PROTEZIONE UMANITARIA - RICHIESTA DIRETTAMENTE AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 702 BIS C.P.C. - ORDINANZA - AMMISSIBILITA'




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  1. Con questa interessante ordinanza il Tribunale di Bologna ha, seppur rigettando nel merito la domanda proposta, ritenuto ammissibile la proposizione direttamente al Giudice Ordinario della domanda di Protezione Umanitaria.
    Nella specie il ricorrente, cittadino Nigeriano, aveva chiesto asilo politico diversi anni prima svolgendo la relativa procedura amministrativa (che prevede il passaggio avanti la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale).
    La Commissione, a seguito dell'audizione, aveva negato lo status di rifugiato.
    A distanza di diversi anni, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si è domandato al Giudice Ordinario di riconoscere la protezione umanitaria umanitaria in capo al giovane nigeriano.
    Il Tribunale di Bologna, seppur qualificando il procedimento come "opposizione" al provvedimento della Commissione Territoriale, non ha osservato nulla sulla competenza territoriale nè sull'avvenuto spirare dei termini (ben potendo dichiarare ad esempio l'incompetenza per territorio).
    Tale ordinanza, certo criptica, implicitamente riconoscere la possibilità di chiedere direttamente al Giudice Ordinario di accertare la sussistenza della protezione umanitaria. In un prossimo post si pubblicherà il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

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