendrimi #TARLazio #VepraTeRendaPenale #AktIDetyrueshem #TeDrejtatENjeriut #JetaFamiljare #KEDNJ #Itali #VendimGjyqesor #Integrimi

giovedì 9 ottobre 2025

📚 Formazione giuridica – Novembre 2025A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

📚 Formazione giuridica – Novembre 2025
A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

Il mese di novembre sarà dedicato a un nuovo ciclo di formazione professionale in materia di diritto dell’immigrazione e difesa dei richiedenti protezione, accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna.
Tre incontri pensati per approfondire la dimensione giuridica, etica e organizzativa della tutela dei diritti fondamentali, con un approccio tecnico ma orientato alla prassi quotidiana degli operatori del diritto.


---

📅 Programma degli incontri

Venerdì 7 novembre 2025
Il diritto a presentare domanda di protezione senza l’obbligo della dichiarazione di ospitalità
Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 1836/2025

Venerdì 14 novembre 2025
Il diritto a presentare domanda di protezione ed i limiti organizzativi della Questura
Riflessioni sull’ordinanza del Tribunale di Bologna, R.G. 3698/2025

Venerdì 21 novembre 2025
Profili deontologici nella difesa dei richiedenti protezione e l’orientamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina


---

📍 Sede: Sala Consiliare Quartiere Reno “Rosario Angelo Livatino”, Via Battindarno 127 – Bologna
🕒 Orario: 15:00 – 17:00
💼 Evento gratuito – 2 crediti formativi per ciascun incontro

Per informazioni e iscrizioni: avv.loscerbo@gmail.com


---

Questi incontri rappresentano un momento importante per aggiornarsi su questioni centrali della prassi forense, in un ambito in continua evoluzione come quello del diritto dell’immigrazione.
L’obiettivo è favorire un dialogo costruttivo tra professionisti, magistrati e pubbliche amministrazioni, per rendere più efficiente e coerente l’applicazione delle norme a tutela delle persone.

#FormazioneAvvocati #DirittoImmigrazione #COABologna #DeontologiaForense #ProtezioneInternazionale #TribunaleDiBologna #Bologna #EventiGiuridici

domenica 5 ottobre 2025

TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar

TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar https://ift.tt/a5CyriW 🎙️ Titulli i podcastit:
TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar 🎧 Teksti i podcastit:
Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Imigracionit me avokatin Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të fundit të Gjykatës Administrative Rajonale të Kalabrisë, seksioni i Reggio Calabrias, me numër 618, datë 23 shtator 2025.
Gjykata shpalli të papranueshme padinë e paraqitur kundër refuzimit të rinovimit të një leje qëndrimi, duke deklaruar se çështja nuk i përket juridiksionit administrativ, por kompetencës së gjykatës së zakonshme. Rasti kishte të bënte me një shtetas të huaj që kishte kërkuar rinovimin e lejes së qëndrimit. Administrata e kishte refuzuar kërkesën sepse personi kishte munguar në territorin italian për më shumë se gjashtë muaj, në kundërshtim me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 394 të vitit 1999.
Megjithatë, kërkuesi kishte paraqitur dokumentacion mjekësor që provonte një periudhë të gjatë shtrimi në spital dhe terapi rehabilituese për shkak të problemeve serioze shëndetësore. TAR-i sqaroi se kërkesa duhej interpretuar si një kërkesë për rinovim të lejes për arsye familjare, e jo për arsye pune, dhe për këtë arsye i përket sferës së të drejtave subjektive, që mbrohen nga gjykata e zakonshme. Me këtë vendim, Gjykata konfirmon një parim tashmë të konsoliduar: mosmarrëveshjet që lidhen me lejet e qëndrimit për arsye familjare dhe me të drejtën e bashkimit familjar nuk janë kompetencë e gjykatës administrative, por e gjykatës së zakonshme. Një vendim i rëndësishëm, që rikujton edhe një herë nevojën për të dalluar midis të drejtave themelore të njeriut dhe kompetencave të administratës publike. 🎤 Avv. Fabio Loscerbo

المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية

المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية https://ift.tt/tyz5CT7 🎙️ عنوان البودكاست:
المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية 🎧 نص البودكاست:
مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريجّو كالابريا – بالقرار رقم 618 بتاريخ 23 سبتمبر 2025.
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن صلاحية القضاء العادي. القضية تتعلق بأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته، لكن السلطات رفضت الطلب بحجة غيابه عن الأراضي الإيطالية لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يخالف ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 394 لعام 1999.
غير أن صاحب الطلب قدم وثائق طبية تثبت خضوعه للعلاج وإعادة التأهيل لفترة طويلة بسبب مشكلات صحية خطيرة. المحكمة أوضحت أن الطلب يجب أن يُفسَّر على أنه طلب لتجديد الإقامة لأسباب عائلية وليس لأسباب عمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق شخصي يخضع لاختصاص القضاء العادي. بهذا القرار، تؤكد المحكمة مبدأً قضائياً راسخاً وهو أن النزاعات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية أو بحق لمّ شمل الأسرة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص القضاء العادي. إنه حكم مهم، يذكّرنا مجدداً بضرورة التفرقة بين الحقوق الأساسية للإنسان وبين صلاحيات الإدارة العامة. 🎤 المحامي فابيو لوسيربو

Published: Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi…

I published Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi… on Medium.

Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari

 Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 618 del 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto con cui la Questura di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.

La vicenda trae origine dal diniego opposto al rinnovo di un permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi lavorativi. Il provvedimento negativo era stato motivato dall’assenza prolungata del titolare dal territorio nazionale per oltre sei mesi, in violazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del D.P.R. 394/1999. Il ricorrente aveva giustificato tale assenza con un grave stato di salute, documentato da certificazioni mediche relative a un ricovero ospedaliero e a successive terapie riabilitative.

Il TAR, dopo aver esaminato le argomentazioni difensive, ha chiarito che l’istanza del ricorrente doveva essere qualificata come richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto riconducibile a ragioni attinenti alla vita familiare e non a esigenze lavorative. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, competente per le controversie in materia di diritto all’unità familiare.

Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità per il ricorrente di riassumere la causa dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui i provvedimenti concernenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari — così come quelli relativi al diritto all’unità familiare — non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi.


Avv. Fabio Loscerbo