L'Associazione Legali Immigrazionisti, guidata dall'Avv. Fabio Loscerbo (in foto), si configura come un centro per lo studio, l’approfondimento e la divulgazione del diritto dell'immigrazione. L’Associazione ha l’obiettivo di promuovere un’interpretazione sistematica e avanzata delle normative in materia, nonché di favorire il dibattito giuridico e l’elaborazione di soluzioni innovative nel rispetto dei diritti fondamentali.
domenica 5 ottobre 2025
TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar
TAR Calabria dhe kompetenca e gjykatës së zakonshme për lejet e qëndrimit familjar 🎧 Teksti i podcastit:
Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Imigracionit me avokatin Fabio Loscerbo. Sot flasim për një vendim të fundit të Gjykatës Administrative Rajonale të Kalabrisë, seksioni i Reggio Calabrias, me numër 618, datë 23 shtator 2025.
Gjykata shpalli të papranueshme padinë e paraqitur kundër refuzimit të rinovimit të një leje qëndrimi, duke deklaruar se çështja nuk i përket juridiksionit administrativ, por kompetencës së gjykatës së zakonshme. Rasti kishte të bënte me një shtetas të huaj që kishte kërkuar rinovimin e lejes së qëndrimit. Administrata e kishte refuzuar kërkesën sepse personi kishte munguar në territorin italian për më shumë se gjashtë muaj, në kundërshtim me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 394 të vitit 1999.
Megjithatë, kërkuesi kishte paraqitur dokumentacion mjekësor që provonte një periudhë të gjatë shtrimi në spital dhe terapi rehabilituese për shkak të problemeve serioze shëndetësore. TAR-i sqaroi se kërkesa duhej interpretuar si një kërkesë për rinovim të lejes për arsye familjare, e jo për arsye pune, dhe për këtë arsye i përket sferës së të drejtave subjektive, që mbrohen nga gjykata e zakonshme. Me këtë vendim, Gjykata konfirmon një parim tashmë të konsoliduar: mosmarrëveshjet që lidhen me lejet e qëndrimit për arsye familjare dhe me të drejtën e bashkimit familjar nuk janë kompetencë e gjykatës administrative, por e gjykatës së zakonshme. Një vendim i rëndësishëm, që rikujton edhe një herë nevojën për të dalluar midis të drejtave themelore të njeriut dhe kompetencave të administratës publike. 🎤 Avv. Fabio Loscerbo
المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية
المحكمة الإدارية في كالابريا وتحديد الجهة القضائية المختصة في قضايا تصاريح الإقامة العائلية 🎧 نص البودكاست:
مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو. اليوم نتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في كالابريا – فرع ريجّو كالابريا – بالقرار رقم 618 بتاريخ 23 سبتمبر 2025.
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة، معتبرة أن النزاع لا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن صلاحية القضاء العادي. القضية تتعلق بأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته، لكن السلطات رفضت الطلب بحجة غيابه عن الأراضي الإيطالية لمدة تجاوزت ستة أشهر، وهو ما يخالف ما نص عليه المرسوم الرئاسي رقم 394 لعام 1999.
غير أن صاحب الطلب قدم وثائق طبية تثبت خضوعه للعلاج وإعادة التأهيل لفترة طويلة بسبب مشكلات صحية خطيرة. المحكمة أوضحت أن الطلب يجب أن يُفسَّر على أنه طلب لتجديد الإقامة لأسباب عائلية وليس لأسباب عمل، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحق شخصي يخضع لاختصاص القضاء العادي. بهذا القرار، تؤكد المحكمة مبدأً قضائياً راسخاً وهو أن النزاعات المتعلقة بتصاريح الإقامة لأسباب عائلية أو بحق لمّ شمل الأسرة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري، بل ضمن اختصاص القضاء العادي. إنه حكم مهم، يذكّرنا مجدداً بضرورة التفرقة بين الحقوق الأساسية للإنسان وبين صلاحيات الإدارة العامة. 🎤 المحامي فابيو لوسيربو
Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Il TAR Calabria dichiara inammissibile il ricorso sul rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con sentenza n. 618 del 23 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il decreto con cui la Questura di Reggio Calabria aveva rigettato l’istanza di rinnovo di un permesso di soggiorno, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario.
La vicenda trae origine dal diniego opposto al rinnovo di un permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi lavorativi. Il provvedimento negativo era stato motivato dall’assenza prolungata del titolare dal territorio nazionale per oltre sei mesi, in violazione di quanto previsto dall’art. 13, comma 4, del D.P.R. 394/1999. Il ricorrente aveva giustificato tale assenza con un grave stato di salute, documentato da certificazioni mediche relative a un ricovero ospedaliero e a successive terapie riabilitative.
Il TAR, dopo aver esaminato le argomentazioni difensive, ha chiarito che l’istanza del ricorrente doveva essere qualificata come richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto riconducibile a ragioni attinenti alla vita familiare e non a esigenze lavorative. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, competente per le controversie in materia di diritto all’unità familiare.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità per il ricorrente di riassumere la causa dinanzi al giudice competente, ai sensi dell’art. 11 del Codice del processo amministrativo. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
La decisione conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo cui i provvedimenti concernenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari — così come quelli relativi al diritto all’unità familiare — non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di posizioni di diritto soggettivo e non di interessi legittimi.
Avv. Fabio Loscerbo
المحكمة الإدارية في توسكانا وحق الحصول على نوع مختلف من تصريح الإقامة
ChatGPT ha detto:
🎙️ العنوان:
المحكمة الإدارية في توسكانا وحق الحصول على نوع مختلف من تصريح الإقامة
🎧 نص البودكاست:
مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة مع المحامي فابيو لوسيربو.
حديثنا اليوم عن حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا، رقم 1581 لعام 2025.
المحكمة ألغت قراراً لشرطة فلورنسا التي كانت قد رفضت تجديد تصريح إقامة لأسباب دراسية.
صاحب الطلب كان قد أنهى دراسة الماجستير في إيطاليا، ورغم أنه قدّم طلباً لتجديد الإقامة الدراسية، فإن هدفه الحقيقي كان الحصول على تصريح إقامة للبحث عن عمل.
القضاة أكدوا أن الشرطة لم يكن بإمكانها الاكتفاء بالرفض، بل كان عليها أن تقيّم ما إذا كانت الشروط متوفرة لمنح نوع مختلف من التصريح، وفقاً للمادة 5، الفقرة 9 من قانون الهجرة الإيطالي.
هذا القرار مهم لأنه يعزز مبدأ الإدارة السليمة:
السلطات يجب أن تنظر إلى مضمون الطلب وليس فقط إلى شكله البيروقراطي.
رسالة واضحة إلى جميع مكاتب الهجرة في إيطاليا: كل طلب إقامة يجب أن يُدرس بعناية وإنصاف، خصوصاً عندما يثبت الأجنبي أنه يسير في طريق الاندماج من خلال الدراسة أو العمل.
إلى اللقاء في الحلقة القادمة.
معكم المحامي فابيو لوسيربو.
TAR Toscana dhe e drejta për një leje qëndrimi të ndryshme
🎙️ Titulli:
TAR Toscana dhe e drejta për një leje qëndrimi të ndryshme
🎧 Teksti i podcastit:
Mirë se vini në një episod të ri të E Drejta e Emigracionit, me Avokatin Fabio Loscerbo.
Sot flasim për një vendim të rëndësishëm të Gjykatës Administrative Rajonale të Toskanës — vendimi nr. 1581 i vitit 2025.
Gjykata anuloi një vendim të Policisë së Firences, e cila kishte refuzuar të rinovonte një leje qëndrimi për arsye studimi.
Aplikuesi kishte përfunduar një master në Itali dhe, megjithëse kishte kërkuar zyrtarisht rinovimin e lejes për studime, qëllimi i tij i vërtetë ishte të merrte një leje qëndrimi për kërkim pune.
Sipas gjyqtarëve, policia nuk mund të kufizohej vetëm me refuzim; ajo duhej të vlerësonte nëse ekzistonin kushtet për dhënien e një leje tjetër qëndrimi, sipas nenit 5, paragrafi 9 të Ligjit për Emigracionin.
Ky vendim është i rëndësishëm sepse riafirmon një parim themelor të administratës së mirë:
autoritetet duhet të shohin përmbajtjen reale të kërkesës dhe jo vetëm formën e saj burokratike.
Një mesazh i qartë për të gjitha zyrat e emigracionit në Itali: çdo kërkesë duhet të shqyrtohet me kujdes dhe drejtësi, veçanërisht kur i huaji ka treguar përpjekje të vërteta për integrim nëpërmjet studimeve ose punës.
Shihemi në episodin e ardhshëm.
Unë jam Avokati Fabio Loscerbo.
El TAR de Toscana y el derecho a un permiso de residencia diferente
🎙️ Título:
El TAR de Toscana y el derecho a un permiso de residencia diferente
🎧 Texto del pódcast:
Bienvenidos a un nuevo episodio de Derecho de Inmigración, con el abogado Fabio Loscerbo.
Hoy hablamos de una sentencia importante del Tribunal Administrativo Regional de Toscana, la número 1581 de 2025.
El tribunal anuló una decisión de la Jefatura de Policía de Florencia que había rechazado renovar un permiso de residencia por motivos de estudio.
El solicitante había completado un máster en Italia y, aunque presentó formalmente una solicitud de renovación por estudios, su verdadera intención era obtener un permiso de residencia para la búsqueda de empleo.
Según los jueces, la policía no podía limitarse a rechazar la solicitud: debía evaluar si existían las condiciones para conceder otro tipo de permiso, conforme al artículo 5, párrafo 9, del Texto Único sobre Inmigración.
Esta decisión es relevante porque reafirma un principio fundamental de la buena administración:
las autoridades deben considerar el contenido real de las solicitudes, no solo su forma burocrática.
Un mensaje claro para todas las oficinas de inmigración en Italia: cada solicitud debe ser examinada con atención y equidad, especialmente cuando el extranjero demuestra un verdadero proceso de integración a través del estudio o del trabajo.
Nos vemos en el próximo episodio.
Soy el abogado Fabio Loscerbo.
Il TAR Toscana e il diritto a un diverso permesso di soggiorno
🎙️ Titolo:
Il TAR Toscana e il diritto a un diverso permesso di soggiorno
🎧 Testo podcast:
Ciao e benvenuti a un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione, a cura dell’Avvocato Fabio Loscerbo.
Oggi parliamo di una sentenza importante del TAR Toscana, la numero 1581 del 2025.
Il Tribunale ha annullato un diniego della Questura di Firenze che aveva rifiutato di rinnovare un permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il ricorrente aveva concluso un master in Italia e, pur avendo chiesto formalmente un rinnovo per studio, il suo vero obiettivo era ottenere un permesso per ricerca di lavoro.
Secondo i giudici, la Questura non poteva limitarsi a dire di no, ma doveva valutare se esistessero i requisiti per rilasciare un diverso tipo di permesso, come previsto dall’articolo 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.
La decisione è rilevante perché riafferma un principio di buona amministrazione:
le istituzioni devono guardare alla sostanza delle domande e non solo alla forma burocratica.
Un segnale chiaro per tutte le Questure: ogni richiesta di soggiorno va esaminata con attenzione e spirito di equità, specialmente quando lo straniero ha dimostrato un percorso di integrazione attraverso studio o lavoro.
Alla prossima puntata!
Io sono l’Avvocato Fabio Loscerbo.
The TAR Tuscany and the Right to a Different Residence Permit
🎙️ Title:
The TAR Tuscany and the Right to a Different Residence Permit
🎧 Podcast Script:
Welcome to a new episode of Immigration Law, with lawyer Fabio Loscerbo.
Today, we’re talking about an important ruling issued by the Regional Administrative Court of Tuscany — decision no. 1581 of 2025.
The Court annulled a decision by the Florence Police Headquarters that had refused to renew a residence permit for study reasons.
The applicant had completed a master’s degree in Italy and, although he formally requested a renewal for study purposes, his real intention was to obtain a residence permit for job-seeking.
According to the judges, the Police could not simply reject the request — it had to assess whether the conditions existed to issue a different type of permit, as provided by Article 5, paragraph 9, of the Italian Immigration Act.
This ruling is significant because it reaffirms a key principle of good administration:
authorities must look at the substance of each request, not just its bureaucratic form.
A clear message to all Immigration Offices in Italy: every application must be examined carefully and fairly, especially when the foreign national has shown real efforts toward integration through study or work.
See you in the next episode.
I’m lawyer Fabio Loscerbo.
sabato 4 ottobre 2025
Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione
Il TAR Toscana ordina il riesame del diniego di permesso di soggiorno: la Questura deve valutare il rilascio di un diverso titolo ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione
Con la sentenza n. 1581 del 3 ottobre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso proposto contro un provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, emesso dalla Questura di Firenze, affermando un principio di grande rilievo pratico: l’Amministrazione deve valutare, in caso di domanda non accoglibile per la specifica tipologia richiesta, la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno quando sussistano i relativi presupposti.
Il caso
Il ricorrente, studente straniero in possesso di un permesso per motivi di studio, aveva conseguito un master in Italia e successivamente presentato domanda di rinnovo del permesso. La Questura di Firenze aveva rigettato l’istanza, ritenendo che non fossero stati prodotti i documenti necessari per dimostrare l’iscrizione a un nuovo corso accademico, presupposto per il rinnovo del titolo di studio.
Il ricorrente aveva tuttavia chiarito che la sua reale intenzione era ottenere un permesso per ricerca occupazione ai sensi dell’art. 39-bis.1 del D.Lgs. 286/1998, previsto per chi completa un percorso di studi o formazione superiore in Italia. Secondo la difesa, l’Amministrazione avrebbe dovuto comprendere la volontà sostanziale del richiedente e applicare il principio di conversione del titolo di soggiorno, previsto dall’art. 5, comma 9, del Testo Unico sull’Immigrazione.
La decisione del TAR
Il TAR Toscana ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata traduzione del provvedimento, ma ha accolto quelle relative al difetto di istruttoria e di motivazione.
I giudici hanno ribadito che, ai sensi dell’art. 5, comma 9, T.U. Immigrazione, l’Amministrazione, quando riceve un’istanza di rinnovo o rilascio, è tenuta a valutare anche la possibilità di concedere un diverso permesso di soggiorno, qualora ne sussistano i requisiti. Nel caso concreto, la Questura avrebbe dovuto esaminare la possibilità di rilasciare un permesso per ricerca lavoro o altro titolo idoneo, tenendo conto del percorso formativo completato in Italia.
Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di diniego, disponendo che la Questura riesamini l’istanza, pronunciandosi sulla spettanza o meno del permesso di soggiorno previsto dall’art. 39-bis.1 o di altra tipologia compatibile.
Il principio affermato
La sentenza riafferma un orientamento giurisprudenziale costante: l’Amministrazione non può limitarsi a respingere la domanda se il titolo richiesto non è più valido, ma deve verificare se lo straniero possieda i requisiti per ottenere un diverso permesso.
In tal senso, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui l’art. 5, comma 9, impone una valutazione d’ufficio più ampia, funzionale a evitare decisioni formalistiche che ignorino la reale posizione giuridica dello straniero.
Conclusioni
La pronuncia del TAR Toscana si inserisce nel solco di una giurisprudenza che valorizza il principio di buona amministrazione e l’effettività del diritto al soggiorno.
Il provvedimento non solo annulla un diniego fondato su un approccio meramente burocratico, ma riafferma la necessità di una valutazione sostanziale e flessibile delle istanze degli stranieri che, dopo un percorso di studio o formazione in Italia, intendono rimanere legalmente per inserirsi nel mercato del lavoro.
Avv. Fabio Loscerbo
La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo
La Commissione Territoriale di Vicenza riconosce la protezione speciale: la continuità lavorativa come elemento decisivo
Nella seduta del 12 agosto 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona – sezione di Vicenza – ha emesso un decreto di particolare rilievo giuridico e pratico. Pur rigettando la domanda di protezione internazionale, la Commissione ha riconosciuto i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore al fine del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008.
La decisione si fonda su una ricostruzione accurata della vicenda personale del richiedente, giunto in Italia nel 2021 dopo un percorso migratorio legato a condizioni di povertà e precarietà economica in Marocco. Pur riconoscendo la credibilità dei fatti narrati, la Commissione ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale e per la protezione sussidiaria, rilevando che i motivi dell’espatrio si collocano nella sfera privata e non rientrano nei casi di persecuzione previsti dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra.
Tuttavia, il decreto assume particolare rilievo per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in combinato disposto con l’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. La Commissione ha infatti riconosciuto che l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerato il suo stabile inserimento lavorativo in Italia.
Dalla documentazione esaminata risulta che il richiedente lavora in modo continuativo dal 2022, con contratti regolari e redditi crescenti: 2.000 euro nel 2022, 20.000 nel 2023 e 30.000 nel 2024. Questo elemento, unito al radicamento sociale e all’autonomia economica raggiunta, ha determinato la valutazione positiva in chiave di protezione speciale.
La Commissione ha inoltre richiamato le più recenti fonti internazionali (Freedom House, Human Rights Watch, Amnesty International, U.S. Department of State) per confermare che la regione di provenienza, Beni Mellal/Khenifra, non versa in condizioni di conflitto armato o violenza generalizzata tali da giustificare la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007.
Il provvedimento si inserisce in un orientamento ormai consolidato che riconosce la protezione speciale come strumento di garanzia del diritto alla vita privata e familiare per gli stranieri stabilmente integrati nel tessuto sociale e lavorativo italiano.
Parole chiave SEO: protezione speciale, Commissione Territoriale Vicenza, art. 19 TUI, art. 8 CEDU, permesso di soggiorno, D.Lgs. 25/2008, integrazione, lavoro regolare, protezione internazionale, diritto dell’immigrazione.
Firma:
Avv. Fabio Loscerbo
giovedì 2 ottobre 2025
TAR Pulia Nuk ka refuzim, vetëm arkivim i çështjes 📌 Titulli: TAR Pulia: Nuk ka refuzim, vetëm arkivim i çështjes 🎙️ Teksti i podcast-it për TikTok "Gjykata Administrative Rajonale e Pulias, Seksionet e Bashkuara, me vendimin nr. 1055 të datës 8 shtator 2025, hodhi poshtë padinë e një shtetasi të huaj që kundërshtonte arkivimin e dosjes së tij për konvertimin e lejes së qëndrimit. Rasti: ai ishte thirrur nga Komisariati i Policisë në Foggia për të paraqitur kërkesën për konvertimin nga mbrojtje speciale në azil politik, por nuk u paraqit në takim. Administrata, për këtë arsye, e arkivoi dosjen. Gjykata ishte e qartë: nuk bëhej fjalë për refuzim, por thjesht për konstatimin se kërkesa nuk ishte paraqitur. Pa një kërkesë formale, procedura nuk mund të fillojë as. Rezultati: padia u shpall qartësisht e pabazë dhe shpenzimet u kompensuan. Një parim i qartë: në të drejtën e emigracionit, mosveprimi i aplikantit ndalon gjithçka." #️⃣ Hashtag-e të sugjeruara: #E_DrejtaEEmigracionit #LejeQendrimi #VendimeTAR #MbrojtjeSpeciale #AzilPolitik #Avokat #Emigracion #Itali #DrejtësiAdministrative https://www.youtube.com/watch?v=SVcEQXEa9xE
via IFTTT
المحكمة الإدارية في ماركي الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 📌 العنوان: المحكمة الإدارية في ماركي: الإدانات الخطيرة تمنع تجديد الإقامة 🎙️ نص البودكاست على تيك توك "المحكمة الإدارية الإقليمية في ماركي، القسم الثاني، بالحكم رقم 675 الصادر في 19 سبتمبر 2025، رفضت الطعن المقدَّم من مواطن أجنبي ضد قرار رفض تجديد تصريح الإقامة للعمل. شرطة بيسارو وأوربينو كانت قد رفضت التجديد بسبب إدانة في 2022 تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى شكوى من الزوجة بتهمة سوء المعاملة داخل الأسرة. المحكمة أكدت مبدأ واضح: الإدانات المنصوص عليها في المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية تُعتبر مانعًا تلقائيًا. في هذه الحالات، لا يتعين على الشرطة تقييم خطورة الشخص اجتماعيًا، لأن المشرع اعتبرها مفروغًا منها. العمل النظامي والروابط العائلية، رغم وجودها، لم يكن لها وزن أمام مثل هذه الجرائم الخطيرة. النتيجة: الطعن مرفوض والتصريح مرفوض. رسالة حاسمة: في حال وجود إدانات لجرائم مانعة، الاندماج وحده لا يكفي." https://www.youtube.com/watch?v=5ZPaLJy6c94
via IFTTT
TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica
TAR Lazio: respinto il ricorso contro il diniego di permesso UE di lungo periodo per irreperibilità anagrafica
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16876/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7473/2022), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto della Questura di Roma che aveva negato il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La vicenda
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento lamentando eccesso di potere, violazione di legge e carenza di motivazione. In particolare, aveva sostenuto che, pur essendo stato cancellato dalle liste anagrafiche per irreperibilità, disponeva comunque di un domicilio regolare sufficiente al rilascio del titolo ordinario, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare i nuovi elementi sopravvenuti (certificato di residenza del marzo 2022).
La Questura e il Ministero dell’Interno, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Le ragioni del TAR
Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, osservando che:
-
al momento dell’adozione del diniego (aprile 2022), il ricorrente risultava ancora cancellato dalle liste anagrafiche del Comune di Roma per irreperibilità dal luglio 2019;
-
la certezza della residenza anagrafica e della situazione abitativa è requisito imprescindibile per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto garantisce stabilità e assenza di precarietà alloggiativa;
-
le sopravvenienze (nuova residenza certificata solo nel marzo 2022) non incidono sulla legittimità di un provvedimento adottato in precedenza, ma possono semmai costituire base per una nuova istanza.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’irreperibilità anagrafica impedisce il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno (TAR Lazio n. 3750/2025; Consiglio di Stato n. 4275/2020, n. 2826/2020, n. 2993/2023).
Esito del giudizio
Il ricorso è stato quindi respinto. Tuttavia, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, considerate le peculiarità della vicenda e le difese svolte. Inoltre, è stato ordinato l’oscuramento dei dati identificativi delle parti ai sensi del Codice Privacy e del Regolamento UE 2016/679.
Significato della decisione
La sentenza conferma un principio chiave nel diritto dell’immigrazione: la disponibilità di una residenza certa e stabile è condizione essenziale per accedere al permesso UE di lungo periodo. La mancanza di iscrizione anagrafica o l’irreperibilità costituiscono motivi ostativi insormontabili, anche in presenza di successivi elementi favorevoli.
✍️ Avv. Fabio Loscerbo
TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente
TAR Lazio: confermata l’archiviazione della pratica di emersione 2020 per mancata presentazione e documentazione assente
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16915/2025 pubblicata il 30 settembre 2025 (RG n. 7988/2022), ha respinto il ricorso presentato contro il decreto di archiviazione della Prefettura di Roma relativo a una domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata nel 2020.
La vicenda
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento sostenendo tre principali motivi:
-
la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché non sarebbe stato notificato il preavviso di rigetto;
-
la violazione dell’art. 2 della stessa legge e dell’art. 5 del d.lgs. 286/1998, ritenendo sussistenti i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
-
una motivazione erronea, fondata sull’asserita mancata presentazione delle interessate all’appuntamento in Prefettura.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma, costituitisi in giudizio, hanno difeso la correttezza dell’operato amministrativo.
La decisione del TAR
Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze, evidenziando che:
-
il preavviso di rigetto era stato effettivamente notificato sia alla datrice di lavoro sia alla lavoratrice, con indicazione dei motivi ostativi;
-
le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e la presentazione della documentazione richiesta;
-
né alla convocazione né successivamente è stato prodotto alcun documento giustificativo o elemento utile alla valutazione dei requisiti.
L’assenza delle parti e la mancata produzione documentale hanno impedito all’Amministrazione di verificare i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno, in particolare riguardo al requisito reddituale della datrice di lavoro, al versamento del contributo forfettario previsto dal decreto del 27 maggio 2020 e alla prova della presenza in Italia della lavoratrice (desumibile solo dalla foto-segnalazione).
Il provvedimento di archiviazione è stato pertanto ritenuto legittimo e il ricorso respinto.
Compensazione delle spese
Pur rigettando il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti, legati al diritto di ogni lavoratore – anche straniero – a un’attività che assicuri un’esistenza libera e dignitosa.
Implicazioni della sentenza
La decisione ribadisce l’importanza di rispettare gli adempimenti procedurali nelle pratiche di emersione 2020. In assenza di documentazione comprovante reddito, contributi e presenza in Italia, l’Amministrazione non può che procedere all’archiviazione.
✍️ Avv. Fabio Loscerbo
TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno
TAR Lazio: respinto il ricorso sul permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza contratto di soggiorno
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), con sentenza n. 16917/2025 pubblicata il 1° ottobre 2025 (RG n. 9777/2025), ha respinto il ricorso presentato da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Roma che aveva dichiarato irricevibile l’istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, richiesta tramite il decreto flussi 2021.
La vicenda
Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Questura, datato 2 maggio 2025, che rigettava la domanda per la mancata produzione del contratto di soggiorno. L’interessato aveva sostenuto che la Prefettura di Roma non avesse ancora provveduto a convocarlo per la firma del contratto presso lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo quindi illegittimo l’operato dell’amministrazione.
La Questura e il Ministero dell’Interno, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, hanno ribadito la correttezza del procedimento, sottolineando come la richiesta fosse stata avanzata in assenza dei requisiti formali previsti dalla legge.
La decisione del TAR Lazio
Il TAR ha ritenuto infondate le censure, chiarendo alcuni principi fondamentali:
-
Il contratto di soggiorno è un atto imprescindibile: senza la stipula presso lo Sportello Unico Immigrazione, la Questura non può rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
-
L’inerzia della Prefettura non può essere bypassata: in caso di ritardo o mancata convocazione, il rimedio previsto dall’ordinamento è il rito del silenzio (artt. 31 e 117 c.p.a.), non la presentazione diretta della domanda alla Questura.
-
Ruolo del datore di lavoro: non risultavano iniziative concrete da parte del datore di lavoro per sollecitare la definizione del procedimento.
Il Collegio ha quindi ribadito che l’iter previsto dal Testo Unico Immigrazione (artt. 22 co. 5-ter e 6 D.Lgs. 286/1998; artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999) non era stato rispettato, rendendo inevitabile il rigetto.
Spese compensate
Pur respingendo il ricorso, il TAR ha disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda e del ritardo della Prefettura nella gestione della pratica.
Rilievo della sentenza
Questa pronuncia conferma un orientamento già espresso in precedenti decisioni dello stesso TAR (sent. n. 33650/2025; sent. n. 12831/2025), rafforzando il principio secondo cui l’iter amministrativo per l’ingresso dei lavoratori stranieri tramite decreto flussi non può prescindere dalla stipula del contratto di soggiorno.
La decisione avrà un impatto rilevante per tutti i casi in cui le Prefetture accumulano ritardi nelle convocazioni: gli stranieri e i loro datori di lavoro dovranno necessariamente utilizzare il rimedio giurisdizionale del rito sul silenzio, senza poter bypassare il passaggio obbligato dello Sportello Unico Immigrazione.
✍️ Avv. Fabio Loscerbo